ORDINANZA N. 35 DEL 10/09/2024


RDINANZA N. 35 DEL 10/09/2024 Settore proponente: III SETTORE LAVORI PUBBLICI – GESTIONE PATRIMONIO – MANUTENZIONI – AMBIENTE – COMUNICAZIONE OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE PER EMERGENZA SANITARIA A SEGUITO DI CLUSTER DI CASI UMANI DA INFEZIONE DI WEST NILE VIRUS

Il Sindaco IL SINDACO PREMESSO che il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica AULSS 5 Polesana, con nota del 06/09/2024 Prot. n. 38128, ha segnalato al Sindaco del Comune di Adria il manifestarsi di un Cluster di casi di West Nile virus, trasmessa dalla zanzara comune (Culex Pipiens), in più residenti del Comune di Adria; VISTE le indicazioni impartite dalla Regione del Veneto con Linee Operative per la sorveglianza ed il controllo delle Arbovirosi nella Regione del Veneto – Anno 2024, che dispone l’effettuazione di interventi Larvicidi e di eliminazione dei focolai larvali i per un raggio minimo di 200 metri dal luogo dove si sono manifestati casi di contagio, con possibilità di ampliare detto raggio d’azione in base alla situazione ambientale verificata dal personale incaricato della vigilanza; RILEVATO che nel territorio di questo comune è presente la Zanzara comune Culex Pipiens, vettore competente per la trasmissione di questo agente virale; RILEVATO che sono presenti aree pubbliche stradali ed aree private, quali aree cortilive, giardini ed orti; RILEVATO che l’area di intervento individuata dall’ULSS 5, comprende la zona prossimale a Via Palmiro Togliatti e Via Riccardo Malfatti, per un raggio di 200 metri; CONSIDERATO che, fatti salvi gli interventi di competenza dell’Azienda Sanitaria relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l’intervento principale per la prevenzione di questa malattia è la massima riduzione possibile della popolazione /densità di zanzare, rafforzando la lotta preventiva e agendo principalmente tramite la rimozione dei focolai larvali e adeguati trattamenti larvicidi; VISTA la necessità di intervenire a tutela della salute e dell’igiene pubblica per prevenire e controllare le malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso la puntura di insetti vettori; CONSIDERATA la necessità di provvedere ad un’adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante fonte di comunicazione rivolte ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presente nel territorio comunale; VISTA la legge 23 dicembre 1978 n.833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale” con particolare riferimento all’art.13 del Capo I del Titolo 1 (“Attribuzioni dei comuni”) e dell’art. 32, comma 3 (“Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria”); VISTO il Piano Nazionale di Prevenzione, Sorveglianza e Risposta alle Arbovirosi (PNA 2020 – 2025), recepito dalla Regione del Veneto la Delibera di Giunta Regionale n. 207 del 18.02.2020.

VISTA la DGR n. 346 del 04.04.2024, recante “Linee Operative per la sorveglianza delle Arbovirosi nella Regione del Veneto anno 2024 VISTI gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e smi; ORDINA a tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive, ricreative, sportive e, in generale, a tutti coloro che abbiano l’effettiva disponibilità di aree aperte entro la zona sopra indicata, dopo attenta valutazione del contesto con il personale dell’Azienda ULSS 5 Polesana e comunque seguendo le indicazioni operative del Protocollo di emergenza: 1) di permettere l’accesso degli operatori della Ditta Scorpio Srl appaltata dal Comune di Adria, incaricata del servizio di disinfestazione, per l’effettuazione dei trattamenti larvicidi, e la rimozione dei focolai larvali presenti in area cortiliva privata; ORDINA INOLTRE ai soggetti gestori, responsabili o che ne abbiamo l’effettiva disponibilità, di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, ecc.) di: attenersi a quanto prescritto dagli operatori addetti alla attività di rimozione dei focolai larvali per evitare che tali focolai abbiano a riformarsi; affiggere la copia della presente ordinanza negli spazi di ingresso dei corpi scala delle proprie abitazioni; evitare l’abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d’acqua stagnante anche temporanea; procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l’uso effettivo, allo svuotamento dell’eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli d’acqua a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento settimanale sul terreno, evitando l’immissione dell’acqua nei tombini; trattare l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida reperibili presso consorzi agrari, home garden, ecc.; tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce da sterpi e rifiuti di ogni genere e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza; provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell’erba onde impedire l’annidamento di adulti di zanzara; svuotare le piscine non in esercizio e le fontane o eseguirvi adeguati trattamenti larvicidi; sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia; chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi a tenuta gli eventuali serbatoi d’acqua;

stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d’acqua al loro interno, al coperto o in contenitori dotati di coperchio o, se all’aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d’acqua sui teli stessi; DISPONE che la presente ordinanza: a) sia pubblicata nel sito internet del Comune e che del suo contenuto sia data ampia diffusione; b) che all’esecuzione, alla vigilanza sull’osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all’accertamento ed irrogazione delle sanzioni provveda, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Municipale, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;  c) sia trasmessa ai seguenti soggetti per gli adempimenti di competenza: Settore Gestione del Territorio del Comune – Ufficio Ambiente  Comando di Polizia Locale; d) sia trasmessa per conoscenza a:  AULSS n. 5 Polesana – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica AVVERTE–che ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della L. 07.08.1990 n. 241 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Veneto nel termine di 60 giorni (L. 06.12.1971 n. 1034) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio; che ai sensi gli artt. 7 bis e 50 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” per l’inottemperanza al divieto imposto dalla presente ordinanza è prevista una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00; che informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al Servizio Ambiente e Protezione Civile. Il Sindaco Il Sindaco BARBUJANI MASSIMO / Namirial S.p.A./02046570426 Documento firmato digitalmente (artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)

[ad_1]

 

ORDINANZA SINDACALE PER EMERGENZA SANITARIA A SEGUITO DI CLUSTER DI CASI UMANI DA INFEZIONE DI WEST NILE VIRUS

[ad_2]Leggi tutto l’articolo ORDINANZA N. 35 DEL 10/09/2024
www.comune.adria.ro.it è stato pubblicato il 2024-09-10 09:05:37 da Comune di Adria

 


0 Comments