Sorpreso alla guida “ubriaco con tasso oltre il doppio del limite”: inammissibile ricorso 31enne di Manfredonia | Stato Quotidiano


ROMA – La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un uomo di Manfredonia, classe 1994, contro la sentenza della Corte d’Appello di Bari che, il 25 novembre 2024, aveva confermato la condanna inflitta in primo grado dal Tribunale di Foggia.

L’uomo era stato condannato alla pena di quattro mesi e quattro giorni di arresto, oltre a 1.185 euro di ammenda e al pagamento delle spese processuali, per il reato di guida in stato di ebbrezza, accertato ai sensi dell’art. 186 del Codice della Strada. Il tasso alcolemico rilevato nei suoi confronti risultava pari a 1,31 g/l e 1,27 g/l, a seguito di accertamenti effettuati mentre si trovava alla guida di una Nissan Micra in evidente stato di alterazione psicofisica.

Il ricorso in Cassazione era fondato su tre motivi principali, tutti giudicati manifestamente infondati dalla Suprema Corte.

1. Esclusa la particolare tenuità del fatto
Il primo motivo riguardava l’omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). La difesa sosteneva che la condotta non presentasse profili di allarme sociale tali da giustificare la sanzione penale. Tuttavia, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d’Appello, che aveva escluso la particolare tenuità evidenziando sia l’elevato tasso alcolemico rilevato, sia la pericolosità concreta della condotta di guida, avvenuta in orario notturno e in condizioni psicofisiche compromesse.

2. Legittimo l’utilizzo delle prove etilometriche
Con il secondo motivo, il ricorrente aveva contestato la validità degli accertamenti alcolimetrici, sostenendo che non gli fosse stato garantito il diritto di farsi assistere da un difensore al momento del test. La Corte ha respinto anche questa doglianza, chiarendo che la menzione dell’avviso all’indagato – presente nel verbale di polizia giudiziaria – è sufficiente a dimostrare l’avvenuta informazione del diritto alla difesa, come stabilito da consolidata giurisprudenza (Cass. pen., Sez. IV, n. 3913/2020).

3. Corretta applicazione delle attenuanti generiche
Il terzo motivo riguardava la mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti previste dall’art. 186, comma 2-sexies, del Codice della Strada. Anche su questo punto, la Suprema Corte ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito, i quali hanno applicato le attenuanti senza operarne il bilanciamento, in ossequio al divieto previsto dalla normativa vigente. Le attenuanti sono state comunque riconosciute e hanno determinato una riduzione di un terzo della pena, calcolata sull’importo aggravato.

Condanna alle spese e sanzione aggiuntiva
A fronte dell’inammissibilità del ricorso, la Corte ha condannato l’uomo al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando l’assenza di colpa nella proposizione del ricorso, ha disposto l’ulteriore versamento di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende, come previsto dall’art. 616 c.p.p. e in conformità con la sentenza n. 186/2000 della Corte Costituzionale.

La decisione della Cassazione conferma l’indirizzo rigoroso in materia di guida in stato di ebbrezza, riaffermando la centralità della tutela della sicurezza stradale e la necessità di un’applicazione coerente delle norme in materia di aggravanti e garanzie procedurali.

 

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www.statoquotidiano.it è stato pubblicato il 2025-04-19 14:29:56 da Giuseppe de Filippo


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