ROMA – Autonomia differenziata, la Consulta si è pronunciata sulle questioni di costituzionalità sollevate da quattro Regioni. La sentenza è stata depositata in cancelleria. Ecco cosa hanno deciso i giudici.
Autonomia differenziata, la sentenza
La Corte ha analizzato l’articolo 116 della Costituzione, parlando delle “materie alle quali afferiscono funzioni il cui trasferimento è, in linea di massima, difficilmente giustificabile secondo il principio di sussidiarietà. Vi sono, infatti, motivi di ordine sia giuridico che tecnico o economico, che ne precludono il trasferimento”.
In questo caso la Corte fa riferimento a materie in cui “predominano le regolamentazioni dell’Unione europea” come la politica commerciale comune, la tutela dell’ambiente, la produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia e le grandi reti di trasporto, ma anche le “norme generali sull’istruzione” che hanno una “valenza necessariamente generale ed unitaria” – le funzioni relative alla materia sulla “professioni” e i sistemi di comunicazione.
“La ripartizione delle funzioni deve corrispondere – scrive la Corte Costituzionale – al modo migliore per realizzare i principi costituzionali L’adeguatezza dell’attribuzione della funzione ad un determinato livello territoriale di governo va valutata con riguardo ai criteri di efficacia ed efficienza, di equità e di responsabilità dell’autorità pubblica”.
“Rimodulare i criteri direttivi dei Lep”
I giudici si occupano anche dei Lep, Livelli essenziali delle prestazioni previsti dalla normativa. “La ripartizione delle funzioni deve corrispondere al modo migliore per realizzare i principi costituzionali – si legge nelle motivazioni -. L’adeguatezza dell’attribuzione della funzione ad un determinato livello territoriale di governo va valutata con riguardo ai criteri di efficacia ed efficienza, di equità e di responsabilità dell’autorità pubblica”.
Per la Consulta, “il vizio alla base dell’art. 3, comma 1, sta nella pretesa di dettare contemporaneamente criteri direttivi – per relationem – con riferimento a numerose e variegate materie. Poiché ogni materia ha le sue peculiarità e richiede distinte valutazioni e delicati bilanciamenti, una determinazione plurisettoriale di criteri direttivi per la fissazione dei Lep, che non moduli tali criteri in relazione ai diversi settori, risulta inevitabilmente destinata alla genericità”.
La Corte sugli apparati pubblici
“L’autonomia differenziata deve essere funzionale a migliorare l’efficienza degli apparati pubblici – scrivono ancora i giudici nella sentenza – ad assicurare una maggiore responsabilità politica e a meglio rispondere alle attese e ai bisogni dei cittadini, in attuazione del principio di sussidiarietà”.
“Questo implica due corollari – si legge ancora – da un lato, il trasferimento della funzione non dovrebbe aumentare la spesa pubblica ma dovrebbe o ridurla o mantenerla inalterata, nel quale ultimo caso la gestione più efficiente si tradurrà in un miglioramento del servizio; dall’altro lato, il criterio da seguire per finanziare le funzioni trasferite dovrebbe considerare il costo depurato dalle inefficienze (come può essere il costo e fabbisogno standard, da applicare se la funzione attiene ad un Lep)”.
livesicilia.it è stato pubblicato il 2024-12-03 19:11:22 da AC
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