BARI -Il diritto di un bambino a crescere, almeno nei primi anni di vita, con entrambi i genitori al suo fianco prevale su generiche carenze di organico che impediscano ad un militare di cambiare sede. È quanto stabilito dal Tar Puglia in una sentenza con la quale ha accolto il ricorso di una carabiniera barese.
La vicenda risale a dicembre 2023. La donna, in servizio a Ruvo di Puglia, madre di un bambino di meno di tre anni di età, chiede l’assegnazione temporanea in Sicilia, nel territorio di Enna, dove risiede e lavora il marito, a quasi 700 chilometri di distanza dalla provincia di Bari. Qualche mese dopo il comando generale dei carabinieri rigetta la sua istanza perché a Ruvo, spiega l’Arma, c’è una scopertura di organico di quatto unità, pari al 19%, e quindi «non può subire il detrimento di ulteriori risorse attesa la necessità di garantire adeguati livelli di efficienza operativa al reparto, alla luce anche delle gravi carenze organiche complessive dei comandi sovraordinati (Compagnia Carabinieri di Molfetta: -18 unità, pari al -13,1%; Comando Provinciale Carabinieri di Bari: -109 unità, pari al -8,8%)».
Il Tar non è d’accordo e dà ragione alla giovane militare. La legge stabilisce che «il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione», precisando che «l’eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali» e, per le forze di polizia e gli appartenenti all’amministrazione della difesa, «il diniego è consentito per motivate esigenze organiche o di servizio». Non sarebbe questo il caso, «non essendo sufficiente il riferimento alla mera scopertura di organico» spiegano i giudici, perché bisogna avere «sempre riguardo all’interesse del minore all’unità ed alla vicinanza dell’intero nucleo familiare».
Secondo il Tar, cioè, «il diniego non motiva adeguatamente l’esistenza di quelle esigenze di servizio particolarmente gravi, urgenti, complesse e non fronteggiabili con una migliore riorganizzazione del servizio stesso che, nello specifico, si rivelano ostative all’assegnazione temporanea della ricorrente: si tratta di esigenze di servizio formulate dall’amministrazione in modo eccessivamente generico per potere prevalere sugli interessi, di rilievo costituzionale, del lavoratore-genitore».
E di quelle, ancor più importanti, del minore, che hanno «un’esplicita tutela non solo a livello costituzionale (l’art. 31), ma anche in fonti di rango sovranazionale, quali la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (Carta di Nizza), all’art. 24, oltre alla Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989». Il Tar ha quindi annullato il no al trasferimento, condannando anche il Ministero della Difesa al pagamento delle spese.
Leggi tutto l’articolo Bari, trasferimento negato a una militare mamma: «C’è carenza di organico». Ma il Tar annulla
www.lagazzettadelmezzogiorno.it è stato pubblicato il 2024-08-04 15:46:46 da
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