Nella sede del Consiglio regionale della Puglia è stato sottoscritto il ‘Vademecum sulle modalità di rendicontazione dei rimborsi per le attività in favore dei tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati, in osservanza al decreto del ministro dell’interno, di concerto, con il ministro dell’Economia e delle Finanze dell’8 agosto 2022, e alle circolari n. 56758 del 21 ottobre 2022 e n. 57248 del 24 ottobre 2022”. Il documento è stato messo a punto in sinergia tra l’ufficio del garante regionale dei minori, il Tribunale dei minorenni di Bari e le prefetture di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia. A sottoscriverlo si sono ritrovati, insieme al Garante regionale dei diritti del minore Ludovico Abbaticchio, la presidente del Tribunale per i minorenni di Bari Valeria Montaruli, il presidente dell’Ordine degli avvocati di Bari Salvatore D’Aluiso e i rappresentanti degli ordini provinciali degli avvocati di Foggia e Trani, i delegati dei prefetti di Bari, Foggia e della Bat e la rappresentante dell’associazione ‘Tutori Msna Puglia Odv-Ets’.
Ad illustrare il contenuto del documento è stato il garante regionale dei minori Ludovico Abbaticchio, il quale ha dichiarato di essere orgoglioso che la Puglia sia stata la prima regione ad aprire la rete del sistema di accoglienza e integrazione, ospitando oggi un numero pari a 650 minori stranieri non accompagnati, e la possibilità data sotto forma di rimborso spese di viaggio sostenute per l’attività inerente l’ufficio della tutela volontaria dei minori stranieri non accompagnati, è una piccola risposta a livello economico ma una grande risposta culturale da parte di chi esercita la funzione di tutore.
Nello specifico, nel documento sono riportate le modalità attraverso cui, ai sensi delle disposizioni dettate negli artt. 3 e 7 del decreto del ministero dell’Interno, di concerto con il ministro dell’Economia e Finanze dell’8 agosto 2022, al tutore viene data la possibilità, quando si fa uso di mezzi privati, di autocertificare nella richiesta di rimborso, l’aver svolto determinati spostamenti al solo fine di esercitare la funzione. Il tutore dovrà, quindi, farsi rilasciare dal tribunale per minorenni l’attestazione circa l’inerenza delle spese sostenute all’attività connessa alla tutela del minore e di conseguenza fare richiesta di attestazione relativamente all’equa indennità al Tribunale per i minorenni, che a sua volta procederà a rilasciare il nulla-osta.
Alla richiesta di liquidazione da trasmettere alla Prefettura competente dovranno essere allegati: la dichiarazione del responsabile del centro presso cui il minore non accompagnato è accolto di non aver sostenuto le spese per le quali il tutore volontario richiede il rimborso; l’attestazione del Tribunale per i minorenni; la documentazione comprovante le spese di viaggio sostenute in caso di utilizzo di mezzi diversi da quelli pubblici, autocertificazione attestante il numero dei chilometri percorsi. Il tutore inoltre potrà richiedere l’assegnazione di un’equa indennità e nella valutazione dell’onerosità dell’incarico il Tribunale per i minorenni potrà tenere conto della circostanza che il tutore sia un libero professionista. L’importo massimo che il giudice delegato dal presidente del Tribunale per i minorenni, potrà assegnare è pari a 900 euro. Hanno diritto a presentare le istanze di rimborso spese e di corresponsione di equa indennità anche i tutori avvocati, iscritti nell’apposito elenco a seguito di frequenza del corso di formazione bandito e organizzato dal Garante regionale. Nell’ipotesi in cui il tutore avvocato dovesse assumere la difesa tecnica del minore di cui è tutore, può accedere al patrocinio a spese dello Stato secondo la disciplina vigente. Gli Ordini degli avvocati tramite apposite linee-guida si impegnano ad effettuare un esame accurato delle ragioni a fondamento delle ammissioni al patrocinio a spese dello Stato dei MSNA relativamente ai quali siano stati nominati tutori.
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