Bonus contributivo parità di genere 2023: come funziona

Bonus contributivo parità di genere 2023: come funziona


Istituito con la Legge sulla parità salariale, il bonus contributivo parità di genere 2023 è uno sgravio dell’1% sul versamento dei contributi complessivi riconosciuto ai datori di lavoro privati fino a un valore massimo di 50.000 euro.

Il bonus è stato dedicato alle aziende che hanno promosso la parità tra uomini e donne nel lavoro e ottenuto la certificazione nel 2022. Per ottenerlo bisognava presentare domanda entro il 30 aprile 2023.

Per il 2024 probabilmente verrà aperta una nuova finestra temporale in cui presentare domanda.

In questa guida vi spieghiamo nel dettaglio cos’è il bonus contributivo parità di genere, a chi spetta, come funziona, a quanto ammonta e come ottenerlo.

COS’È IL BONUS CONTRIBUTIVO PARITÀ DI GENERE

Il bonus contributivo per la parità di genere è un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro privato. Lo sgravio è concesso solo alle aziende private che abbiano ottenuto la certificazione della parità di genere, secondo quanto previsto dalla Legge sulla parità salariale che ha istituito questa stessa agevolazione.

L’esonero non può superare l’1% dei contributi dovuti entro il limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna azienda (riparametrato su base mensile).

Disciplinato nella sua attuazione dal Decreto interministeriale del 20 ottobre 2022, è gestito dall’INPS, in collaborazione con il Ministero del Lavoro, con l’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e con il Dipartimento per le Pari Opportunità che ne assicura la coerenza rispetto al Piano strategico nazionale per la parità di genere.

Con la Circolare n° 137 del 27-12-2022, l’INPS ha pubblicato le istruzioni operative per consentire ai datori di lavoro che abbiano conseguito la certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2022 di accedere alla misura di esonero.

Per questi datori di lavoro, le domande per il bonus potevano essere presentate (a decorrere dal 27 dicembre 2022) fino al 30 aprile 2023. Inizialmente la scadenza era stata fissata al 15 febbraio, poi spostata come comunicato nel Messaggio numero 1269 del 03-04-2023.

Per le successive annualità, ad esempio per il 2024, saranno date ulteriori indicazioni, su cui vi aggiorneremo. Ma vediamo tutti i dettagli.

A CHI SPETTA IL BONUS PARITÀ DI GENERE

Il bonus contributivo parità di genere spetta a decorrere dall’anno 2022 ai datori di lavoro delle aziende private (anche non imprenditori) che entro la fine del 2022 abbiano conseguito la certificazione di parità di genere di cui vi abbiamo parlato in questa guida dedicata. Si tratta di un documento che mira ad attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere per quanto riguarda le opportunità di crescita in azienda, la parità salariale e nelle mansioni, le politiche di gestione delle differenze di genere e la tutela della maternità.

Come chiarito dall’INPS oltre ai datori di lavoro privato hanno diritto al riconoscimento del beneficio anche:


  • Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in Enti pubblici economici. Esclusi, invece, gli IACP e le Aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica (ATER), comunque denominate, che non siano qualificate dalla legge istitutiva quali Enti pubblici economici;

  • Enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;

  • ex Istituti pubblici di assistenza e beneficenza (IPAB) trasformati in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto privi dei requisiti per trasformarsi in ASP, e iscritti nel registro delle persone giuridiche. Non possono fruire del beneficio quelle, invece, quelle derivanti dal processo generale di trasformazione di cui al Decreto Legislativo 4 maggio 2001, n. 207, in presenza di determinati requisiti previsti dallo stesso Decreto;


  • consorzi di bonifica e consorzi industriali;

  • Enti morali ed Enti ecclesiastici.

COME FUNZIONA IL BONUS PARITÀ DI GENERE

Il bonus parità di genere viene riconosciuto sotto forma di esonero dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro privato. I datori di lavoro aventi diritto, possono fruire del beneficio, parametrato su base mensile, in relazione alle mensilità di validità della certificazione della parità di genere. Cioè, solo nei mesi in cui l’hanno ottenuta e per l’intera durata della sua validità.

In caso di revoca della certificazione le imprese interessate sono tenute a darne tempestiva comunicazione all’INPS e al Dipartimento per le pari opportunità. L’INPS, nella Circolare n° 137 del 27-12-2022, chiarisce anche che il bonus contributivo parità di genere:


  • è cumulabile con altri esoneri (salvo specifici divieti previsti dalle altre agevolazioni) o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

REQUISITI

I datori di lavoro interessati, come chiarito dall’INPS, beneficiano dell’esonero per il periodo di validità della certificazione parità di genere. L’INPS concederà l’esonero in subordine al rispetto della regolarità contributiva e all’assenza di provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi adottati dall’Ispettorato nazionale del lavoro.

L’Istituto, nella Circolare n° 137 del 27-12-2022, ricorda anche che ai sensi dell’articolo 46 del Codice per le pari opportunità tra uomo e donna, le aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti sono tenute ogni due anni a redigere un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile. Se una di queste aziende ha diritto all’esonero e non consegna il rapporto entro 12 mesi dalla scadenza dei termini, potrebbe perdere il bonus. Inoltre, andrà anche incontro alle sanzioni già previste dal Codice.

ESCLUSI

Con la Circolare n° 137 del 27-12-2022, l’INPS chiarisce che sono esclusi dall’applicazione del bonus contributivo parità di genere:

  • Amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le Accademie e i Conservatori statali, nonché le istituzioni educative;

  • aziende ed Amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo;

  • Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane, Enti di area vasta, Unioni dei Comuni, Comunità montane, Comunità isolane o di arcipelago e loro consorzi e associazioni;

  • Università, statali e non;

  • Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;

  • Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali. Tra questi vanno ricompresi tutti gli Enti indicati nella Legge 20 marzo 1975, n. 70, ovvero gli ordini e i collegi professionali e le relative federazioni, consigli e collegi nazionali, gli Enti di ricerca e sperimentazione non compresi nella Legge n. 70 del 1975 e gli Enti pubblici non economici dipendenti dalle Regioni o dalle Province autonome;

  • Amministrazioni, aziende e Enti del Servizio Sanitario Nazionale. Tra queste anche le aziende sanitarie locali, Aziende sanitarie ospedaliere e le diverse strutture sanitarie istituite dalle Regioni con legge regionale nell’ambito dei compiti di organizzazione del servizio sanitario attribuiti alle stesse;

  • Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);


  • Banca d’Italia, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) e le Autorità indipendenti.

CONTRIBUTI ESCLUSI DALL’ESONERO

L’INPS, nella Circolare n° 137 del 27-12-2022, specifica che è soggetta all’esonero solo la contribuzione datoriale. Sono, perciò, esclusi:

  • i premi e i contributi dovuti all’INAIL;

  • il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” (articolo 1, comma 755, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296);


  • il contributo, se dovuto, al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale del Trentino o al Fondo di Bolzano – Alto Adige di cui all’articolo 40 del Decreto Legislativo n. 148 del 2015;


  • il contributo previsto dall’articolo 25, quarto comma, della Legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua;

  • le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento. Per queste contribuzioni, si rinvia a quanto già previsto dalla Circolare n. 40 del 2018.

A QUANTO AMMONTA

Il bonus contributivo parità di genere è pari a un esonero nella misura dell’1% del versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fermo restando il limite massimo di 50.000 euro annui (ricalcolati su base mensile).

Può essere fruito dai datori di lavoro solo in relazione alle mensilità di validità della certificazione della parità di genere conseguita entro il 31 dicembre 2022. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 4.166,66 euro al mese ( 50.000 euro / 12 mensilità).

SCADENZA DOMANDE

Per i datori di lavoro che hanno conseguito la certificazione parità di genere entro il 31 dicembre 2022, le domande per il bonus potevano essere presentate a decorrere dal 27 dicembre 2022 e fino al 30 aprile 2023.

Per il 2024 non sono ancora stati resi noti i termini per le richieste, qualora dovesse essere presentato con le stesso modalità o con modifiche vi terremo aggiornati. 

COME RICHIEDERE IL BONUS CONTRIBUTIVO PARITÀ DI GENERE

Per ottenere l’esonero contributivo, i datori di lavoro che hanno ottenuto la certificazione di genere entro il 31 dicembre 2022 possono presentare domanda tramite il rappresentante legale, un suo delegato o un consulente del lavoro. L’istanza va presentata all’INPS esclusivamente con il modulo di istanza on-line “PAR_GEN” appositamente predisposto dall’Istituto sul sito internet INPS, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”. 

Per ottenere il modulo, bisogna accedere al “Portale delle Agevolazioni” mediante i consueti canali INPS online dedicati alle imprese, a cui accedere con le proprie credenziali mediante:

  • Carta nazionale dei servizi o CNS;

  • un’identità digitale SPID;

  • Carta d’Identità Elettronica o CIE.

COME COMPILARE LA DOMANDA

La domanda di accesso al bonus contributivo parità di genere deve contenere le seguenti informazioni:

  • i dati identificativi dell’azienda;


  • l’aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere;

  • la forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità del certificato parità di genere;

  • la dichiarazione sostitutiva con cui si dichiara di essere in possesso della certificazione di parità di genere e di non essere incorsa in provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi adottati dall’Ispettorato nazionale del lavoro;

  • il periodo di validità della certificazione di parità di genere.

Al termine delle elaborazioni, verrà comunicato, sotto al modulo di istanza on-line, l’ammontare dell’esonero che potrà essere fruito. In caso di esonero pieno, sarà presente la dicitura “Accolta”. Qualora sia necessario procedere al proporzionamento delle risorse per l’intera platea dei destinatari le istanze saranno contrassegnate dallo stato “Accolta parziale”. In entrambi i casi, ai beneficiari, sarà attribuito il codice di autorizzazione (CA) “4R”, che assume il nuovo significato di “Azienda autorizzata all’esonero di cui all’articolo 5 della legge n. 162/2021”.

L’INPS, nella Circolare n° 137 del 27-12-2022, paragrafi 8 e 9, spiega anche la modalità con cui i datori di lavoro (quelli cioè a cui sia stato attribuito il CA “4R”) devono esporre i dati relativi alla fruizione dell’esonero nella sezione <PosContributiva> o <ListaPosPA> del flusso Uniemens. Nel paragrafo 10 viene invece spiegata la modalità di fruizione dell’esonero per i datori di lavoro con posizione contributiva agricola (CIDA). La Circolare n° 137 del 27-12-2022, infine, si chiude con le istruzioni contabili relative al bonus, che vi invitiamo a consultare.

CONTROLLI E SANZIONI

Le domande saranno verificate dall’INPS sulla base delle informazioni fornite e sono ammesse con riferimento all’intero periodo di validità della certificazione di parità di genere. I datori di lavoro che hanno beneficiato indebitamente dell’esonero contributivo sono tenuti al versamento dei contributi dovuti, nonché al pagamento delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Resta salva l’eventuale responsabilità penale, ove il fatto costituisca reato.

RIFERIMENTI NORMATIVI

ALTRI AIUTI E AGGIORNAMENTI

Vi consigliano di leggere la guida alla Legge per la parità salariale e il nostro articolo sul bonus assunzione giovani under 30. Se volete prendere visione di altre agevolazioni e aiuti alle imprese rimandiamo alla nostra sezione dedicata. E a proposito di agevolazioni, può tornarvi utile il nostro focus che riassume tutte le misure per le assunzioni agevolate della guida Anpal

Vi consigliamo anche di leggere la nostra guida sulle disposizioni introdotte dal Decreto conciliazione vita lavoro.

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di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.

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www.ticonsiglio.com è stato pubblicato il 2023-08-08 08:20:16 da Valeria Cozzolino


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