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L’incarico di responsabile del Settore Polizia Locale del Comune di Troia, ricoperto da marzo del 2023 fino a settembre di quest’anno da Rosa Caposiena, secondo l’Anac era incompatibile con la sua carica di consigliere comunale di San Severo.
L’Autorità nazionale Anticorruzione, intervenuta su segnalazione, si è espressa quando ormai Caposiena aveva rinunciato all’incarico. La delibera è stata depositata poco più di un mese fa e continua a far discutere nel piccolo comune dei Monti Dauni, dove si domandano come sia stata possibile la ‘svista’ nell’ente.
La normativa (decreto legislativo n. 39 del 2013) stabilisce che gli incarichi dirigenziali negli enti pubblici siano incompatibili con la carica di consigliere di un comune con gente superiore ai 15mila abitanti della stessa regione e, secondo l’Anac, la posizione organizzativa di elevata qualificazione di responsabile della Polizia Locale del Comune di Troia è assimilabile ad un incarico dirigenziale.
In Consiglio comunale dal 2014 a San Severo, esponente di spicco di Forza Italia, avvocato specializzato in diritto amministrativo e civile, Rosa Caposiena, a febbraio dell’anno scorso, ha vinto il concorso di istruttore direttivo di vigilanza indetto dal Comune di Troia. Si trattava di un posto a tempo indeterminato e parziale, passato a full time a novembre del 2023. L’allora sindaco Leonardo Cavalieri le aveva affidato l’incarico di responsabile dell’Area Polizia Locale fino a scadenza del suo mandato e, a giugno, il successore, Francesco Caserta, con proprio decreto, l’aveva rinnovato fino alla fine dell’anno.
Il 26 agosto, l’Anac ha comunicato agli interessati l’avvio del procedimento per valutare l’eventuale sussistenza di una situazione di incompatibilità.
Nel 2014, l’Autorità si era già espressa su un caso analogo, statuendo che l’incarico di posizione organizzativa fosse qualificabile come incarico di funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale. Tanto il responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Troia, quanto la diretta interessata, hanno comunicato di non essere a conoscenza dell’orientamento e, nelle loro memorie, hanno sostenuto che la posizione organizzativa di elevata qualificazione rivestita nel caso di specie non era assimilabile ad una posizione dirigenziale, in quanto posta alle dirette dipendenze del sindaco.
A loro avviso, si trattava di un posizione organizzativa ‘sui generis’, priva di autonomia gestionale, condizionata dalle direttive impartite dal sindaco o dall’assessore delegato. Il responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, come si evince dalla delibera Anac, ha dichiarato che Rosa Caposiena è stata “ordinariamente destinataria di disposizioni di servizio da parte del sindaco o dell’assessore delegato che la stessa si è limitata ad impartire al personale assegnatole”. La diretta interessata, dal canto suo, ha chiesto di considerare l’insussistenza dell’incompatibilità non avendo poteri di gestione “parificati a quelli di altri funzionari con P.O. stante le direttive impartite dall’Ente” e non potendo interferire con le attività degli agenti che operano “in assoluta libertà in relazione al controllo sul territorio che di volta in volta si prospetta”.
Dall’analisi della struttura organizzativa del Comune di Troia, però, l’Anac ha constatato l’assenza di figure dirigenziali gerarchicamente sovraordinate e ha dedotto che l’incarico di posizione organizzativa fosse già di per sé assimilabile ad un incarico dirigenziale. Peraltro, ha riscontrato come in entrambi i decreti sindacali si facesse esplicito riferimento all’articolo 109 del Tuel, comma 2, che rende l’incarico assimilabile ad un incarico dirigenziale.
“L’aspetto della diretta dipendenza dal sindaco della P.0./E.Q. in esame – osserva l’Anac -, se da un lato rende tale incarico amministrativo ancor più assimilabile ad un incarico dirigenziale, dall’altro fa riflettere ancor di più sulla ratio della previsione contenuta nell’art. 12 del d.lgs. 39/2013, che è quella di garantire l’indipendenza del titolare dell’incarico amministrativo, per il quale l’esplicita appartenenza ad un organo di indirizzo politico nell’ambito della stessa regione può pregiudicare l’indipendenza soggettiva e l’immagine di imparzialità dell’amministrazione”.
Ad ogni buon conto, prima ancora di depositare le memorie difensive, Rosa Caposiena, il 20 settembre, ha rinunciato all’incarico di Elevata Qualificazione per “ragioni di opportunità e di rispetto dell’Ente datoriale al fine di non versare in una incompatibilità neppure potenziale nell’esercizio delle sue funzioni”. L’ipotesi di incompatibilità, così, è venuta meno.
Già ad aprile del 2024, peraltro, era stata collocata in aspettativa non retribuita per tutta la durata della carica istituzionale di consigliere comunale e fino a nuova elezione e il 17 giugno era rientrata in servizio. Nel frattempo, però, era stata anche rieletta.
Il suo posto da consigliera comunale, chiarisce l’Autorità, non era a rischio, perché le norme richiamate non possono mettere in discussione cariche politiche.
Manca all’appello, secondo l’Anac, la dichiarazione di insussistenza di situazioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013, che dovrebbe essere stata rilasciata in occasione del primo incarico di posizione organizzativa, dichiarazione risultata agli atti in occasione del conferimento del secondo incarico, a giugno del 2024. “Si rimettono all’amministrazione conferente le verifiche di competenza in merito alla suddetta dichiarazione, anche al fine di quanto prevede il comma 5 dell’art. 20 d.lgs. n. 39/2013”, scrive l’Anac.
Il citato comma 5 dell’art. 20 del decreto legislativo n. 39 del 2013 stabilisce che “ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell’interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni”.
Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ha raccomandato, per il futuro, “una attenta osservanza e vigilanza sul rispetto delle disposizioni previste dal d.lgs. n. 39/2013, al fine di prevenire il verificarsi di situazioni di incompatibilità, prevedendo altresì, quale misura di Piano, l’aggiornamento da parte dell’interessato delle dichiarazioni nel caso di variazioni della situazione di fatto, anche al fine di responsabilizzare maggiormente i diretti destinatari dei divieti”.
L’Anac ha chiesto, inoltre, al Comune di Troia “se siano state adottate misure in merito alla ipotesi di incompatibilità cessata, tenuto conto potrebbe essersi prodotto un danno erariale”.
www.foggiatoday.it è stato pubblicato il 2024-12-30 16:10:00 da

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