Il sindaco avvisa la cittadinanza che il Decreto Legislativo n. 27 del2 febbraio 2021, stabilisce che i privati che intendono macellare gli animali ammessi per il consumo domestico privato, devono comunicare all’Autorità Competente Locale il luogo la data e l’ora della macellazione.
Dovendo regolamentare la pratica della macellazione per il consumo domestico privato, considerando i rischi potenziali della diffusione sul territorio della Peste Suina Africana, nel rispetto dei principi di seguito elencati:
- Divieto di commercializzazione delle carni e dei prodotti ottenuti dalla macellazione degli animali;
- Rispetto del benessere animale e divieto di macellazione rituale che non preveda lo stordimento degli animali;
- Predisposizione di procedure regionali per la prevenzione delle zoonosi;
- Possibilità, da parte dei Servizi Veterinari dell’ASL, di effettuare controlli a campione per verificare il rispetto delle condizioni di salute degli animali, di benessere animale, di igiene della macellazione e di èorretto smaltimento dei sottoprodotti.
Il privato, inteso solo come allevatore registrato nell’anagrafe zootecnica ed in possesso del Codice Identificativo della azienda, può macellare adomicilio animali della specie suina, ovina e caprina, con le seguenti modalità:
- Comunicare al SIAOA deii’AST- di AscOli Piceno , con almeno 48 ore di anticipo l’intenzione di macellare a domicilio il/i proprio/i animale/i e indicando il giorno, l’ora e il luogo della macellazione; la comunicazione è indispensabile per consentire al servizio ‘veterinario di effettuare eventuali accertamenti a campione relativi alla sanità e al benessere animale;
- la macellazione a domicilio è permessa solo agli allevatori registrati nell’anagrafe zootecnica;
- Gli animali macellati devonoessere scaricati dalla banca dati nazionale (BDN);
- l’interessato ha l’obbligo di procedere allo stordimento degli animali macellati conformemente al Regolamento (CE) n.1 099/2009;
- La macellazione rituale è vietata;
- L’interessato deve provvedere allo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale conformemente al Reg. (CE) n.1 069/2009;
- L’interessato dopo la macellazione a domicilio, deve esitare i visceri degli animali macellati per uso privato alla visita post mortem, secondo regolamentazione ed organii:zazione stabilita dall’Autorità Competente Locale. In ogni caso l’interessato deve macellare animali in buono stato di salute e qualora vi siano segni di sospetta malattia sugli animali, non deve effettuare la macellazione bensì richiedere la visita sanitaria;
- L’allevatore può macellare annualmente (anno solare), per uso privato presso il proprio domicilio, un numero massimo di soggetti, per codice aziendale, che non deve superare i 4 suini, 4 ovini e 4 caprini di età inferiore a 12 mesi, 8 agnelli, 8 capretti, 8 suinetti di peso vivo inferiore a 15 kg; la macellazione di animali di una specie non esclude quella di animali delle altre specie da parte di uno stesso nucleo familiare.
- Per gli animali della specie bovina anche in caso di autoconsumo, vi è l’obbligo della macellazione presso i mattatoi riconosciuti.
- Riguardo alla macellazione per autoconsumo del pollame, dei lagomorfi e della piccola selvaggina allevata, considerato che non sono state emanate a tutt’oggi norme specifiche nazionali per regolamentare tale tipo di macellazione, la stessa è da considerarsi sempre consentita secondo gli usi e le consuetudini consolidati nel tempo; inoltre il regolamento 1099/2009, stabilisce, all’articolo 1, la sua non applicabilità ai volatili da cortile, conigli e lepri macellati al di fuori dei macelli dai loro proprietari per consumo domestico privato.
Inoltre l’interessato s’impegna ad eseguire la macellazione secondo le seguenti regole:
- Prenotazione telefonica presso la piattaforma CUP della A.S.T. di Ascoli Piceno.;
- Non arrecare disturbo alle abitazioni vicine nel corso delle operazioni di macellazione;
- Utilizzare solo acqua con caratteristiche di potabilità;
- Macellare animali in buono stato di salute e qualora vi siano segni di sospetta malattia sugli animali, non effettuare la macellazione e richiedere la visita sanitaria;
- Procedere allo stordimento dell’animale con pistola a proiettile captivo, prima del dissanguamento, nel rispetto del benessere animale;
- Procedere al completo dissanguamento;
- Qualora nella carcassa o sui visceri vi fossero segni di alterazioni che deviano dalla normalità, informare quanto prima il Servizio Veterinario e tenere a disposizione l’intero animale (tutti i visceri e la carcassa);
- Non spandere liquami o contaminare fossi e corsi di acqua;
- Smaltire i S.O.A. secondo la normativa vigente;
- Far eseguire la visita sanitaria al Medico Veterinario della A.S.T. secondo le modalità e orari previsti, dei seguenti visceri: lingua, tonsille, esofago, trachea, cuore, polmoni, diaframma, fegato, completi e connessi anatomicamente, milza, reni, eventuali altri visceri o parti colpite da alterazioni;
- l visceri devono essere presentati all’ispezione in recipienti rigidi (vasche di plastica o recipienti simili) lavati e sgocciolati;
- In ogni caso l’intera carcassa, compreso il sangue, devono essere resi disponibili per eventuali approfondimenti da parte del veterinario a seguito dell’ispezione dei visceri;
- Dovranno essere resi disponibili i documenti sanitari relativi alla provenienza degli animali (modello 4) nonché la ricevuta del pagamento antiCipato della prestazione.
Le prestazioni di visita delle carni dei suini degli ovini e dei caprini macellati a domicilio devono avvenire previa prenotazione telefonica da parte dell’allevatore alla piattaforma CUP deii’A.S.T Ascoli Piceno.
Gli utenti potranno prenotare a partire dal 25 novembre 2024 fino al 31 gennaio 2025 dal lunedì al venerdì, ai seguenti numeri dedicati:
A) | 0736 358012 | dalle ore 9.00 | alle ore 11 .00 |
B | 0736 358070 | dalle ore 9.00 | alle ore 11 .00 |
C | 0736 358023 | dalle ore 10.00 | alle ore 11 .00 |
D | 0736 358942 | dalle ore 9.00 | alle ore 11 .00 |
E | 0735 7937461 | dalle ore 9.00 | alle ore 11 .00 |
F | 0736 358003 | dalle ore 9.00 | alle ore 11 .00 |
Al fine della prevenzione della diffusione della peste suina africana dei suidi, gli utenti allevatori devono garantire la tracciabilità degli animali macellati che devono essere inseriti e movimentati nella e dalla banca dati nazionale (BDN).
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www.comune.ap.it è stato pubblicato il 2024-11-12 00:00:00 da
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