Avviso pubblico Albo comunale dei compostatori


PREMESSE
Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 17/12/2019 è stato approvato il Regolamento Comunale per la gestione del compostaggio domestico, al fine di favorire la diffusione della pratica del compostaggio quale prassi di corretta gestione degli scarti organici, finalizzata a ridurre il quantitativo di rifiuti da indirizzare al pubblico servizio di raccolta, incentivandone il recupero in sito.
In esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 468 del 12/12/2023, nell’anno 2024 è stato istituito l’Albo Comunale dei Compostatori: in esso vengono iscritte le utenze domestiche (soggetti residenti nel Comune di Ascoli Piceno, regolarmente iscritti al ruolo TARI) che dispongano sul territorio comunale di un giardino, orto o, comunque, di uno spazio di terreno avente i requisiti previsti, ove posizionare la compostiera e reimpiegare il compost prodotto dall’attività di compostaggio domestico e che, su base volontaria, presentino domanda di iscrizione all’Albo.
L’Albo Comunale è suddiviso in tre sezioni:

  • utenze accreditate che chiedono l’assegnazione di una compostiera in comodato d’uso da parte del Comune, se disponibile (Sezione A);
  • utenze accreditate che svolgono la pratica di compostaggio domestico con una compostiera di proprietà (Sezione B);
  • utenze accreditate che svolgono la pratica di compostaggio domestico con altre tecniche, quali cassa, cumulo, buca (Sezione C).

L’Albo viene aggiornato con cadenza annuale, in base all’iscrizione di nuove utenze e/o a cancellazioni, come previsto dall’articolo 4 del Regolamento. Le utenze che già risultano iscritte all’Albo nel 2024 non devono presentare una nuova domanda per l’annualità 2025.

MODALITÀ E TERMINI
Per iscriversi all’Albo Comunale dei Compostatori è necessario utilizzare il modulo reperibile sul sito del Comune di Ascoli (https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18579), da compilare in ogni sua parte, sottoscrivere e presentare all’Ufficio Protocollo del Comune oppure inviare via PEC all’indirizzo [email protected] entro e non oltre il 30/4/2025 (eventuali istanze pervenute oltre tale data saranno dichiarate irricevibili).

REQUISITI PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO
La superficie minima scoperta e non pavimentata (terreno/giardino/orto) per svolgere l’attività di compostaggio è di almeno 100 metri quadri.
Gli utenti che intendono avviare la pratica del compostaggio domestico devono fornire le seguenti informazioni circa:

  1. la piena disponibilità del luogo ove svolgere il compostaggio domestico, che dovrà risultare idoneo a consentire la conduzione a regola d’arte dell’attività ed evitare molestie ai vicini causate da eventuali temporanei malfunzionamenti conseguenti ad errori di conduzione, anche rispettando un’adeguata distanza dalle abitazioni vicine (almeno mt 10,00 dai confini di proprietà privata ovvero comunque almeno mt 20,00 dalle abitazioni vicine, anche nel caso del sistema a cumuli e buche). Nel caso in cui la compostiera debba essere posizionata ad una distanza inferiore, è necessario il nulla-osta scritto del confinante, ferme restando le norme del Codice Civile inerenti il divieto di immissioni moleste;
  2. la prossimità del luogo di compostaggio rispetto all’abitazione dell’utenza e la dimostrazione, da parte dell’utente, di un accesso costante, abitudinario, continuativo e non occasionale al luogo di compostaggio;
  3. la piena accessibilità del luogo ove avviene il compostaggio domestico e l’uso del compost prodotto, ai fini delle eventuali operazioni di verifica e controllo.

I rifiuti organici devono provenire esclusivamente dalla normale attività domestica e non da attività produttive, aziende agricole, artigianali o commerciali o da comunità per le quali si rimanda alla normativa vigente che ne disciplina il trattamento e smaltimento. In particolare gli organismi collettivi, così come definiti dal D.M. Ambiente n.266/2016 (“due o più utenze domestiche o non domestiche costituite in condominio, associazione, consorzio o società, ovvero in altre forme associative di diritto privato che intendono intraprendere un’attività di compostaggio”), che intendono intraprendere un’attività di compostaggio, dovranno attenersi a quanto stabilito dal D.M. sopra richiamato. Le utenze accreditate, a seguito dell’iscrizione all’Albo, si impegneranno a non conferire al circuito pubblico di raccolta tutti i rifiuti organici prodotti ed a restituire il contenitore adibito alla raccolta domiciliare della frazione organica (mastello marrone).

RIDUZIONE TRIBUTARIA
Le utenze iscritte all’Albo Comunale dei Compostatori beneficeranno di una riduzione della TARI, che sarà applicata dall’anno successivo all’iscrizione all’Albo, secondo modalità e quantificazioni da definirsi da parte del Comune con specifico successivo atto.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Per qualsiasi chiarimento, rivolgersi al Servizio Ambiente del Comune di Ascoli Piceno: segreteria tel. 0736/298465; posta elettronica [email protected]

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www.comune.ap.it è stato pubblicato il 2025-02-04 00:00:00 da


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