Comune di Napoli – Istituzione di un particolare dispositivo di circolazione in un’area del centro cittadino e in corrispondenza dei presidi ospedalieri con Pronto Soccorso


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1. dalle ore 10:00 di domenica 18 maggio alle ore 12:00 di lunedì 19 maggio, divieto di fermata e di sosta con rimozione coatta nel raggio di 300 metri dai seguenti presidi ospedalieri con Pronto Soccorso:

A) Ospedale del Mare, via Enrico Russo civ. 41
B) Ospedale Cardarelli, via Cardarelli civ. 9
C) Ospedale Pediatrico Santobono, via Mario Fiore civ. 6
D) Ospedale San Paolo via Terracina civ. 219
E) Ospedale dei Pellegrini, via Portamedina alla Pignasecca civ. 41
F) Ospedale CTO viale Colli Aminei civ. 21
G) Ospedale Villa Betania, via Argine civ. 604;
H) Ospedale Fatebenefratelli, via Alessandro Manzoni civ. 220;

2. dalle ore 20:30 di domenica 18 maggio fino a cessate esigenze di lunedì 19 maggio, che saranno valutate dall’Autorità di P.S., il divieto di transito veicolare:

A) nell’area interna al perimetro delimitato dalle seguenti strade/piazze: largo Sermoneta, via Francesco Caracciolo, via Partenope, via Nazario Sauro, via Ammiraglio Ferdinando Acton, via Cristoforo Colombo, via Nuova Marina, via Ponte della Maddalena, via Reggia di Portici, via Emanuele Gianturco, via Taddeo da Sessa, corso Meridionale, via Firenze, piazza Principe Umberto, corso Giuseppe Garibaldi, piazza Carlo III, via Foria, piazza Cavour, piazza Museo Nazionale, via Santa Teresa degli Scalzi, via Salvator Rosa, piazza Giuseppe Mazzini, corso Vittorio Emanuele, salita Piedigrotta, piazza Sannazaro, via Mergellina;
B) nelle ulteriori strade: via Santa Teresa degli Scalzi, corso Amedeo di Savoia, via Salvator Rosa (da piazza Mazzini ad aiuola Santacroce), via Torquato Tasso, salita della Grotta, galleria Quattro Giornate, galleria Laziale, via Fuorigrotta (da via delle Legioni alla confluenza con la galleria Laziale), via Orazio;
come da grafico allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

B) In deroga al divieto di transito veicolare di cui al precedente punto 2, nell’area di cui alla lettera A) e nelle strade di cui alla lettera B) potranno circolare:
1. i veicoli delle forze dell’Ordine, di soccorso e di emergenza;
2. gli autoveicoli che trasportano diversamente abili con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, muniti del tesserino regolarmente rilasciato dalla competente Autorità, nonché i veicoli della Napoli Servizi S.p.A. adibiti al trasporto disabili;
3. i veicoli intestati ad Enti pubblici, società ed aziende erogatrici di pubblici servizi, nonché quelli in chiamata di emergenza o adibiti al trasporto di materiale e/o personale addetto all’esecuzione di lavori ed opere urgenti e di pubblica utilità;
4. gli autoveicoli, i motoveicoli ed i ciclomotori con a bordo un medico in visita domiciliare per chiamate d’urgenza, nonché quelli con a bordo operatori del settore informazione giornalistica e radiotelevisiva, nonché fotografi professionisti;
5. gli autoveicoli, i motoveicoli ed i ciclomotori che trasportano gas terapeutici o medicinali;
6. gli autoveicoli ed i bus delle aziende di trasporto pubblico, i TAXI, gli autoveicoli a noleggio con conducente;
7. gli autoveicoli, purché di portata inferiore a 3,5 tonnellate adibiti al trasporto di medicinali e/o trasporto di materiale sanitario di uso urgente e indifferibile adeguatamente certificato;
8. i veicoli dei partecipanti a cerimonie religiose o civili (battesimi, matrimoni, funerali) programmate nei giorni di blocco; in tal caso la richiesta di deroga può essere inoltrata via fax o via mail al Servizio Polizia Locale unitamente alla certificazione del Parroco o dell’Ufficiale di Stato Civile;
9. i veicoli di proprietà del personale delle forze di polizia chiamati ad assumere o lasciare il servizio nell’ambito del presente dispositivo.
10. i veicoli di proprietà del personale operante nei servizi pubblici, previa esibizione di attestazione di servizio rilasciata dall’Ente/Società/Azienda di appartenenza;
11. i veicoli di proprietà delle strutture ricettive, aventi sede interna all’area di cui alla lettera A) del precedente punto 2, adibiti al trasporto di persone per conto proprio, per il trasporto dei clienti da e per le strutture ricettive interne alla zona oggetto del divieto, condotti da autisti qualificati muniti di idonea attestazione rilasciata dai responsabili delle strutture e con esposizione, in modo ben visibile e riconoscibile sul veicolo, di distintivo identificativo della struttura ricettiva.

Tutti i dispositivi di regolamentazione della circolazione in contrasto con la presente, sono da ritenersi temporaneamente sospesi per il periodo di vigenza del presente atto.



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www.comune.napoli.it è stato pubblicato il 2025-05-16 00:00:00 da


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