Il Cittadella Vis Modena, dopo la gara col Piacenza terminata 4-1, ha espresso disaccordo riguardo a ciò che è accaduto in campo, con l’espulsione ai danni di Matteo Boccaccini al termine del primo tempo della gara. Dopo le valutazioni del caso, e con le immagini prodotte, il club modenese ha presentato ricorso che è stato respinto dal Giudice sportivo con squalifica per 2 gare effettive a Matteo Boccaccini “per avere a gioco fermo, spintonato un calciatore avversario”. Il risultato della partita non è stato comunque omologato.
Questo il comunicato del Giudice sportivo: “Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della società Cittadella Vis Modena, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti. Il Giudice Sportivo, alla segnalazione ex art. 61.3 Codice di giustizia sportiva fatta pervenire dal Cittadella Vis Modena rispetto alla gara col Piacenza e con la quale si chiede di revocare il provvedimento disciplinare di espulsione comminato al proprio calciatore Matteo Bonaccini, poiché l’arbitro l’avrebbe erroneamente ritenuto reo di una condotta che il medesimo non ha compiuto. In particolare, nella segnalazione si afferma che il direttore di gara avrebbe espulso il calciatore Matteo Boccaccini al termine, del primo tempo di giuoco, poiché ritenuto reo di avere colpito il portiere della propria squadra, che in quel momento si trovava riverso a terra e si invita, pertanto, codesto giudice all’esame dei filmati prodotti, al fine di emendare l’errore commesso dal direttore di gara ed assumere ogni conseguente determinazione. Rilevato che, nel referto arbitrale si afferma chiaramente che il n. 30 del Cittadella Vis Modena, Matteo Bonaccini, veniva espulso perché durante una mass confrontation “spingeva un avversario, pur senza violenza e assumeva atteggiamento provocatorio”, come ulteriormente confermato del direttore di gara che ha inoltrato su richiesta di questo giudice sportivo un supplemento di rapporto. Considerato che, attraverso l’esame dei mezzi di prova a disposizione di codesto giudice ed allegati alla segnalazione, nella fattispecie di cui è causa non si è concretizzato alcun addebito di condotta violenta diverso da quello indicato in referto ed effettivamente riferibile al calciatore sanzionato e che non sono rilevabile condotte gravemente antisportive di cui all’art. 61, comma 4. Dispone di respingere le richieste del Cittadella Vis Modena, e di addebitare il contributo per la segnalazione sul conto del Cittadella Vis Modena”.
www.ilpiacenza.it è stato pubblicato il 2025-01-07 21:50:00 da
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