Il Tar della Liguria ha annullato
l’ordinanza del sindaco di Portofino del giugno scorso con cui
il Comune aveva disposto il divieto di transito per categorie di
veicoli di particolare ingombro nel tratto portofinese della
strada provinciale 227. Lo hanno deciso i giudici amministrativi
con una sentenza che ha accolto il ricorso della società Milano
City Sightseeing, attiva nel settore dei servizi di trasporto di
persone e titolare di autorizzazione all’esercizio del servizio
di trasporto di linea per la tratta Genova-Portofino e della
strada provinciale 227 per l’anno 2023, nel periodo 1 aprile –
31 ottobre.
La società di trasporti sosteneva che, “ai fini del rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio del servizio di trasporto di
linea da parte della Città Metropolitana (con veicolo di
lunghezza eccedente quella di cui all’ordinanza impugnata), il
Comune di Portofino non soltanto aveva espresso il proprio nulla
osta (delibera della Giunta comunale), ma aveva altresì
autorizzato l’impresa ricorrente ad operare in deroga
all’ordinanza, che fissava limiti stringenti di lunghezza (m. 6)
e larghezza (m. 2,30) dei veicoli”.
Nella sentenza il Tar sottolinea che “sebbene il potere di
adottare i provvedimenti nei tratti di strade provinciali
ricadenti nei centri abitati spetti effettivamente ai Comuni,
ciò deve avvenire sentito il parere dell’ente proprietario della
strada”: ciò che nella specie non è avvenuto, la qual cosa
determina un difetto di istruttoria. Né potrebbe ritenersi che
si potesse prescindere dal parere della Città Metropolitana. Va
annullato il provvedimento impugnato.
I giudici amministrativi hanno inoltre condannato il Comune
di Portofino al pagamento delle spese di giudizio, quantificate
in 2.000 euro.
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