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Un 43enne di Cerignola ha proposto ricorso in Corte di Cassazione contro la sentenza del Tribunale di Foggia che il 18 dicembre 2024 lo ha applicato la pena di due anni di reclusione per ricettazione di una carta di circolazione e di una vettura, nonché di falso materiale di una carta d’identità e di un codice fiscale. L’uomo non si è rivolto ad un legale difensore ma ha proceduto personalmente deducendo, con un primo motivo, l’erronea qualificazione giuridica dei fatti contestati in termini di ricettazione e, con un secondo motivo, il difetto di querela con riferimento al reato di furto che è presupposto di tali addebiti.
L’impugnazione, presentata personalmente dall’imputato, è inammissibile in applicazione del principio di diritto, secondo il quale il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, comprese le sentenze di applicazione di pena su richiesta, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 codice di procedura penale dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev’essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassazione, essendo anche irrilevante, per la natura personale dell’atto impugnatorio, l’eventuale autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso (ipotesi, peraltro, non configurabile nella specie in quanto esso reca, in apparenza, la sola firma dell’imputato) che attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata.
Alla pronuncia, per il disposto dell’art. 616 codice di procedura penale, la Suprema Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
www.foggiatoday.it è stato pubblicato il 2025-03-19 10:09:00 da

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