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Bari. Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, ha assolto B.E.R., difeso dall’Avv. Antonio La Scala, dall’accusa di favoreggiamento, per aver detenuto grammi 12,2 di sostanza stupefacente di tipo cocaina e ceduto una dose della medesima sostanza ad una donna, aiutando altresì A.M. , appena arrestato in flagranza, per spaccio di sostanze stupefacenti, ad eludere le investigazioni dell’autorità, in quanto, escusso a sommarie informazioni, negava che A.M. avesse lui ceduto lo stupefacente, rinvenuto successivamente nel borsello dell’agente di polizia, all’interno della propria autovettura.
Il Tribunale ha osservato che, relativamente al reato di favoreggiamento personale, che commette l’acquirente di modiche quantità di sostanze stupefacenti per uso personale, il quale, sentito come persona informata sui fatti, si rifiuta di fornire alla polizia giudiziaria informazioni sulle persone da cui ha ricevuto la droga è applicabile l’esimente dell’art.384 c.p., se, in concreto, le informazioni richieste possono determinare nei suoi confronti un grave ed inevitabile danno alla sua libertà ed al suo onore.
Nel caso di specie, infatti, afferma il tribunale di Bari, accogliendo la tesi dell’Avv. Antonio La Scala, era indubbia la sussistenza di tale danno, atteso che l’imputato è un agente di polizia che avrebbe potuto subire gravi ripercussioni sul lavoro e sulla carriera.
Le stesse Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato che si tratta di una scusante di carattere soggettivo, che esclude la colpevolezza in ragione della particolare situazione soggettiva di chi ha commesso il reato. Si conclude così, dopo 7 anni, la vicenda dell’agente di polizia nel frattempo in pensione per malattia.
www.statoquotidiano.it è stato pubblicato il 2023-12-24 14:12:34 da Redazione
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