I titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa che perdono il lavoro possono richiedere la DIS-COLL.
Si tratta di una indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi, erogata dall’INPS. L’Istituto ha anche reso noti gli importi massimi erogabili a titolo di DIS-COLL in favore dei beneficiari e le nuove modalità semplificate di domanda.
In questa guida utile facciamo chiarezza sui requisiti richiesti per beneficiare della DIS-COLL 2023 e su come si calcola il beneficio. Vi diamo anche tutte le informazioni utili sull’importo, la durata, come fare domanda nel 2023.
La DIS-COLL è un’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
Può essere richiesta anche da assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio. In sostanza, dunque, si tratta di un aiuto economico che viene concesso ai disoccupati che lavoravano in regime di co.co.co. e che hanno perso involontariamente il lavoro. Vediamo qual è stato finora l’iter normativo della misura.
La DIS COLL, introdotta in via sperimentale dal Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è stata resa strutturale con la Legge 22 maggio 2017, n. 81 con estensione ai collaboratori a progetto (c.d. co.co.pro.), agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio. Poi la è cambiata in questi step:
Vediamo tutti i dettagli sui destinatari della DIS COLL nel 2023.
Possono beneficiare della indennità per i disoccupati DIS-COLL le seguenti categorie di soggetti:
Per fare la richiesta DIS-COLL occorre, inoltre, possedere i seguenti requisiti:
Le domande presentate e accolte di DIS COLL nel 2023 numerose. Come emerge dal focus sui dati dell’Osservatorio sulla cassa integrazione pubblicati il 27 settembre 2023 e relativi al mese di luglio, nei primi 7 mesi del 2023, le richieste di NASpI e DIS COLL nel complesso sono state 1.146.515 con un aumento dello -2,4% rispetto allo scorso anno.
Restano esclusi dalla misura i seguenti soggetti:
L’importo massimo della prestazione viene rivalutato ogni anno. Viene determinato, infatti, in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati dell’anno precedente.
Come illustrato nella Circolare INPS 14 del 3 febbraio 2023 per il 2023 è pari a 1.470,99 euro.
Il beneficio ha la seguente durata:
A partire dal 1° gennaio non sono computati, ai fini della durata, i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione.
La DIS – COLL decorre dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di collaborazione, assegno di ricerca o dottorato di ricerca con borsa di studio, se è stata richiesta entro l’ottavo giorno.
Oppure alla fine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera, se la domanda è stata presentata durante periodi di maternità o degenza ospedaliera indennizzati. Per le richieste pervenute dopo l’ottavo giorno successivo alla cessazione, l’indennità decorre dal giorno successivo alla presentazione della domanda.
La stessa decorrenza vale anche per le richieste DIS-COLL presentate dopo il termine di periodi di maternità o di degenza ospedaliera, purché entro i termini di legge previsti.
Scopriamo insieme come fare domanda per ottenere questo tipo di disoccupazione.
La DIS-COLL viene concessa a domanda agli aventi diritto. Cosa significa? Che chi possiede i requisiti per beneficiare di questo aiuto economico deve richiederlo, presentando apposita domanda all’INPS.
La domanda va presentata esclusivamente in via telematica secondo le nuove modalità previste con il Messaggio n. 3388 del 28-09-2023.
Infatti, nel contesto degli interventi finanziati con il PNRR, è stata introdotta la nuova procedura semplificata per la richiesta di disoccupazione online valida dal 28 settembre 2023. Questo servizio, con un’interfaccia intuitiva, aiuta il lavoratore a identificare la prestazione (NASpI o DIS-COLL) correlata alla sua ultima attività lavorativa.
L’utente, nella sezione “prestazioni” viene guidato nella scelta della domanda da presentare in base alla sua ultima attività lavorativa, riducendo così il rischio di errori e semplificando l’accesso alle prestazioni, se i requisiti sono soddisfatti.
In particolare, se l’ultima attività lavorativa è legata a un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, a un dottorato o a un assegno di ricerca, la procedura suggerisce la presentazione della domanda DIS-COLL.
La richiesta DIS-COLL va effettuata, nei termini indicati, in una delle seguenti modalità:
La domanda di DIS-COLL equivale a rendere la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID), pertanto l’INPS provvede a trasmetterla all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) perché il richiedente sia inserito nel sistema informativo unitario delle politiche attive.
Quest’ultimo, infatti, deve contattare il Centro per l’Impiego, entro 15 giorni dalla richiesta di indennità, per stipulare il patto di servizio personalizzato, finalizzato al reinserimento nel mercato del lavoro.
La domanda va presentata entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione, assegno di ricerca o dottorato di ricerca con borsa di studio, che decorrono dalla data di cessazione dell’ultimo contratto di collaborazione, assegno o dottorato di ricerca con borsa di studio. Inoltre, l’INPS specifica che:
Una volta presentata la richiesta per l’accesso alla misura, vediamo come si fa a calcolare l’importo spettante.
Il calcolo dell’importo DIS-COLL viene effettuato sulla base del reddito medio mensile del richiedente.
Questo si ottiene dividendo il reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dal versamento dei contributi effettuati, derivanti dai rapporti di collaborazione in relazione ai quali è riconosciuto il diritto all’indennità, relativo all’anno in cui si è verificata la cessazione dal rapporto di lavoro e all’anno civile precedente, per il numero di mesi di contribuzione o frazione di essi, ovvero i mesi o le frazioni di mese di durata del rapporto di collaborazione.
La prestazione viene calcolata tenendo conto di un valore limite, che viene rivalutato ogni anno sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati dell’anno precedente, nella misura del 75% del reddito medio mensile del beneficiario, se è inferiore a tale valore, o al 75% di quest’ultimo, maggiorato del 25% della differenza tra il reddito medio mensile e il valore determinato, se superiore.
Come illustrato nella Circolare INPS 14 del 3 febbraio 2023 la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari a 1.352,19 euro.
Quindi, per quest’anno, l’indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari al 75% del reddito medio mensile del richiedente, se non supera l’importo di 1.352,19 euro, o al 75% di 1.352,19 euro, maggiorato del 25% della differenza tra il reddito medio mensile e 1.352,19 euro, se il reddito mensile del richiedente è superiore a questo importo.
In base alle novità normative introdotte dalla Legge di Bilancio 2022, valide anche per il 2023, l’importo del beneficio si riduce:
L’importo della DIS-COLL si riduce, inoltre, se il beneficiario svolge attività lavorativa in forma autonoma da cui derivi un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), 4.800 euro per lavoro autonomo e 8.000 euro per lavoro parasubordinato, oppure di lavoro accessorio dalla quale derivi un compenso superiore a 3.000 euro netti (4.000 euro lordi) per anno civile.
Viene sospesa, invece, se il beneficiario si rioccupa con contratto di lavoro subordinato di durata pari o inferiore a 5 giorni, al termine del quale viene nuovamente corrisposta per il restante periodo spettante.
Grazie alle modifiche normative introdotte dalla Legge di Bilancio 2022, per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022 (e quindi anche dal 1° gennaio 2023), ai percettori di DIS-COLL sono riconosciuti i contributi figurativi.
La contribuzione figurativa è riconosciuta d’ufficio dall’INPS, sulla base del reddito medio mensile del lavoratore, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile dell’indennità per l’anno in corso.
Dunque se, ad esempio, l’importo massimo mensile dell’indennità di disoccupazione è di 1.335,40 euro, i contributi figurativi sono riconosciuti entro il limite di retribuzione di 1.869,56 euro (1.335,40 euro per 1,4 = 1.869,56 euro).
Il periodo di contribuzione figurativa derivante dall’indennità DIS-COLL è computato ai fini dell’anzianità contributiva utile al perfezionamento dei requisiti pensionistici. Per gli eventi di disoccupazione verificatisi fino al 31 dicembre 2021, invece, la contribuzione figurativa non è riconosciuta.
Dopo aver introdotto le regole generali su come si calcola il valore spettante della DIS COLL, vediamo un esempio su come si calcola.
Supponiamo che una persona ha lavorato come collaboratore co.co.co per 6 mesi, guadagnando 1.200 euro al mese (al netto). Il calcolo dell’importo della DIS-COLL, tenendo conto della formula “[(75% del reddito imponibile x 1,5) / 13] x mesi di lavoro”, sarà 623,08 euro. Ecco da dove deriva questa cifra:
Pertanto, in questo esempio, il lavoratore co.co.co riceverà un’indennità mensile di circa 623,08 euro per sei mesi, per un totale di circa 3.738,48 euro.
In genere, la DIS COLL viene pagata il mese successivo a quello dell’avvenuta richiesta, ma possono presentarsi dei ritardi.
Per controllare lo status del pagamento della DIS COLL, basta recarsi sul servizio online dell’INPS nel “fascicolo previdenziale del cittadino” e cliccare su “Prestazioni e Pagamenti”. In seguito, premendo su “prestazione”, in corrispondenza della richiesta, si vedrà la data di disponibilità ed i giorni pagati della DIS COLL INPS. Così saprete con certezza la DIS COLL dopo quanto arriva.
L’INPS provvede a corrispondere la DIS-COLL agli aventi diritto nelle seguenti modalità:
I beneficiari dell’indennità decadono dal beneficio se:
La DIS COLL, sempre in capo all’INPS, permette di tutelare i lavoratori che non hanno un lavoro subordinato, ma sono iscritti alla Gestione Separata e hanno perduto involontariamente la propria occupazione. La NASpI spetta invece ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione ma in presenza di un rapporto di lavoro subordinato.
La DIS COLL, quindi, è un tipo di ammortizzatore diverso rispetto alla “NASpI”, ossia la “Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego”.
Tra le due prestazioni, quindi, cambiano principalmente i beneficiari ma anche modalità di calcolo e termini per le spettanze. Molti si chiedono anche se è possibile ricevere NASpI e DIS COLL insieme.
Ebbene, per avere diritto alla DIS COLL è richiesta l’iscrizione in via esclusiva alla Gestione Separata INPS, circostanza che non è richiesta a chi è stato assunto con contratto di lavoro subordinato. Dunque, i due ammortizzatori non sono compatibili perché se il soggetto è iscritto alla Gestione separata non è un lavoratore subordinato “ordinario” e perciò, non rientra tra i beneficiari della NASpI.
In questa guida, vi spieghiamo i dettagli sulla NASpI, mentre di seguito vi illustriamo beneficiari e regole della DIS COLL.
ALTRI AIUTI E COME RESTARE AGGIORNATI
Vi rimandiamo al nostro approfondimento sui voucher lavoro occasionale e le novità 2023. Vi consigliamo di approfondire la guida sul sostegno a reddito di 1.000 euro (cd. bonus SaR).
Vi invitiamo a leggere le nostre guide utili a chi è senza lavoro come quella su Supporto Formazione e Lavoro o Assegno di inclusione. Quest’ultima misura dal 1° gennaio 2024, prenderà il posto del Reddito di Cittadinanza, per cui vi sono queste nuove regole sulla gestione del periodo transitorio.
Per scoprire altri aiuti, agevolazioni e bonus per disoccupati, persone e famiglie è possibile consultare questa pagina. Per restare informati su tutte le novità è possibile iscriversi alla nostra newsletter gratuita e al nostro canale Telegram, per ricevere tutti gli aggiornamenti e le notizie in anteprima.
0 Comments