Manfredonia. Ricorso per annullamento ordinanza di demolizione a Siponto, Consiglio di Stato respinge


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Roma.- “(…) l’appello proposto va respinto per l’accertata infondatezza dei motivi dedotti, con conseguente conferma della sentenza di primo grado qui fatta oggetto di gravame. La mancata costituzione nel giudizio di appello del Comune di Manfredonia esenta questo giudice dalla valutazione circa le spese di giudizio“.

Con provvedimento di recente pubblicazione, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, ha respinto il ricorso proposto dal signor Giuliano Di Muzio, contro il Comune di Manfredonia, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio; per la riforma della sentenza del T.A.R. per la Puglia, Sez. III, 10 aprile 2017 n. 381 resa tra le parti.

Il presente giudizio in grado di appello ha ad oggetto la richiesta di riforma della citata sentenza, con la quale il predetto TAR ha accolto solo parzialmente il ricorso (n. R.g. 586/2016) proposto dal signor Giuliano Di Muzio “al fine di ottenere l’annullamento dell’ordinanza di demolizione 4618/2016″.

Il ricorrente ha riferito che in una nota (rectius, una scheda riassuntiva) della Capitaneria di Porto di Manfredonia si riteneva accertato che egli avesse “occupato abusivamente un’area demaniale marittima di mq.548,00 in violazione agli artt.54 e 1161 e mq.462,00 in violazione degli artt.55 e 1161 del Codice della Navigazione così ripartite: 1) abusi in violazione agli artt.54 e 1161 del Codice della Navigazione (demanio Marittimo) a) mq.148,00 – villino su due livelli (…); b) mq.400,00 circa, area esterna parzialmente pavimentata con sconfitto di cemento e marmette cementizie (…); 2) abusi in violazione agli artt.55 e 1161 del Codice della Navigazione (ricadenti in un range dei trenta metri dal confine demaniale marittimo): a) mq.35 circa – immobile utilizzato come autorimessa (…); b) mq.373 circa – area esterna (…); 3) recinzione di lunghezza di mt.114,00 circa, con cordolo di mt.0,50 e sovrastante recinzione in metallo di cui: a) mt.60,00 (…), in violazione agli artt.54 e 1161 ( demanio marittimo); b) mt.54, (…), in violazione agli artt.55 e 1161 (proprietà privata con onere livellario)”.

Da atti,  “Da quanto sopra conseguiva l’adozione dell’ordinanza di demolizione n. prot. 4618/2016, emessa dal dirigente del 7° Settore Urbanistica ed edilizia, Servizio 3, Ufficio demaniale marittimo del Comune di Manfredonia, riferita alle opere suddette”.

Dagli atti, “il signor Di Muzio proponeva ricorso dinanzi al TAR per la Puglia al fine di ottenere l’annullamento della suindicata ordinanza ingiuntiva, ma il giudice di prime cure – con sentenza n. 381/2017 -accoglieva solo parzialmente il ricorso proposto, annullando l’ordinanza ingiunzione nella parte in cui aveva disposto la demolizione della recinzione, limitatamente alla parte in cui detto manufatto era stato realizzato sulla particella di suolo non demaniale”.

Il TAR, in particolare, dopo avere preliminarmente chiarito che “la gravata ingiunzione muove dal presupposto dell’insussistenza di qualsivoglia autorizzazione da parte della competente autorità rispetto alle opere realizzate in parte in area demaniale, in parte nei trenta metri dal confine demaniale” e ulteriormente specificato che “(n)el caso di specie, non è, dunque, in discussione l’assenza di titoli edilizi legittimanti la realizzazione delle opere contestate, circostanza che rende non pertinenti le deduzioni di parte ricorrente in merito alla legittimità delle opere sotto il profilo edilizio –urbanistico”, ha quindi affermato che: a) “la preesistenza del villino ricadente in area demaniale rispetto al 1967 (anno nel quale l’obbligo di previa licenza edilizia venne esteso alle costruzioni realizzate al di fuori del perimetro del centro urbano) non incide sulla sua “abusività” sotto il profilo qui riguardato, in mancanza di qualsivoglia provvedimento abilitativo rilasciato dall’Autorità – illo tempore – competente alla tutela del demanio marittimo”; b) “lo stesso è a dirsi in relazione all’autorimessa situata anch’essa in un range di 30 mt, che risulta provvista di “mera” autorizzazione sindacale risalente al 1949”; c) “Risulta in atti unicamente l’autorizzazione ex art. 55 cod. nav. per la recinzione da realizzare (unitamente ad un villino mai edificato, benché assentito sia dal Comune che dalla Capitaneria) su suolo privato in fascia di rispetto, laddove dall’atto gravato si ricava l’esistenza anche di (ulteriori) 60 mt. di recinzione realizzati su suolo demaniale.

L’ingiunta demolizione, pertanto, si palesa illegittima unicamente in riferimento alla recinzione realizzata su suolo privato, giusta autorizzazione della locale Capitaneria di Porto n. 3/00292 dell’8/1/1975 versata in atti”.

In conclusione il ricorso andava accolto solo parzialmente atteso che il ricorrente non ha offerto, “in definitiva, alcun elemento idoneo a smentire – in punto di fatto – gli accertamenti posti a fondamento dell’ingiunzione, di talché l’ordine di sgombero si rivela legittimamente adottato”, ad eccezione di quanto attiene alla recinzione.

Ora il provvedimento, la sentenza del Consiglio di Stato di Roma, sotto riportata in formato integrale.

ATTO INTEGRALE > REPUBBLICA ITALIANA-DIMUZIOGOTT2023

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www.statoquotidiano.it è stato pubblicato il 2023-12-16 14:52:48 da Giuseppe de Filippo


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