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Il provvedimento si inserisce in un quadro normativo già definito a livello nazionale dalla Legge 152/1975 e dal Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000), ed è motivato dall’esigenza di garantire un più elevato livello di sicurezza urbana, in particolare in un contesto internazionale segnato da instabilità geopolitica e da crescenti esigenze di prevenzione.
Il divieto si applica a qualsiasi indumento o accessorio che occulti completamente il volto, rendendo difficile o impossibile l’identificazione visiva della persona. Tra gli esempi specificati rientrano:
-Niqab
-Burqa
-Passamontagna
-Maschere integrali
-Caschi con visiera oscurata (eccetto durante la guida di motocicli o ciclomotori)
L’ordinanza esclude dal divieto:
-l’uso di dispositivi per motivi di salute (es. mascherine chirurgiche),
-le attività lavorative che lo richiedano,
-le manifestazioni culturali o carnevalesche autorizzate,
-la protezione dal freddo, purché il volto rimanga in parte visibile.
Chiunque contravvenga alla presente ordinanza sarà soggetto a:
-una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 300,
-l’obbligo di rimozione immediata dell’indumento o accessorio,
-l’intervento delle forze dell’ordine per l’identificazione e gli eventuali accertamenti.
L’ordinanza ha validità a tempo indeterminato a partire dalla data di pubblicazione e potrà essere modificata o revocata con successivo provvedimento. È stata trasmessa alla Prefettura, alla Questura, alla Stazione dei Carabinieri e al Comando di Polizia Locale.
Per garantire la massima trasparenza e diffusione, il testo completo dell’ordinanza è disponibile all’Albo Pretorio online e sui canali ufficiali del Comune.
Per tutti i dettagli si veda il documento allegato.
www.comune.trino.vc.it è stato pubblicato il 2025-06-24 02:00:00 da Comune di Trino

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