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Fallimento AMICA a Foggia, nuova sentenza: il Tribunale si dichiara incompetente, tutto rinviato all’arbitrato
Foggia, 20 giugno 2025 – Il Tribunale civile di Foggia ha dichiarato la propria incompetenza a giudicare la controversia tra il fallimento di AMICA S.p.A. e il Comune di Foggia relativa a un credito di oltre 17 milioni di euro. La vicenda, che riguarda corrispettivi non pagati, interessi e imposte legate alla gestione del servizio di igiene urbana tra il 2009 e il 2011, è quindi rinviata alla sede arbitrale, come previsto dalla clausola compromissoria inserita nel contratto originario. Nel frattempo, la curatela fallimentare dovrà rimborsare al Comune le spese legali, quantificate in oltre 41 mila euro.
La vicenda giudiziaria e il contenzioso
La complessa battaglia legale tra AMICA S.p.A. – l’ex municipalizzata di Foggia per la raccolta dei rifiuti – e il Comune, è iniziata diversi anni fa e riguarda un presunto credito non riconosciuto per i servizi resi nel triennio 2009-2011. La curatela fallimentare di AMICA ha presentato ricorso sostenendo che il Comune non avesse corrisposto quanto dovuto per il servizio pubblico, chiedendo il pagamento di circa 9,9 milioni di euro a titolo di corrispettivi contrattuali, oltre a 3,4 milioni per interessi e ulteriori 4,1 milioni per il rimborso dell’ecotassa – il tributo obbligatorio per il deposito in discarica dei rifiuti – che AMICA aveva versato alla Regione Puglia, ma che riteneva dovesse essere addebitato al Comune.
Il Comune di Foggia, costituitosi in giudizio, ha eccepito l’incompetenza del Tribunale civile ordinario a trattare la controversia, sostenendo che il contenzioso dovesse essere risolto in sede arbitrale, come previsto da una specifica clausola del contratto stipulato nel 2007 con AMICA. Inoltre, Palazzo di Città ha contestato le cifre richieste, sottolineando che le delibere comunali indicavano solo limiti massimi di spesa e non importi dovuti in maniera automatica. È stata altresì messa in dubbio la validità della clausola che determinava in modo unilaterale i compensi della società.
La sentenza del Tribunale: validità della clausola compromissoria
Il giudice onorario Francesca Siciliani, con la sentenza depositata il 19 giugno 2025, ha accolto l’eccezione di incompetenza sollevata dal Comune, dichiarando che la controversia deve essere demandata all’arbitrato. La decisione si basa sulla presenza di una clausola compromissoria nel contratto stipulato il 16 ottobre 2007, che prevede espressamente la risoluzione di eventuali controversie tramite un arbitro, da nominarsi di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal presidente del Tribunale di Foggia.
Il Tribunale ha ribadito come, nonostante la natura pubblica del servizio, il contratto abbia carattere privatistico e quindi la clausola compromissoria sia valida e vincolante. Si tratta di una conferma che segue una giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, secondo cui anche il curatore fallimentare subentra nei diritti e doveri del soggetto originario, inclusa la possibilità di rivolgersi all’arbitro.
Inoltre, il giudice ha precisato che le richieste di rimborso dell’ecotassa non sono da considerarsi obbligazioni autonome, bensì costi funzionalmente connessi al contratto di servizio, e pertanto anch’essi devono essere trattati in sede arbitrale.
Condanne accessorie e proseguimento del contenzioso
Oltre a dichiarare la propria incompetenza, il Tribunale ha condannato la curatela fallimentare di AMICA a rifondere al Comune le spese legali sostenute, quantificate in 41.691 euro più oneri di legge, e a farsi carico delle spese di consulenza tecnica effettuata nel corso del procedimento.
Questa decisione segna un nuovo capitolo nel lungo braccio di ferro legale tra Comune e curatela, una querelle che dura ormai da oltre un decennio. Le parti dovranno ora proseguire il confronto in sede arbitrale, secondo quanto previsto dal contratto originario.
Il contesto e le implicazioni
La storia di AMICA S.p.A. è emblematica delle difficoltà che possono sorgere nella gestione di servizi pubblici affidati a società a capitale misto o interamente pubbliche. Dopo il fallimento dell’azienda, il Comune di Foggia si è trovato coinvolto in una serie di contenziosi che hanno riguardato non solo il saldo dei corrispettivi dovuti ma anche aspetti legati alla gestione economica e finanziaria del servizio.
La sentenza di incompetenza del Tribunale e il rinvio alla sede arbitrale sottolineano come, anche nel caso di contratti pubblici, le clausole compromissorie possano avere un ruolo decisivo nella definizione delle controversie. In un panorama dove spesso i tempi della giustizia ordinaria risultano lunghi e incerti, l’arbitrato può rappresentare una via più diretta per la risoluzione dei conflitti, pur comportando anch’esso iter complessi e articolati.
Il contenzioso che ruota attorno all’eredità di AMICA, quindi, non è ancora concluso. La nomina dell’arbitro e lo svolgimento della procedura arbitrale saranno i prossimi passi attesi per chiarire definitivamente i conti tra il Comune di Foggia e la curatela fallimentare.
Redazione, Foggia
Fonte: Immediato.net
www.statoquotidiano.it è stato pubblicato il 2025-06-20 16:57:06 da Giuseppe de Filippo
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