la sindaca di Foggia vince anche in appello contro Episcopo

la sindaca di Foggia vince anche in appello contro Episcopo


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la sindaca di Foggia vince anche in appello contro Episcopo

Soccombe anche in appello il consigliere comunale di opposizione Giuseppe Mainiero nella causa sulla presunta incompatibilità della sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo.

La Corte di Appello di Bari ha confermato l’ordinanza della Prima Sezione del Tribunale civile di Foggia pronunciata a marzo del 2024 e impugnata dall’ex candidato sindaco civico. In primo grado, il ricorso elettorale era stato bocciato e Mainiero, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Visco e Gianfranco Corsini, era stato condannato al pagamento delle spese di lite e al risarcimento dei danni per lite temeraria.

Anche questa volta, la sindaca, difesa dagli avvocati Gianluca Ursitti e Vincenzo di Cicco, non decade. In merito alla pensione anticipata, quello che conta per i magistrati è che il ministero dell’Istruzione e del Merito abbia accolto la domanda e decretato la risoluzione del rapporto di lavoro (con provvedimento del 29 dicembre 2024) con effetto dall’1 gennaio 2024, “riconoscendo così alla Episcopo la sussistenza dei requisiti per la cessazione dal rapporto di lavoro anticipato”.

La situazione di incompatibilità è stata rimossa prima con la domanda di aspettativa non retribuita, “esercitata nel termine di 10 gg. dalla proclamazione a sindaco, come documentato dal decreto direttoriale del MIM avente decorrenza dal 6.11.2023”, e poi con risoluzione anticipata dal rapporto di lavoro avente decorrenza dall’1 gennaio 2024, che ha eliminato “in radice e tempestivamente l’incompatibilità” del dirigente scolastico rispetto alla carica di sindaco.

Se per i giudici del Tribunale di Foggia, l’azione popolare finiva per integrare “un mero atto di ostruzionismo politico”, la Corte d’Appello rincara la dose sulla lite temeraria e parla di  “una difesa macroscopicamente infondata sul piano giuridico”.

“Il sostenere pervicacemente che né l’aspettativa non retribuita dall’incarico dirigenziale né le dimissioni volontarie dal servizio, con la cessazione definitiva del rapporto di lavoro con l’amministrazione, avessero neutralizzato del tutto tempestivamente l’incompatibilità (peraltro neppure contestata) del sindaco – si legge nella sentenza -, significa aver agito senza adoperare la normale diligenza per acquisire la coscienza dell’infondatezza della propria posizione; e, comunque, attraverso argomentazioni o tesi palesemente infondate e inammissibili, sotto plurimi profili, come evidenziato dal tribunale e ribadito in sede odierna. Ne deriva che, pur non riscontrandosi l’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, è comunque valutabile nella specie una condotta di ‘abuso del processo’, avendo il Mainiero agito pretestuosamente (Cass. 27623/2017) e, cioè, nell’evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione”. Anche secondo la Corte, Mainiero ha posto in essere “una condotta ostruzionistica”.

I magistrati Maria Mitola (presidente), Emma Manzionna e Gaetano Labianca hanno dunque rigettato l’appello, in quanto infondato. Ai 30mila euro del primo grado si aggiungono oltre 16mila euro di spese di giudizio.

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www.foggiatoday.it è stato pubblicato il 2025-05-13 20:18:00 da


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