GROSSETO. Una disciplina del sistema informativo, per gestire al meglio gli strumenti digitali e monitorare le zone che hanno maggior turismo e nuove norme per le locazioni. La Regione Toscana in uno degli ultimi consigli dell’anno, ha emanato il nuovo Testo unico del turismo, che va a rivedere la legge regionale 86 del 2016. In sintesi, il nuovo regolamento regionale propone un sistema organico per regolamentare il turismo in Toscana con una governance adattata ai tempi di oggi, e soprattutto norme riviste per le strutture ricettive, le locazioni, le professioni, il trasporto e i sistemi d’informazione e promozione.
«Il nuovo testo regionale sul turismo – ha spiegato l’assessore alle attività produttive della Regione Toscana Leonardo Marras – è attualmente uno dei più avanzati in Italia, e affronta temi di attualità e di prospettiva. Affronta argomenti come la gestione dei dati, le competenze distribuite fra le autonomie locali e la Regione stessa, la gestione dei dati mettendoli a disposizione come big-data, i grandi dati. Per essere messi poi a disposizione ed esaminati da fonti diversi, per avere i rilievi da parte di tutti, pubblico e privato, e per essere utili per fare davvero una vera programmazione turistica».
Un testo pensato soprattutto per le imprese
«Le nuove norme sono state pensate per coinvolgere soprattutto gli operatori e le imprese private – ha aggiunto Marras – perché le promesse vanno mantenute e chi sceglie e arriva in Toscana deve avere i servizi. Il partenariato pubblico-privato dunque si rafforza, e permetterà agli operatori stessi la massima flessibilità possibile nelle stesse strutture turistico ricettive. Una scelta sull’impresa di qualità, che stringe un patto con il sistema pubblico».
Gli affitti brevi vanno regolamentati
«Abbiamo tolto dal testo unico tutto il turismo fai da te, la gestione delle strutture non in forma imprenditoriale. In pratica le regole per quelle imprese che hanno prospettive e vogliono crescere, consolidarsi, formare il personale. Di dare ancora maggiore contributo all’intero sistema. E poi la questione degli equilibri nelle realtà a maggiore affluenza turistica – dice ancora Marras – Penso al fenomeno degli affitti brevi: è importante, e i cittadini non vanno criminalizzati. Ma deve essere organizzato e governato, come oggi non lo era. È un fenomeno totalmente spontaneo che espelle dai centri storici più importanti, cittadini, studenti e anche il lavoro e rischia di mettere a rischio nel lungo periodo la motivazione per cui si scelgono queste destinazioni. E non sono da meno le realtà locali più piccole lungo la costa, storicamente già formate sull’affitto turistico ma che con l’avvento delle grandi piattaforme si è molto modificato. Serve la ricerca dell’equilibrio che ci permette come Toscana di essere all’avanguardia come destinazione preferita nel Mondo e dobbiamo quindi avere cura e mantenere questa reputazione».
Il ruolo dei Comuni
Nel nuovo Testo unico del turismo viene rafforzato il ruolo dei Comuni aggregati: sia per l’esercizio delle funzioni amministrative che per la progettazione dell’azioni di promozione da realizzare con l’agenzia regionale, completando la valorizzazione del ruolo degli Ambiti, istituiti con la legge del 2016. Ora si chiameranno Comunità di ambito turistico, come luogo aperto alla partecipazione e al confronto con le realtà locali, pubbliche e private. Tutte le altre funzioni amministrative di livello locale in materia rimangono ai singoli comuni, che potranno però scegliere di esercitarle a livello di Comunità di ambito. Vengono sottratte ai Comuni capoluogo e alla Città Metropolitana le residue funzioni loro spettanti, in materia di agenzie di viaggio e turismo, riconoscimento delle associazioni pro-loco e classificazione delle strutture ricettive, derivate dalla soppressione del ruolo delle Province e finora esercitate, in via eccezionale, per l’intera circoscrizione provinciale/metropolitana, per conferirle ai Comuni, i quali, specie se minori, potranno esercitarle a livello di Comunità di ambito.
La promozione turistica compete alla Regione, che la effettua avvalendosi delle agenzie regionali Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana. La promozione turistica, in particolare il marketing turistico digitale, vedrà in campo gli operatori pubblici e privati interagire attraverso le infrastrutture e le piattaforme digitali del Sistema Informativo Regionale gestito dalla Regione, e quelle gestite da FST e dal neo-costituito Osservatorio regionale sul turismo, gestito da TPT, strumento di condivisione e analisi di dati e informazioni provenienti da banche dati della Regione e da altre, sia pubbliche che private.
Prodotto turistico omogeneo
È stata modificata radicalmente la fase di costruzione del PTO e rafforzato il coinvolgimento degli operatori, prevedendo che la proposta di riconoscimento nasca dagli operatori stessi, che dovranno aggregare le componenti pubbliche e private ai fini della promozione del PTO.
Sarà poi TPT a gestirne le attività, in collaborazione con i soggetti pubblici e privati che aderiscono al Prodotto.
Strutture alberghiere
Le strutture alberghiere potranno ampliare i servizi offerti. La possibilità di mettere a disposizione degli ospiti attrezzature per attività ludico-motorie e fitness, predisponendo locali per attività temporanee di smart working.
Possibilità di aumentare, entro limiti definiti dal Comune, la propria capacità ricettiva, con possibilità di associare nella gestione civili abitazioni che sono nella disponibilità e nelle vicinanze della struttura alberghiera, a patto che si proceda al mutamento della destinazione d’uso e che sia garantito non solo l’utilizzo dei servizi della struttura alberghiera, ma anche lo standard qualitativo corrispondente al livello di classificazione dell’albergo.
Academy hotel
Guardando a quanto promuove la Svizzera, che vanta le migliori accademie di hotellerie e le migliori professionalità nel campo dell’accoglienza, anche gli alberghi di categoria superiore, 4 o 5 stelle, potranno ora organizzare attività didattiche e formative in materia di accoglienza e ospitalità, rispettando le disposizioni ed i requisiti di legge in materia di istruzione, formazione e lavoro.
L’attività dovrà essere localizzata nelle aree comuni della struttura, sempre che lo svolgimento di tali attività sia compatibile con i servizi offerti dalla struttura stessa e non rechi pregiudizio al livello qualitativo degli stessi.
Affittacamere e bed and breakfast
Nel nuovo Testo la legge prevede dei cambiamenti solo per le attività ricettive esercitate in forma imprenditoriale. Le attività di affittacamere e b&b non imprenditoriali (quelle esercitate nell’abitazione dove il gestore ha sia la residenza che il domicilio) vengono escluse dal Testo unico del turismo.
Quelle imprenditoriali dovranno esercitarsi in unità immobiliari, immobili e unità immobiliari con destinazione d’uso turistico-ricettiva. Per gli esercizi esistenti, il mutamento di destinazione d’uso deve avvenire entro il 31/12/ 2025 e sarà agevolato dal fatto che, se avviene in assenza di opere edilizie, sarà sgravato dalla corresponsione del contributo per gli oneri di urbanizzazione. Le strutture non professionali esistenti potranno continuare ad esercitare, anche se non si convertiranno alla forma imprenditoriale.
Gli alberghi diffusi
È stato chiarito che gli alberghi diffusi non fanno parte delle strutture ricettive alberghiere: conseguentemente è cassata la previsione per cui può essere composto anche da una struttura ricettiva, alberghiera o extra alberghiera, alla quale si dovrebbe continuare ad applicare la disciplina prevista per la rispettiva tipologia. Una norma che ha ingenerato confusione, dal momento che dispone dell’eventualità che la struttura ricettiva dell’albergo diffuso si aggreghi su un’altra struttura ricettiva, creando una duplicazione difficile da gestire.
È stata riformulata pertanto la norma in modo che non vi sia equivoco sul fatto che l’albergo diffuso è una peculiare “struttura a rete”, che aggrega alloggi di natura residenziale, anche per sopperire alla carenza di altre forme di ospitalità nei nuclei abitati di piccole dimensioni.
Locazioni turistiche
I comuni a più alta densità turistica potranno adottare un regolamento in cui individuare criteri e limiti allo svolgimento dell’attività di locazione breve per finalità turistiche, per perseguire la corretta fruizione turistica del patrimonio storico, artistico e culturale e la preservazione del tessuto sociale. Con l’obiettivo di contrastare la scarsità di alloggi a canoni accessibili destinati alla locazione a lungo termine ed in coerenza con i recenti pronunciamenti della Corte di Giustizia dell’Unione europea (v. sentenza 22 settembre 2020, cause riunite C-724/18 e C-727/18, Cali Apartments), nei comuni che adottano tale regolamento l’esercizio dev’essere subordinato al rilascio di una specifica autorizzazione.
Stabilimenti balneari
Se la destagionalizzazione rimane un vero obbiettivo, si attribuisce natura di attività principale allo stesso modo della balneazione, sia al trattamento elioterapico che alla talassoterapia, in modo da consentire di prolungare il periodo di apertura degli stabilimenti.
Agenzie di viaggio e turismo
È stata razionalizzata e semplificata la disciplina, in particolare ai requisiti e agli obblighi per l’esercizio dell’attività. Novità anche per la disciplina della comunicazione al Comune sul rinnovo delle polizze assicurative per responsabilità civile e della prestazione di garanzia per i casi di insolvenza e fallimento. Per quelle online è stabilito che siano soggette all’osservanza di tutte le disposizioni in materia di agenzia di viaggio, ad eccezione della disponibilità di un locale per l’esercizio dell’attività.
Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo
Adeguate le previsioni della legge regionale alla sopravvenuta normativa statale, specificando che la competenza al rilascio dell’abilitazione è dei Comuni.
Trasporto turistico
Attribuita ai comuni a più alta densità turistica la facoltà di individuare zone o aree in cui definire criteri e limiti specifici per le attività di trasporto turistico, per salvaguardare una corretta fruizione turistica del patrimonio storico, artistico e culturale, sempre nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione.
Professioni turistiche
Essendo materia in regime di competenza concorrente, si è reso necessario l’aggiornamento della disciplina della guida turistica, per conformare le disposizioni regionali alla riforma recentemente approvata dallo Stato (legge 190/2023). Confermate le discipline vigenti in materia di accompagnatore turistico, guida ambientale, maestro di sci e guida alpina, per le quali non vi sono stati interventi da parte del legislatore statale.
www.maremmaoggi.net è stato pubblicato il 2024-12-25 19:07:58 da Enrico Giovannelli
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