Contributi agenzie viaggio e tour operator: domande e requisiti

Contributi agenzie viaggio e tour operator: domande e requisiti


Da martedì 8 agosto 2023 al via gli incentivi per le agenzie di viaggio e i tour operator dedicati al comparto turismo, in difficoltà.

È online la piattaforma del Ministero del Turismo per la presentazione delle domande, a seguito dello stanziamento di 39 milioni di euro di contributi a fondo perduto erogati per recuperare i ristori e destinati a agenzia viaggio e tour operator che esercitino attività d’impresa primaria o prevalente.

In questa guida vi spieghiamo come funzionano, a chi spettano e come ottenere gli incentivi per le agenzie di viaggio e i tour operator.

CONTRIBUTI PER AGENZIE DI VIAGGIO E TOUR OPERATOR

Gli incentivi per le agenzie di viaggio e i tour operator sono contributi a fondo perduto destinati alle imprese del comparto turistico che hanno subito danni a causa dell’emergenza Covid. Gli incentivi erano stati concertati con le associazioni di categoria del settore turistico già lo scorso anno, ma non erano andati in porto.

Si tratta di contributi a fondo perduto determinati come percentuale della differenza tra l’ammontare delle fatture attive e dei corrispettivi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019 e di quelle dello stesso periodo del 2021. Per questi tipi di attività turistiche, il Governo ha stanziato un totale di 39 milioni di euro.

Il 25 luglio 2023, il Ministero del Turismo ha pubblicato il Decreto del Ministero del Turismo prot. 12331-23 del 28-6-2023 che disciplina gli incentivi. La domanda di contributo è trasmessa a partire dalle ore 12:00 del giorno 8 agosto 2023 e fino alle ore 12:00 del giorno 22 settembre 2023. A definirlo è l’Avviso del 31 luglio 2023 prot. n. 14406. Vediamo a chi spettano i contributi.

A CHI SPETTANO

I contributi a fondo perduto per le agenzie di viaggio e i tour operator spettano appunto alle agenzie di viaggio o ai tour operator, purché esercitino attività d’impresa primaria o prevalente identificata con uno dei seguenti codici ATECO:

  • codice ATECO: 79.1;
  • codice ATECO: 79.11;
  • codice ATECO: 79.12.

REQUISITI

Per aver diritto agli incentivi, le agenzie di viaggio e i tour operator citati, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • essere iscritti al Registro delle imprese con i codici ATECO identificati dal legislatore;

  • essere impresa attiva e non avere procedure concorsuali in corso avere sede legale in Italia;

  • essere in regola con gli obblighi di protezione in caso di insolvenza o fallimento;

  • essere in possesso di contratto di assicurazione per la responsabilità civile per tutte le annualità dal 2019 al 2023;

  • non avere sanzioni interdittive pendenti;

  • essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale fiscale e assicurativa;

  • avere subito una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi nell’anno 2021 di almeno il 30% rispetto al fatturato corrispettivi dell’anno 2019 o alternativamente essere costituiti o autorizzati dal 1° gennaio 2020 alla data di conversione di legge del Decreto Sostegni Ter 2022 convertito in Legge.

COME FUNZIONANO GLI INCENTIVI

Il ristoro per le agenzie di viaggio e i tour operator viene erogato come contributo a fondo perduto, a domanda, che devono presentare gli aventi diritto.

Il Decreto del 28-6-2023 specifica anche che, ai fini della determinazione del contributo, i soggetti interessati devono dichiarare:

  • la differenza tra l’ammontare delle fatture attive e dei corrispettivi dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 e l’ammontare delle fatture attive e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2021. Al fine di determinare correttamente l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi, si fa riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni o di prestazione dei servizi;

  • la differenza tra l’ammontare delle operazioni con data di effettuazione dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 e l’ammontare delle operazioni con data di effettuazione dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, che rappresenta una parte dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del punto precedente.

Le operazioni con data di effettuazione dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 vanno determinate secondo queste modalità:

  • tutte le fatture riepilogative mensili per le provvigioni corrisposte a ciascun intermediario, senza la contabilizzazione dell’IVA, per la vendita dei pacchetti e servizi turistici dei tour operator, annotate nel registro dell’azienda, con riferimento all’anno d’imposta cui le provvigioni si riferiscono, non oltre il termine di presentazione della dichiarazione annuale;

  • tutte le fatture attive, al netto dell’IVA, per le provvigioni relative all’intermediazione nella vendita di crociere, biglietti aerei, ferroviari, marittimi ed automobilistici, soggiorni alberghieri ed extra alberghieri, noleggio mezzi di trasporto e per ogni altra attività di intermediazione annotate nel registro dell’azienda;

  • l’ammontare globale dei corrispettivi al netto dell’IVA, derivanti dalle operazioni di intermediazione effettuate, annotato nel registro dell’azienda.

Una volta dichiarati questi dati, il Ministero del Turismo effettua i controlli prima di rilasciare i contributi a fondo per le aziende aventi diritto. Scopriamo a quanto ammonta il contributo.

A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO

Il Ministero ha chiarito che l’ammontare del contributo si calcola applicando delle percentuali specifiche (che vi illustriamo più avanti) ai dati di bilancio dei richiedenti. Ovvero, la procedura è la seguente, le percentuali si applicano

  • sulla differenza tra l’ammontare delle fatture attive e dei corrispettivi dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 e l’ammontare delle fatture attive e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2021;

  •  al netto della differenza tra l’ammontare delle operazioni con data di effettuazione dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 e l’ammontare delle operazioni con data di effettuazione dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

Vediamo insieme come si calcola il valore del contributo a fondo perduto.

COME SI CALCOLA IL VALORE DEGLI INCENTIVI

Le percentuali da applicare sulla differenza tra l’ammontare delle fatture attive e dei corrispettivi per definire il calcolo del valore del contributo a fondo perduto sono le seguenti:

  • 5% per i soggetti con ricavi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta 2019;

  • 3% per i soggetti con ricavi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro nel periodo di imposta 2019;

  • 1% per i soggetti con ricavi superiori a 1 milione di euro e fino a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019;

  • 0,5% per i soggetti con ricavi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019.

Le percentuali da applicare sulla differenza tra l’ammontare delle operazioni con data di effettuazione dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 e l’ammontare delle operazioni con data di effettuazione dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, per definire il calcolo del valore del contributo a fondo perduto sono le seguenti:

  • 50% per i soggetti con ricavi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta 2019;

  • 30% per i soggetti con ricavi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro nel periodo di imposta 2019;

  • 10% per i soggetti con ricavi superiori a 1 milione di euro e fino a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019.

SCADENZA

La domanda di contributi a fondo perduto deve essere presentata a partire dalle ore 12:00 del giorno 8 agosto 2023 e fino alle ore 12:00 del giorno 22 settembre 2023. 

COME RICHIEDERE GLI INCENTIVI AGENZIE DI VIAGGIO E TOUR OPERATOR

Le domande di accesso al contributo devono presentate utilizzando esclusivamente la Piattaforma informatica del ministero che, come specificato nell’Avviso del 31 luglio 2023 prot. n. 14406, consente al titolare o al rappresentante legale dell’operatore economico di:

  • accedere al servizio mediante il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) oppure tramite Carta d’Identità Elettronica (CIE);


  • rilasciare dichiarazioni autocertificate;

  • inoltrare la domanda di contributo firmata digitalmente dal soggetto interessato o dal delegato con conseguente rilascio di una ricevuta di avvenuta ricezione da parte del sistema.

L’ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell’iter di acquisizione delle stesse. Nel caso in cui il soggetto richiedente voglia rinunciare alla presentazione dell’istanza già trasmessa, dopo il termine per la presentazione delle domande dovrà inviare un’apposita comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo [email protected], con il seguente oggetto: “Annullamento istanza Agenzie di viaggio e tour operator di cui al decreto prot. n. 12331 del 28 giugno 2023”.

Eventuali richieste di chiarimento possono essere inoltrate sempre all’indirizzo e-mail gestito dal ministero, ovvero [email protected], oppure inviate direttamente sulla piattaforma informatica, tramite l’apposita funzione di supporto.

MODALITÀ DI EROGAZIONE

Il nuovo contributo a fondo perduto per tour operator e agenzie di viaggio sarà così erogato:

  • 50% del contributo a fondo perduto sarà erogato entro 30 giorni dal termine ultimo previsto per la presentazione delle domande, ovvero il 22 ottobre 2023;

  • il saldo, pari al rimanente 50% del contributo, sarà corrisposto previo esito positivo dei controlli.

Inoltre, il Decreto stabilisce che:

  • qualora il soggetto richiedente sia stato costituito o sia stato autorizzato dopo il 1° gennaio 2020, l’ammontare del contributo teorico sarà pari a 1.500,00 euro, nel limite delle risorse a disposizione;

  • qualora i contributi calcolati siano inferiori a 1.500 euro, l’ammontare del contributo teorico è comunque pari a tale soglia minima, nel limite delle risorse a disposizione;

  • le somme eventualmente residuali saranno ripartite tra tutti i soggetti aventi diritto;

  • qualora il totale dei contributi teorici da erogare sia superiore all’ammontare delle risorse, il Ministero provvede all’attribuzione proporzionale dei fondi tra tutti i beneficiari.

Specifichiamo che l’erogazione dei contributi è subordinata al rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto e non concorre alla formazione del valore della produzione netta.

ALTRI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER IMPRESE

Non bisogna confondere gli incentivi per le agenzie di viaggio e tour operatore che vi abbiamo illustrato con il bonus digitalizzazione erogato nel 2022. Il bonus per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator, chiamato anche “digitour”, consisteva in un credito di imposta pari al 50% riconosciuto sui costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo digitale sino ad un importo massimo di 25.000 euro. Questa agevolazione faceva parte del pacchetto IFIT – Incentivi per le imprese turistiche istituito dal Ministero per il turismo, anch’esso scaduto nel 2022 come vi illustriamo in questo approfondimento.

Invece, se volete conoscere altri aiuti ancora attivi, vi consigliamo di leggere i nostri approfondimenti su:

RIFERIMENTI NORMATIVI

ALTRI AIUTI E AGGIORNAMENTI

Per conoscere le altre agevolazioni a favore dei datori di lavoro è possibile visitare la nostra pagina dedicata agli aiuti alle imprese. Per scoprire bonus e agevolazioni disponibili per famiglie e lavoratori è possibile visitare la nostra pagina dedicata agli aiuti alle persone

A vostra disposizione anche la nostra guida sul bonus estate 2023 e il nostro focus sulla nuova legge per le guide turistiche.

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di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.

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www.ticonsiglio.com è stato pubblicato il 2023-08-11 08:20:29 da Valeria Cozzolino


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