“Abbiamo inviato allo Spallanzani il test di un probabile caso”. Lo ha detto Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, al termine della riunione con i sindaci della campagna per fare il punto sul coronavirus. “Il tampone è stato inviato – ha affermato – nelle prossime ore o minuti attenderemo la valutazione del Ministero della Salute se è davvero un caso positivo”. “Il Cotugno ci ha comunicato da poco di aver inviato il tampone allo Spallanzani”, ha aggiunto De Luca. “Tecnicamente si chiama caso probabile – ha spiegato – ora attendiamo la verifica per sapere se è positivo o meno”.
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Coronavirus. De Luca: ”inviato a Roma test probabile primo caso in Campania”
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Il Presidente della Regione Campania, con l’ordinanza n. 70 del 08/09/2020, ha reso obbligatori i test sierologici nei confronti di tutto il personale scolastico.
A mio avviso tale provvedimento è affetto da nullità per “difetto assoluto di attribuzione”, illegittimità prevista dall’art. 21-septies della L. 07/08/1990 n. 241. Il Presidente regionale, infatti, non può in nessun caso imporre un trattamento sanitario obbligatorio, non essendo questo previsto da nessuna norma di carattere primario che lo autorizzi a farlo. Nel caso in esame, oltre tutto, non avendo neppure la possibilità teorica di prevedere una sanzione autonoma, strettamente collegata al contenuto di tale ordinanza, la Regione Campania ha stabilito che il rifiuto del test sierologico preveda una sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1000 euro “in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020”, norma sanzionatoria del tutto inapplicabile da parte della Regione, in quanto prevista dalla legge statale per fattispecie del tutto estranee ai test sierologici.
A dire il vero, neppure lo Stato può adottare provvedimenti che impongano un trattamento sanitario obbligatorio. L’unica eccezione, peraltro costituzionalmente dubbia, risiede negli artt. 33 e 34 della L. 13/05/1978, n. 833, secondo cui tale procedura coercitiva, eventualmente adottata con ordinanza del Sindaco, è prevista soltanto in casi nei quali il soggetto sia affetto da una grave patologia psichiatrica, attestata da un medico e non altrimenti gestibile, che costituisca inoltre un pericolo immediato per se stesso e per gli altri.
Per quanto sopra esposto, esiste la possibilità concreta di esperire con successo dinanzi al TAR Campania apposita azione di nullità avverso detta ordinanza ai sensi dell'art. 31, comma 4, del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del Processo Amministrativo), per violazione del citato art.. 21-septies della L. 07/08/1990 n. 241.
Ovviamente tali riflessioni riguardano anche eventuali ordinanze di questo genere adottate dalle altre Regioni.