Dal 2023 è partita la fase di transizione del Superbonus da 110 % a 90 %, depotenziato con un sistema “a scalare” e modificato con interventi che hanno interessato soprattutto le unità unifamiliari, le rate per le spese sostenute e lo sconto fiscale per gli impianti fotovoltaici.
La disciplina del Superbonus è stata spiegata dall’Agenzia delle Entrate a giugno 2023 e modificata dal Decreto omnibus. Fino a fine anno, è disponibile un nuovo calendario delle scadenze per il Superbonus “pieno” e le regole sullo stop alla cessione del credito e allo sconto in fattura dal 17 febbraio 2023, valido solo per i nuovi interventi.
In questa guida vi spieghiamo in modo chiaro e dettagliato cos’è e come funziona Superbonus nel 2023, quali sono le varie scadenze del passaggio da 110% a 90% e tutte le novità introdotte dal legislatore.
COS’È IL SUPERBONUS
Il Superbonus è una misura che incentiva l’ammodernamento e la ristrutturazione di edifici e consiste, nella sua versione originaria, in un’agevolazione riconosciuta sotto forma di detrazione fiscale pari al 110% delle spese sostenute per tali interventi.
Più precisamente, l’incentivo si applica alle spese di realizzazione di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici. Per applicarlo è necessario che l’edificio oggetto di interventi ottenga un miglioramento di almeno due classi energetiche.
Attivo dal 1° luglio 2020, il Superbonus è stato istituito dall’articolo 119 del Decreto Rilancio convertito in Legge e modificato a più riprese negli ultimi due anni e mezzo, fino al suo ridimensionamento dal 2023.
Tra le modifiche più rilevanti rispetto alla normativa originaria, vi sono quelle introdotte con il Decreto Legge 16 febbraio 2023, n. 11, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.40 del 16-2-2023, che ufficializza lo stop alla cessione del credito e allo sconto in fattura per fruire del Superbonus (così come di altri bonus edilizi), lasciando come unica possibilità per i nuovi interventi, la classica detrazione in fase di dichiarazione dei redditi. Il Decreto blocca cessioni convertito in legge (testo coordinato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.85 del 11-04-2023) ha poi previsto delle eccezioni allo stop sulla cessione.
Tutte le ultime modifiche, comunque, sono spiegate e riassunte nella Circolare n. 13 del 13 giugno 2013 dell’Agenzia delle Entrate spiega le ultime modifiche normative, che di fatto riassume le novità introdotte da Decreto “Aiuti-quater”, legge di Bilancio 2023 e Decreto “Cessioni”.
Vediamo, quindi, alla luce delle ultime novità legislative, come cambia il Superbonus dal 2023.
COME CAMBIA IL SUPERBONUS NEL 2023
Sin dalla sua introduzione, il Superbonus ha evidenziato problematiche applicative. Ciò ha costretto il Parlamento e il Governo a intervenire più volte per cercare di migliorare la misura in due direzioni per renderla, da una parte, più sostenibile per le Casse dello Stato e, dall’altra, per aggirare le frodi nelle cessioni del credito.
Le novità in questa direzione per il 2023 sono quindi le seguenti:
- il passaggio della detrazione applicabile del Superbonus da 110 % a 90 % a partire dal 1° gennaio 2023 per la generalità dei casi e dei soggetti ammessi all’incentivo, stabilita dal Decreto Aiuti Quater, salvo eccezioni. I casi esclusi dalla diminuzione sono individuati dalla Legge di Bilancio 2023 e sono quelli che vi spighiamo in questo focus;
- il Decreto Omnibus ha prorogato al 31 dicembre 2023 il Superbonus per le abitazioni unifamiliari (cioè le villette), a condizione che la data di attestazione del SAL 30% sia al 30 settembre 2022. Ve ne parliamo anche in questo focus dedicato. Restano invariate le scadenza per condomini e le norme sul Superbonus 90% che vi indichiamo in questa guida;
- lo stop alla cessione del credito e allo sconto in fattura dal 17 febbraio 2023 con il Decreto Legge 16 febbraio 2023, n. 11. Il Governo, come vi spieghiamo in questa guida, ha bloccato questa possibilità i nuovi interventi. In sostanza, il testo annulla la cessione del credito e lo sconto in fattura per il Superbonus, ma anche per altre misure quali Sismabonus, Ecobonus, bonus facciate, impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica, il Bonus ristrutturazione, il Bonus condizionatori, il Bonus tende da sole e il Bonus zanzariere. Resta la possibilità di cedere il credito per il bonus barriere architettoniche e vengono introdotte delle novità procedurali che vi illustriamo in questa guida;
- l’aumento da 4 a 5 del numero totale delle possibili cessioni del credito, possibile solo per gli interventi già avviati prima del 17 febbraio 2023. Risulta, quindi, esserci una prima cessione libera tra tutti i soggetti, seguita da massimo 3 passaggi ulteriori (non più due come in precedenza) in favore di soggetti qualificati come banche, intermediari finanziari oppure assicurazioni. Infine, le banche hanno la possibilità di cessione del credito, per un ulteriore passaggio, ai loro correntisti muniti di partita IVA. Questa novità è stata introdotta dal Decreto Aiuti Quater convertito in Legge, dopo un primo ok in Legge di Bilancio 2023 per il periodo scoperto tra il 1° gennaio all’entrata in vigore, appunto, del DL Aiuti Quater. Per conoscere altri dettagli sulla cessione del credito e sul regime di responsabilità vi consigliamo di leggere il nostro focus;
- la possibilità per le imprese che realizzano lavori con il Superbonus e hanno problemi di liquidità di accedere alle garanzie SACE, per i cosiddetti “prestiti ponte”. Parliamo di finanziamenti a garanzia pubblica, a corto termine, per chi ha un credito in attesa di essere incassato. L’obiettivo della misura è cercare di sbloccare il mercato edile.
- la possibilità di ripartire la detrazione in 10 anni, anziché in 4, per le spese sostenute nel 2022, in base a quanto previsto dal Dl n. 11/2023;
- lo sconto fiscale per gli impianti fotovoltaici che la Legge di Bilancio 2023 ha esteso alle Onlus, alle Organizzazioni di volontariato (Odv) e alle Associazioni di promozione sociale (Aps): il beneficio vale anche per l’installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti.
COME FUNZIONA IL SUPERBONUS 2023
La detrazione relativa al Superbonus può essere fruita solo con la classica detrazione in fase di dichiarazione dei redditi. Come accennato, con il Decreto Legge 16 febbraio 2023, n. 11, il Governo ha bloccato dal 17 febbraio 2023 la possibilità di usufruire della cessione del credito e dello sconto in fattura.
Ovviamente, la stretta del Governo vale solo per i nuovi interventi edilizi (quindi non quelli già avviati) per cui non sarà più possibile ricorrere alla cessione del credito o allo sconto in fattura, mentre resta la strada della detrazione d’imposta.
Per gli interventi già avviati al 17 febbraio, ovvero quelli che vi illustriamo in questa guida, si potrà ancora usufruire del Superbonus in tre modi diversi, ossia:
- direttamente entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In tal caso, viene ripartita (secondo le regole valide dal 1° gennaio 2022 e anche per il 2023), in 10 quote annuali di pari importo (non più 4 come deciso nel Decreto blocca cessioni convertito in legge). Va fatta secondo le regole della Risoluzione AdE n. 19 del 2 maggio 2023 che istituisce i nuovi codici tributo validi dal 1° aprile 2023;
- con lo sconto in fattura, ovvero optando per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi;
- con la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari entro specifici limiti che vi spieghiamo più avanti.
Come stabilito nel Decreto Omnibus e spiegato in questo focus, si può ancora usufruire del Superbonus fino al 31 dicembre 2023 per i lavori realizzati sulle unità unifamiliari, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo (nel cui computo possono essere anche compresi i lavori non rientranti nel Superbonus).
I contribuenti possono ripartire in 10 anni (anziché in 4) le detrazioni derivanti dalle spese sostenute nel 2022 per interventi edilizi rientranti nel Superbonus. Questa nuova possibilità, che punta ad agevolare la fruizione della detrazione da parte dei contribuenti, decorre a partire dal periodo di imposta 2023.
CHI PUÒ USUFRUIRE DEL SUPERBONUS
Il Superbonus si applica agli interventi effettuati dai seguenti soggetti:
- persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento. Vale anche per i proprietari (o comproprietari con altre persone fisiche) di edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate;
- Istituti autonomi case popolari (IACP);
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
- ONLUS, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale;
- associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
I soggetti IRES rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali. Per soggetti IRES, si intende quelli passivi dell’Imposta sul Reddito delle Società, come per esempio, le società di capitali, gli Enti pubblici e gli enti privati, diversi dalle società e simili.
Infine, come chiarito dalla circolare n. 13/E, il Superbonus per l’installazione di impianti fotovoltaici può essere fruito dalle Onlus, le Organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps) in misura piena (110%, senza nessuna diminuzione) anche per il 2023.
A QUANTO AMMONTA LA DETRAZIONE
La detrazione del Superbonus è nata con un’aliquota fissa pari al 110 %. Nel tempo, però, il Superbonus è divenuto molto dispendioso per le casse statali. Per questo motivo, il Decreto Aiuti Quater ha anticipato il suo ridimensionamento da 110 al 90 % già dal 1° gennaio 2023. Il sistema a scalare era stato infatti già stabilito dalla Legge di Bilancio 2022 dal 2024, ma l’urgenza di rientrare nel budget ha imposto un’accelerazione dei tempi.
In alcuni casi, però, può essere fruito ancora nella sua forma piena, questo vale per esempio per le Onlus, le Organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps) che possono utilizzare il Superbonus 110% per l’installazione o realizzazione di impianti fotovoltaici.
E la detrazione al 110% vale anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, purché alla data del 30 settembre 2022 risultano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo. Per maggiori dettagli, vi consigliamo di leggere questa guida.
Vediamo allora tutte le scadenze previste per fruire della detrazione piena o ridotta.
A CHI SPETTA IL SUPERBONUS 110 % NEL 2023
Si può usufruire del Superbonus al 110 %, quindi con detrazione piena, solo nei seguenti casi:
- quando i lavori siano effettuati su immobili unifamiliari e solo sino al 31 dicembre 2023, a condizione che al 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento finale presentato da progetto;
- quando siano effettuati su condomìni purché la CILA, propedeutica alla fruizione del Superbonus, sia stata presentata entro il 31 dicembre 2022. A stabilire tale regola, come vi spieghiamo in questa guida, è stata la Legge di Bilancio 2023;
- quando si tratta di interventi effettuati da IACP e cooperative l’agevolazione è al 110% fino a 31 dicembre 2023, ma a patto che entro il 30 giugno 2023 i responsabili abbiano effettuato almeno il 60% dell’intervento;
- per gli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici, ma solo se l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo è stata presentata entro il 31 dicembre 2022;
Viceversa, in tutti gli altri casi opera un ribasso generale della percentuale di sconto sulla spesa per i lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico. Scopo delle modifiche è prevenire le frodi e recuperare 4,5 miliardi di euro in 10 anni dalla misura. Per ulteriori dettagli sul Superbonus 90%, vi consigliamo di leggere la nostra guida dedicata.
NUOVI REQUISITI SUPERBONUS VILLETTE
Nel 2023 cambiano anche i requisiti di accesso al Superbonus per le villette. Secondo quanto previsto dal Decreto Aiuti Quater è possibile avere accesso al Superbonus al 90 % dal 1° gennaio 2023 per le villette o unità unifamiliari solo se:
- il contribuente possiede un reddito sotto i 15.000 euro variabile in base al “quoziente familiare” secondo un nuovo sistema di calcolo.
Per i dettagli su come funziona il nuovo sistema di calcolo e cosa cambia per le unità unifamiliari dal 2023, vi consigliamo di leggere questa guida.
Il 10 luglio 2023, l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 377 ha anche chiarito come funziona il Superbonus se un’abitazione diventa “principale” solo a fine lavori.
Ovvero, l’acquirente di un immobile inagibile, che non ha potuto adibire lo stesso ad abitazione principale all’inizio dei lavori di demolizione e ricostruzione, potrà comunque fruire del Superbonus nella misura del 90% delle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, a condizione che l’immobile diventi “abitazione principale” al termine degli interventi agevolati.
INTERVENTI AGEVOLABILI
Il Superbonus è legato al sostenimento di interventi riconducibili a quelli trainanti e anche gli interventi trainati che hanno come scopo l’efficientamento energetico, il consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici. L’obiettivo è il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio. Gli interventi principali (trainanti) agevolabili ammessi sono:
- interventi di isolamento termico sugli involucri;
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
Invece, gli interventi aggiuntivi o trainati, cioè quelli eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali sono:
- interventi di efficientamento energetico;
- installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo;
- infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici (in questo caso ci riferiamo a un lavoro connesso al Superbonus, differente cioè dal bonus ricarica veicoli elettrici ARERA che vi spieghiamo in questa guida o dal bonus colonnine elettriche privati);
- interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (anche in questo caso, ci riferiamo a un lavoro connesso al Superbonus, differente cioè rispetto alla detrazione fino al 75% connessa, invece al bonus barriere architettoniche che vi spieghiamo nella nostra guida).
STOP ALLO SCONTO IN FATTURA E CESSIONE DEL CREDITO
Il Decreto blocca cessioni convertito in legge ha introdotto dal 17 febbraio 2023 lo stop alla cessione dei crediti d’imposta e sconto in fattura relativi alle spese per gli interventi legati al Superbonus.
Lo stop vale per gli interventi nuovi, ovvero quelli avviati dopo il 17 febbraio 2023 (data di entrata in vigore del Decreto). Restano esclusi gli interventi che vi illustriamo in questa guida, ovvero quelli per cui:
- risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
- per gli interventi effettuati dai condomini, risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
- per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo;
- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, ma risultano già iniziati i lavori;
- risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero è stato stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile nel caso di acquisto di unità immobiliari.
Inoltre, fanno eccezione gli interventi realizzati con il Superbonus se richiesto da IACP o da ONLUS.
Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 13 del 13 giugno 2023, infine, lo sconto fiscale per gli impianti fotovoltaici che la legge di Bilancio 2023 ha esteso alle Onlus, alle Organizzazioni di volontariato (Odv) e alle Associazioni di promozione sociale (Aps) vale anche per l’installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti.
REGOLE 2023 ATTIVE PER LA CESSIONE DEL CREDITO E SCONTO IN FATTURA
Per questi interventi esclusi dallo stop, restano le regole introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 sull’applicazione dello sconto in fattura o la cessione del credito per chi usufruisce del Superbonus. In totale sono possibili 5 passaggi per la cessione del credito.
In sostanza, è ammessa una prima cessione libera tra tutti i soggetti seguita, poi, da massimo 3 passaggi di credito ulteriori tra soggetti qualificati (non più due come avveniva fino a dicembre 2022) e uno verso i correntisti. Facciamo un riepilogo:
- prima cessione del credito verso tutti;
- tre cessioni al massimo, in favore solo di soggetti “vigilati”, vale a dire banche e intermediari finanziari iscritti all’albo, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo, nonché imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia;
- infine, le banche hanno la possibilità di cedere ulteriormente il credito, un’ultima volta, a tutti i loro correntisti non “persone fisiche”, ossia società, professionisti e partite IVA, senza facoltà di successiva cessione.
Restano poi, anche nel 2023, le regole riepilogate dalla Circolare n.19 dell’Agenzia delle Entrate, stabilite con il Decreto Superbonus, con il Decreto Sostegni ter, Frodi, il Decreto Bollette e il Decreto Aiuti, valide già dal 2022:
- divieto di cessione parziale. In base a tale divieto, i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla “prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate”. Per tale ragione, al credito viene attribuito “un codice identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni”, da applicarsi alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate;
- nel caso di sequestro penale, l’uso del credito d’imposta o sconto in fattura può avvenire una volta cessati gli effetti del provvedimento di sequestro e con l’aumento di un periodo pari alla durata del sequestro, entro l’anno;
- per il recupero del patrimonio edilizio, la realizzazione o l’acquisto di garage o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune, i contribuenti possono scegliere di cedere il credito relativo alle rate residue relative agli importi versati a partire dal 2020 o 2021 oppure di fruire dello sconto in fattura e della cessione del credito con riferimento agli importi versati a partire dal 2022. I contribuenti che non hanno ancora acquistato il box possono optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura per gli eventuali acconti versati a partire dal 1° gennaio 2022 e per tutto il 2023. In questo caso sarà necessario registrare il preliminare di acquisto o il contratto definitivo entro la data di invio della comunicazione delle opzioni all’Agenzia.
I chiarimenti per le imprese e i cittadini, relativi alle regole Superbonus valide per il 2023, sono state infine riassunte nella circolare n. 13/E dell’Agenzia delle Entrate, che ha messo insieme le ultime modifiche normative (Decreto “Aiuti-quater”, legge di Bilancio 2023 e Decreto blocca cessioni convertito in legge) che hanno interessato l’agevolazione fiscale. Rispetto a queste regole, è poi intervenuto il Decreto omnibus. Ecco la sintesi delle principali novità:
- la proroga dal 31 marzo al 31 dicembre 2023 del termine per fruire del Superbonus per gli interventi realizzati sulle unità unifamiliari, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo;
- la possibilità di ripartire la detrazione in 10 anni, anziché in 4, per le spese sostenute nel 2022;
- lo sconto fiscale per gli impianti fotovoltaici esteso alle Onlus, alle Organizzazioni di volontariato (Odv) e alle Associazioni di promozione sociale (Aps) che vale anche per l’installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti.
MISURE ANTI FRODE ATTIVE NEL 2023
Per scongiurare le frodi, restano in vigore anche per il 2023, le misure introdotte dal Decreto Superbonus 2022 e quelle stabilite dal Decreto Aiuti Bis convertito in Legge. Più precisamente, la prima misura stabilisce:
- da 2 a 5 anni di reclusione e da 50.000 fino a 100.000 euro di multa per i tecnici abilitati disonesti. La pena vale per coloro che, nelle asseverazioni relative a Superbonus 110 %, cessione dei crediti o sconti in fattura, espongano informazioni false o omettano di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla sua effettiva realizzazione. Lo stesso trattamento vale per coloro che attestano falsamente la congruità delle spese. Se il fatto è commesso per conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, inoltre, è previsto un aumento di pena;
- ritoccata la normativa sulle polizze assicurative obbligatorie per l’eventuale risarcimento dei danni. Sono da sottoscrivere “per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni”.
Invece, il Decreto Aiuti Bis convertito in Legge, chiarisce che:
- la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, nel caso di operazioni di cessione di agevolazioni indebitamente fruite, è limitata al caso di concorso nella violazione con dolo o colpa grave e se non fornisce i documenti richiesti, come stabilito dal Decreto blocca cessioni convertito in legge;
- le imprese (ovvero i fornitori diversi da soggetti qualificati) che hanno applicato lo sconto in fattura e che si sono trovate nell’impossibilità di cedere successivamente le somme acquisite, potranno acquisire “ora per allora” visto di conformità, attestazioni e asseverazioni. La modifica riguarda cioè i crediti derivanti dai bonus dimora – tra cui appunto il Superbonus 110 % – acquisiti prima del 12 novembre 2021 e finiti nella stretta del Decreto Antifrode. Quest’ultimo passaggio fa sì che la responsabilità del cessionario limitata ai casi di dolo o colpa grave si applica al Superbonus 110% (per la cessione del quale è sempre stato obbligatorio il rilascio del visto e la presenza delle asseverazioni) e per le cessioni degli altri bonus come Bonus ristrutturazione, Bonus condizionatori, Bonus zanzariere e il Bonus tende da sole.
Per maggiori dettagli, vi consigliamo di leggere la circolare n. 33 del 6 ottobre 2022 che ha spiegato operativamente le novità introdotte dal Decreto Aiuti Bis convertito in Legge. Infine, vale anche la pena sottolineare che il Decreto blocca cessioni convertito in legge ha anche chiarito quali sono i termini del regime della responsabilità solidale nei casi di accertata mancata sussistenza dei requisiti che danno diritto ai benefici fiscali. Per maggiori informazioni, vi consigliamo di leggere questa guida.
COME OTTENERE IL SUPERBONUS NEL 2023
È possibile chiedere il Superbonus nel 2023 con le stesse modalità previste dal Decreto Rilancio che lo ha introdotto. La Legge di Bilancio 2023 e gli altri Decreti infatti, non hanno modificato le procedure di domanda.
Per richiedere la detrazione, è necessario inoltrare la richiesta tramite l’apposita sezione del sito istituzionale dell’Agenzia ENEA. La richiesta va inviata entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Ecco gli step da compiere:
- registrarsi e accedere al sistema;
- inserire i dati anagrafici del beneficiario della detrazione, nonché quelli relativi all’immobile su cui si sono svolti gli interventi;
- compilare tutti i documenti telematici che dimostrano il miglioramento di almeno due classe energetiche dell’edificio dall’APE (Attestato di Prestazione Energetica);
- inviare una copia firmata dell’asseverazione riferita agli interventi di efficientamento energetico e una del visto di conformità redatto da un tecnico abilitato.
Una volta verificata la documentazione, si potrà poi procedere alla detrazione nella dichiarazione dei redditi o mediante le altre possibilità (cessione del credito e sconto in fattura).
Per conoscere nel dettaglio le procedure necessarie a presentare la richiesta di Superbonus, l’Agenzia delle Entrate a ottobre 2022 aveva pubblicato la guida che potete consultare qui.
Inoltre, vi è una specifica sezione sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri in cui è possibile inviare le proprie domande per la risoluzione di dubbi o perplessità sulla presentazione delle istanze. Per ottenere il credito in compensazione, va seguita la procedura secondo le regole della Risoluzione AdE n. 19 del 2 maggio 2023 che istituisce anche i nuovi codici tributo validi dal 1° aprile 2023.
LA COMUNICAZIONE PER CESSIONE CREDITO E SCONTO IN FATTURA
Chi vuole usufruire del Superbonus con l’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura deve effettuare un’apposita comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate. Ricordiamo che queste opzioni sono possibili solo per gli interventi già avviati alla data del 17 febbraio 2023, come disposto dal Decreto Legge 16 febbraio 2023, n. 11.
La comunicazione può essere compilata e inviata utilizzando la procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Dopo l’autenticazione, è possibile accedere alla procedura scegliendo la pagina “Servizi”, quindi la categoria “Agevolazioni” ed infine selezionando “Comunicazioni opzioni per interventi edilizi e Superbonus”.
Per avere maggiori informazioni tecnico fiscali sulla comunicazione, vi consigliamo di leggere la Circolare 19/E del 27 maggio 2022 , il Provvedimento 202205 del 10 giugno 2022 e la circolare n. 13 del 13 giugno 2023 dell’Agenzia delle Entrate.
SCADENZA OBBLIGO COMUNICAZIONE
Il Decreto blocca cessioni convertito in legge ha spostato al 30 novembre 2023 (al posto del 31 marzo) il termine di invio delle comunicazioni all’Agenzia delle Entrate sulla cessione dei crediti maturati nel 2022. Il differimento può essere fatto grazie alla remissione in bonis (ovvero una sorta di ravvedimento operoso) e mediante il pagamento di una sanzione da 250 euro.
COSA ACCADE IN CASO DI VIOLAZIONI
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 440 del 28 settembre 2023, ha chiarito che l’assenza dei requisiti previsti per il Superbonus può comportare il recupero dell’ammontare della detrazione ottenuta indebitamente.
Nel recupero sono inclusi sconti in fattura o cessione del credito, oltre ad interessi e sanzioni, a carico del beneficiario dell’agevolazione fiscale. Il cessionario è responsabile solo se c’è dolo o colpa grave. Nello specifico:
- se la detrazione viene utilizzata direttamente dal beneficiario nella dichiarazione dei redditi, la violazione si verifica in ciascun anno in cui viene dichiarata e utilizzata, comportando un pagamento insufficiente di imposte o il riconoscimento di un credito non dovuto;
- se la detrazione viene ceduta a terzi, la violazione si verifica solo quando il credito ceduto viene indebitamente utilizzato in compensazione da parte del cessionario.
In caso di violazione, il cedente (beneficiario originale) deve rimborsare il credito indebitamente utilizzato in compensazione dal cessionario, oltre ad interessi e sanzioni, anche ridotte tramite ravvedimento operoso. Questo richiede una collaborazione tra cedente e cessionario per verificare se i crediti ceduti siano stati effettivamente utilizzati in compensazione.
Se la compensazione non è ancora avvenuta, il cedente deve impegnarsi attivamente per impedirla, comunicando la situazione sia al cessionario che all’Amministrazione finanziaria. In caso di errori, le parti possono regolarizzare le questioni tra di loro nei loro rapporti civilistici.
DOCUMENTI UTILI E NUOVI MODELLI
Mettiamo a vostra disposizione il nuovo modello di comunicazione dell’opzione (con le relative istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica) è stato approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2022 e successivamente modificato dal provvedimento del 10 giugno 2022). L’Agenzia ha fornito anche le istruzioni per la compilazione e il modello di annullamento cessione crediti.
Si tratta di documenti validi anche per il 2023.
Per qualsiasi approfondimento si può consultare l’area tematica Superbonus 110% dell’Agenzia delle Entrate. Vi
COME FUNZIONANO I CONTROLLI PER IL SUPERBONUS
In linea con quanto già previsto dal Decreto Legge Antifrodi per i bonus edilizi e per garantire una stretta sui “furbetti” del Superbonus, anche nel 2023 valgono queste regole stabilite dal Decreto n. 157 dell’11 novembre 2021:
- si estende l’obbligo del visto di conformità (che attesta il diritto al beneficio) anche nel caso in cui il Superbonus venga utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi. Tale pratica era prevista inizialmente solo per la cessione del credito o lo sconto in fattura;
- si estende l’obbligo per il visto di conformità anche in caso di cessione del credito o sconto in fattura relativi alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus;
- si stabilisce l’obbligo di asseverazione (che attesta la congruità delle spese) sia per il Superbonus sia per gli altri bonus edilizi. L’Agenzia delle Entrate, inoltre, può sospendere fino a 30 giorni l’efficacia delle comunicazioni su cessioni del credito o su sconti in fattura inviate alla stessa Agenzia che presentano particolari profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo. Vale la pena ricordare che le asseverazioni dei tecnici possono rientrare nella copertura dell’incentivo;
- si potenzia l’attività di accertamento e di recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate, relativamente alle detrazioni e cessioni dei crediti.
QUANDO È OBBLIGATORIO IL VISTO DI CONFORMITÀ NEL SUPERBONUS
Nella circolare AdE 16/E del 29 novembre 2021 si spiega che il visto di conformità per l’utilizzo del Superbonus sia direttamente che con sconto in fattura o cessione del credito è obbligatorio a decorrere dal 12 novembre 2021, data di entrata in vigore di Decreto anti-frodi. Questo criterio temporale vale per:
- persone fisiche (compresi gli esercenti arti e professioni);
- gli enti non commerciali cui si applica il criterio di cassa;
- imprese individuali, società ed enti commerciali cui si applica il criterio di competenza.
Invece, il visto di conformità non è obbligatorio per le opere edilizie sotto i 10.000 euro e se la dichiarazione è presentata:
- direttamente dal contribuente attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia (modello 730 o modello Redditi);
- tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730). Vi rimandiamo per approfondire alla nostra guida al 730 precompilato.
Niente visto di conformità ad hoc per il Superbonus anche quando sussiste il visto di conformità sull’intera dichiarazione già richiesto in alcune circostanze.
La circolare specifica, infine, che le spese sostenute per l’apposizione del visto sono detraibili. Ciò vale anche nel caso in cui il contribuente fruisca del Superbonus direttamente nella propria dichiarazione dei redditi.
LE NOVITÀ PER GLI ALTRI BONUS
Per tutti gli altri bonus diversi dal Superbonus, l’attestazione del visto è necessaria, come già detto, solo in caso di cessione del credito o di sconto in fattura. Anche per gli altri bonus edilizi e non, queste due opzioni sono possibili solo per gli interventi già avviati alla data del 17 febbraio 2023.
L’attestazione che deve riferirsi a lavori che siano almeno iniziati, certifica la congruità della spesa sostenuta in considerazione della tipologia dei lavori, cioè il rispetto dei costi massimi. L’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese si applica alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate a partire dal 12 novembre 2021.
Per maggiori dettagli, si consiglia di leggere le risposte alle principali domande nella sezione FAQ dell’Agenzia delle Entrate.
FUTURO PER IL SUPERBONUS DAL 2024
Salvo modifiche – su cui eventualmente vi aggiorneremo – nei prossimi anni al Superbonus verrà applicato il sistema a scalare confermato dalla circolare 13/E dell’Agenzia delle Entrate.
Questo meccanismo prevede una serie di modifiche sulla platea di destinatari e sulla durata degli incentivi. Queste le regole che – salvo l’arrivo di altre misure – saranno valide dal 31 dicembre 2023:
- Superbonus al 70 % per le spese sostenute nel 2024;
- Superbonus al 65 % per le spese sostenute nel 2025.
Queste regole valgono per:
- i condomini e le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte e professione, per gli interventi su edifici composti da due a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
- Onlus (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale), organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri.
Il Superbonus è valido nella misura piena del 110 % fino al 31 dicembre 2025 solo per gli interventi effettuati in aree terremotate, come confermato dalla Legge di Bilancio 2023. La Legge di Bilancio 2024 non dovrebbe contenere, quasi sicuramente, altre proroghe per il Superbonus al 110 %.
A tal proposito, vi rimandiamo all’approfondimento sullo stop al Superbonus ufficiale arrivato dal Governo, che ha dettato nuovi termini e scadenze. Probabilmente saranno previste misure alternative come l’Ecobonus sociale 2024 o Superbonus per redditi bassi, nonché il bonus fotovoltaico o il reddito energetico. Vi terremo aggiornati.
ALTRI BONUS dimora 2023
Nella Legge di Bilancio 2023 e con provvedimenti successivi sono stati anche riformulati gli altri bonus dimora, ovvero le agevolazioni edilizie valide dal 1° gennaio. Leggendo questo articolo potete scoprire quali sono tutti i Bonus dimora 2023 confermati e quelli invece eliminati.
RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
ULTERIORI AIUTI E AGGIORNAMENTI
Ricordiamo che, per chi volesse, è possibile richiedere il Contributo a fondo perduto per Superbonus e Bonus edilizi. Vi consigliamo anche la lettura del nostro articolo di approfondimento che vi spiega come recuperare i crediti Superbonus nel 2024.
A vostra disposizione anche la guida al 730 precompilato e ai bonus detraibili. Può tornarvi utile infine la nostra guida al bonus prima dimora under 36 e l’elenco dei bonus prima dimora destinati a tutti, a prescindere dall’età.
Per conoscere tutte le altre agevolazioni a favore delle famiglie e dei datori di lavoro è possibile visitare la nostra pagina dedicata agli aiuti alle imprese e la sezione dedicata agli aiuti alle persone.
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www.ticonsiglio.com è stato pubblicato il 2023-09-29 07:45:29 da Valeria Cozzolino
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