Impresa diffamata sui social: il titolare cita Facebook per danni  – Teramo

Impresa diffamata sui social: il titolare cita Facebook per danni  – Teramo



TERAMO. La tutela giuridica dei propri diritti nell’intricata galassia social negli ultimi anni ha preso forma e sostanza in decine di sentenze della Cassazione che hanno riempito i vuoti di codice penale e civile. Ed è a questi nuovi pronunciamenti sanciti dai giudici della Suprema Corte che un piccolo imprenditore teramano (assistito dall’avvocato Antonio Del Vecchio) si è affidato nel citare per danni il colosso americano Facebook davanti al tribunale civile di Teramo. Prima udienza a novembre dal giudice civile Luca Bordin.
L’uomo è titolare di una piccola impresa che gestisce l’attività di un trenino turistico estivo sulla costa teramana. Nel 2021 sulla pagina Facebook dell’attività qualcuno, firmandosi con uno pseudonimo, ha pubblicato un post sostenendo che per i clienti del trenino non c’erano ricevute fiscali. Il titolare dell’attività ha presentato una denuncia per diffamazione che è stata archiviata dal gip dopo che la Procura ha accertato l’impossibilita di identificare l’autore del post ritenuto diffamatorio che, nonostante le richieste, non è stato cancellato. E anche su questo particolare verte la citazione. «A fronte della mancata rimozione da parte di Facebook del profilo il social network ha violato le obbligazioni assunte con il perfezionamento del contratto», si legge nella citazione, «doveva esserci la rimozione di contenuti e la sospensione o cancellazione di account in quanto ricorrente le giuste cause indicate nel regolamento contrattuale, con obbligazione per il gestore di informare l’utente delle ragioni della rimozione. Non essendosi attivata, Facebook ha causato danni all’immagine e identità pubblica del ricorrente, sulla sua vita relazionale, e dunque con riflessi su ogni aspetto della sua vita sociale, tanto di natura privata che pubblica comprensivi, com’è ovvio, della stessa immagine e vita professionale. Il ricorrente ha subito un danno a causa della mancata rimozione di Facebook e della sua individuazione». Nella citazione, che trae linfa da numerosi orientamenti della Cassazione, il ricorrente punta, in particolare, sul danno causato dalla mancata rimozione dei post. Scrive ancora l’avvocato nell’atto: «Doveva esserci la rimozione dei contenuti e la sospensione o cancellazione di account in quanto ricorrente le giuste cause indicate nel regolamento contrattuale, con obbligazione per il gestore di informare l’utente delle ragioni della rimozione. Ne consegue che la mancata rimozione di un profilo personale o di una pagina a esso collegata in attuazione di violazione delle regole contrattuali da parte dell’utente, configura un inadempimento del gestore inquadrabile ai sensi dell’articolo 1218 del codice civile».
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www.ilcentro.it è stato pubblicato il 2024-03-26 02:31:00 da


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