Gara del 24/ 9/2023 A
AREA CALCIO ANDORA – OSPEDALETTI CALCIO
Il G.S.
• Visto il referto arbitrale della gara in questione;
• Visto il preannuncio di ricorso sulla regolarità della stessa, presentato dalla società AREA CALCIO ANDORA ai sensi dell’art. 67, comma 1 del CGS, con p.e.c. in data 25 Settembre 2023 h.11:26:06;
• Visto il successivo ricorso, formalizzato dalla società AREA CALCIO ANDORA ai sensi dell’art. 67, comma 2 del CGS, con p.e.c. in data 26 Settembre 2023 h.19:41:40; ” Viste le motivazioni addotte dal Presidente del sodalizio ricorrente nel ricorso di cui sopra, riferite all’indebito utilizzo, nella gara in questione, da parte della Società OSPEDALETTI CALCIO, del calciatore SAIH Mounir, con il n.º 3 di maglia in quanto il suddetto calciatore doveva scontare una giornata di squalifica comminatagli in in occasione dell’ultima giornata della scorsa stagione sportiva per recidività in ammonizioni e, pertanto, da scontarsi nella prima giornata della stagione sportiva 2023/2024;
• Atteso che, al riguardo, la ricorrente, allegava stralcio del C.U. n. 89 del 11/05/2023 in cui si comminava la squalifica al calciatore suddetto; • Atteso, altresì, che, per quanto sopra esposto e ritenuto, la società AREA CALCIO ANDORA ha chiesto che alla società OSPEDALETTI CALCIO venisse inflitta la punizione sportiva della perdita della gara in esame e, conseguentemente, l’aggiudicazione della stessa a proprio favore;
• Considerato che la formalizzazione del ricorso in esame rispetta i termini dell’art. 67, comma 2 del CGS, mentre il preannuncio non rispetta quanto previsto dall’art. 67, comma 1 del CGS, in materia di notifica alla controparte che deve anch’essa avvenire con p.e.c., mentre agli atti non ne risulta traccia; • Ritenuto, pertanto, sulla base di quanto sopra, dover respingere il gravame proposto, per irregolarità procedurale;
• Considerato, tuttavia, che Questo G.S., in virtù dei poteri conferitigli dall’art. 50, comma 3 CGS, tenuto conto della potenziale particolare gravità dei fatti descritti dalla ricorrente per la loro eventuale ricaduta sulla regolarità del campionato in questione, ha ritenuto dover effettuare approfondita verifica sugli atti d’ufficio presso il Comitato Regionale Liguria FIGC/LND, da cui è effettivamente risultato che il calciatore SAIH Mounir della Società OSPEDALETTI CALCIO, nell’ultima gara di campionato della scorsa stagione è stato squalificato per recidiva in ammonizione (C.U. n. 89 del 11/05/2023), e che tale squalifica doveva essere scontata nella corrente stagione sportiva, ai sensi del disposto dell’articolo 21, comma 6, del CGS; • Atteso che la gara si è conclusa con il risultato di 1-1;
• Visto l’art. 10, commi 1 e 6, lett. a) del CGS;
• Visto l’art. 48 del CGS; Il G.S. Dispone:
• Di respingere il ricorso di cui trattasi, incamerando il contributo di cui all’art. 48 del C.G.S.; 19/25
• Di assegnare, per i motivi di cui in premessa, la vittoria per 3-0 nella gara in questione alla società AREA CALCIO ANDORA;
• Di infliggere la squalifica per due gare al calciatore SAIH Mounir della Società OSPEDALETTI CALCIO, a decorrere dall’avvenuta estinzione di quella ancora da scontare e di cui in premessa;
• Di infliggere la sanzione dell’inibizione al Dirigente Responsabile della società OSPEDALETTI CALCIO, Signor BAZZOLI Aldo, fino al 12 ottobre 2023;
• Di infliggere alla società OSPEDALETTI CALCIO la sanzione pecuniaria di Euro 200.00 , a titolo di responsabilità oggettiva.
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