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Supporto Formazione e Lavoro: cos’è, requisiti, come funziona

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Il Supporto per la Formazione e il Lavoro è la misura rivolta alle persone “occupabili” che sostituirà il Reddito di Cittadinanza dal 1° settembre 2023.

La misura, disciplinata dal Decreto 8 agosto 2023, si rivolge ai soggetti di età compresa fra i 18 e 59 anni che versano in condizioni economiche e sociali difficili.

Consiste in un’indennità di 350 euro al mese che sarà erogata solo nel caso di partecipazione ad attività formative oppure a progetti utili alla collettività.

In questa guida vi spieghiamo, in modo chiaro e dettagliato, cos’è e come funziona il Supporto per la formazione e il lavoro, secondo le regole del Decreto lavoro convertito in Legge.

COS’È IL SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO

Il Supporto per la formazione e il lavoro è un’indennità mensile di 350 euro riconosciuta a soggetti di età compresa tra 18 e 59 anni che sono “occupabili” e si trovano in condizioni di povertà assoluta (ISEE non superiore a 6.000 euro annui). La misura ha una durata di un massimo di 12 mesi, non è rinnovabile, e prevede l’obbligo di partecipazione a progetti di politiche attive del lavoro o a progetti utili alla collettività.

Dal 1° settembre 2023 prenderà il posto del Reddito di Cittadinanza per gli “occupabili”. Dal 1° gennaio 2024 sarà affiancato dall’Assegno di inclusione (ADI). In questo articolo vi spieghiamo nel dettaglio come funziona la fase transitoria tra le citate misure.

Possono accedere al Supporto per la formazione e il lavoro coloro che non hanno i requisiti per accedere all’Assegno di inclusione, o che fanno parte di nuclei che accedono all’ADI, ma non sono considerati nella relativa scala di equivalenza.

Il Supporto per la formazione e il lavoro è stato introdotto dall’articolo 12 del Decreto Lavoro convertito in legge pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.153 del 03-07-2023 (in vigore dal 4 luglio 2023) ed è disciplinato dal Decreto 8 agosto 2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.198 del 25-08-2023.

 A COSA SERVE

Il Supporto per la formazione e il lavoro serve a formare persone in condizioni di svantaggio, percettori di questo aiuto, in modo tale che possano poi trovare un lavoro. Questa misura prevede, infatti, la partecipazione dei beneficiari a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro.

Nelle misure del SFL rientrano sia il servizio civile universale e che progetti utili alla collettività.

Vediamo insieme nel dettaglio, a chi si rivolge e come funziona il Supporto per la formazione e il lavoro.

A CHI SPETTA

Il Supporto per la formazione e il lavoro spetta a:

  • i componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell’ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all’Assegno di inclusione. Si tratta dei cosiddetti “occupabili“;

  • i componenti dei nuclei familiari che percepiscono l’Assegno di inclusione, purché non siano calcolati nella scala di equivalenza e che non siano sottoposti agli obblighi delle attività individuate nel patto di servizio personalizzato. Nello specifico si considerano attivabili al lavoro i componenti che non rientrano nella scala di equivalenza:

– tutti i componenti maggiorenni oltre il primo conteggiato nella scala di equivalenza;
– che non hanno disabilità o non autosufficienza;
– di età inferiore a 60 anni;
– senza carichi di cura;
– che non sia in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla PA.

Vediamo nel dettaglio quali sono i requisiti personali, di cittadinanza ed economici necessari per ottenere il Supporto per la formazione e il lavoro.

REQUISITI PERSONALI

Chi vuole ottenere il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) deve possedere specifici requisiti personali. Ovvero, deve:

  • aver assolto il diritto-dovere all’istruzione e formazione o deve aver ottenuto il relativo proscioglimento (per coloro che hanno tra i 18 e i 29 anni);

  • non risultare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

Inoltre, per richiedere il sussidio, è necessario che i componenti del nucleo familiari si trovino, congiuntamente, anche in tali condizioni:

  • nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un’agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;

  • nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto, nonché di aeromobili di ogni genere;

  • mancata sottoposizione a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei 10 anni precedenti la richiesta.

REQUISITI DI CITTADINANZA

Per accedere al Supporto per la formazione e il lavoro tali soggetti devono essere, al momento della presentazione della domanda, residenti in Italia per almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 in modo continuativo. Nella residenza in Italia, vanno compresi i componenti del nucleo che rientrano nel parametro della scala di equivalenza. Inoltre, i richiedenti devono possedere uno dei seguenti requisiti:

  • essere cittadino dell’Unione Europea o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno, anche permanente;

  • essere cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

  • essere titolare dello status di protezione internazionale.

È opportuno specificare che:

  • la continuità della residenza si intende interrotta nella ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a 2 mesi continuativi. Ovvero, nell’ipotesi di assenza dal territorio italiano nell’arco di 18 mesi per un periodo pari o superiore a 4 mesi anche non continuativi;

  • non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori ai limiti descritti, le assenze per gravi e documentati motivi di salute;

  • la residenza in Italia è richiesta altresì, per i componenti del nucleo familiare che rientrano nel parametro della scala di equivalenza relativa all’Assegno di inclusione.

REQUISITI ECONOMICI

Ecco quali sono i requisiti economici per percepire il Supporto per la formazione e il lavoro:

  • un valore dell’ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro annui;

  • un valore del reddito familiare e del patrimonio immobiliare e mobiliare rientrante nei limiti fissati per l’accesso all’Assegno di inclusione.
    Ovvero:
    – un valore del patrimonio immobiliare inferiore o uguale a euro 30.000, esclusa abitazione di abitazione se di valore inferiore o uguale a 150.000;
    il valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non deve essere superiore a una soglia di 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di 10.000 euro, incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo. Tali massimali sono ulteriormente incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità e di 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo. Ad esempio, nel caso di una coppia di adulti di cui uno con disabilità grave, la soglia è pari a 15.500 euro. Si precisa che il patrimonio mobiliare è costituito dalle componenti indicate dal regolamento ISEE (DPCM 159 del 2013, articolo 5, comma 4), anche detenute all’estero, possedute alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU, fatto salvo quanto diversamente disposto con riferimento a singole componenti.

COME SI CALCOLA LA SCALA DI EQUIVALENZA

Il parametro della scala di equivalenza per calcolare i limiti economici del SFL è pari a 1 ed è incrementato, fino a un massimo complessivo di 2,2, ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza. Ecco il calcolo da seguire per l’integrazione del reddito e la scala di equivalenza:

  • 1 valore base che comprende tutti i componenti adulti;
  • +0,50 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente;
  • +0,40 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni;
  • +0,40 per un componente maggiorenne con carichi di cura;
  • +0,30 per ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla pubblica amministrazione;
  • +0,15 per ciascun minore di età, fino a due;
  • +0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo.

Non sono conteggiati nella scala di equivalenza:

  • i componenti del nucleo familiare per tutto il periodo in cui risiedono in strutture a totale carico pubblico;

  • i componenti del nucleo familiare nei periodi di interruzione della residenza in Italia.

ELEMENTI ESCLUSI DAI REQUISITI

Non sono inclusi nel calcolo dei requisiti economici ai fini dell’erogazione del Supporto per la formazione e il lavoro:



  • le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché eventuali esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi;

  • le specifiche e motivate misure di sostegno economico di carattere straordinario, aggiuntive al beneficio economico, individuate nell’ambito del progetto personalizzato a valere su risorse del Comune o dell’ambito territoriale;

  • le maggiorazioni compensative definite a livello regionale per le componenti espressamente definite aggiuntive al beneficio economico;

  • le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi.

Inoltre, i redditi e i beni patrimoniali eventualmente non compresi nell’ISEE devono essere dichiarati all’atto della richiesta del beneficio e valutati a tal fine.

A QUANTO AMMONTA E DURATA

Il Supporto per la formazione e il lavoro ha un valore di 350 euro mensili. Ma per quanto tempo? Quanto dura?

Il Supporto per la formazione e il lavoro ha una durata massima di 12 mesi, ossia 1 anno, e non è rinnovabile. In particolare viene erogato nei mesi in cui il beneficiario partecipa a programmi formativi, a progetti utili alla collettività, sotto forma di indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa. L’assegno di 350 euro al mese viene erogato dall’INPS mediante bonifico. Il beneficio economico previsto per la partecipazione alle attività del SFL è esente dal pagamento dell’IRPEF, e si configura come sussidio di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri.

COMPATIBILITÀ

Per chi percepisce il Supporto per la formazione e il lavoro, il Decreto Lavoro convertito in Legge e il Decreto 8 agosto 2023 stabiliscono anche che:

  • in caso di avvio di un’attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione del beneficio in esame, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui;

  • in caso di offerta di lavoro per un rapporto di lavoro di durata compresa tra 1 e 6 mesi, l’SFL è sospeso d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro. Al termine del rapporto di lavoro, il beneficio continua a essere erogato per il periodo residuo di fruizione, e quanto percepito non si computa ai fini della determinazione del reddito per il mantenimento del beneficio.

  • in caso di avvio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione del beneficio in esame il beneficiario fruisce senza  variazioni dello stesso per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata complessiva del beneficio che viene successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente, e il reddito concorre per la parte eccedente 3.000 euro lordi annui;

  • in caso di partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro che prevedano indennità o benefici di partecipazione comunque denominati, o di accettazione di offerte di lavoro anche di durata inferiore a un mese, la cumulabilità con il beneficio previsto dal presente articolo è riconosciuta entro il limite massimo annuo di 3.000 euro lordi;

  • in caso di trattamenti pensionistici o di variazioni reddituali intervenuti nel corso dell’erogazione del beneficio, la situazione reddituale degli interessati è corrispondentemente aggiornata ai fini della determinazione del reddito familiare;

  • in caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, l’interessato presenta entro un mese dalla variazione, a pena di decadenza dal beneficio, una dichiarazione sostitutiva unica, di seguito DSU, aggiornata, per le valutazioni in ordine alla permanenza dei requisiti per la concessione del beneficio e all’aggiornamento della misura da parte di INPS.

COME FUNZIONA IL SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO

I nuclei familiari che vogliono ottenere il Supporto per la formazione e il lavoro devono presentare domanda telematicamente tramite l’INPS e poi seguire questi passaggi:

  • sottoscrivere il patto di attivazione digitale, cioè iscriversi al Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL) che garantisce l’interazione tra diverse banche dati e aiuti INPS e forze dell’ordine nei controlli;

  • aderire al patto di servizio personalizzato. Il patto di servizio personalizzato può essere coordinato con i percorsi formativi previsti dal Programma Nazionale per la Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (Programma GOL), di cui alla Missione M5, componente C1, del Piano nazionale per la ripresa e resilienza PNRR.

L’interessato cioè, è tenuto ad aderire alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato, dando conferma, almeno ogni 90 giorni, ai servizi competenti, anche in via telematica, della partecipazione a tali attività. In mancanza di conferma, il beneficio è sospeso. Invece, per i beneficiari del SFL già inseriti, alla stipula del patto di servizio personalizzato, in progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro, gli obblighi di comunicazione dell’attivazione lavorativa ogni 90 giorni sono sospesi, fino a conclusione dei suddetti percorsi.

Scopriamo insieme come presentare domanda e i dettagli relativi a questi passaggi propedeutici all’erogazione del Supporto per la formazione e il lavoro.

COME RICHIEDERE IL SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO

Il Supporto per la formazione e il lavoro potrà essere richiesto dal 1° settembre 2023 con modalità telematiche all’INPS. L’istituto lo riconosce, previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni previste. Il Decreto Lavoro convertito in Legge e il Decreto 8 agosto 2023 hanno riconosciuto ai contribuenti la possibilità di fare richiesta tramite gli istituti di patronato o, a far data dal 1° gennaio 2024, presso i centri di assistenza fiscale (CAF). Per le “Nuove misure inclusione e accesso lavoro” è attivo comunque l’URP online del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al quale è possibile accedere per ricevere informazioni dettagliate.

Al momento non è ancora possibile presentare domanda, il portale sarà attivo dal 1° settembre 2023.A seguito della pubblicazione del Decreto attuativo dell’8 agosto 2023, bisogna attendere la circolare INPS che chiarirà la precisa procedura che sarà attiva da settembre 2023. Noi vi aggiorneremo non appena saranno definiti i dettagli.

Una volta effettuata la richiesta, inizia l’iter per ottenere il sussidio con la sottoscrizione del patto di attivazione digitale e il patto di servizio personalizzato.

1) PATTO DI ATTIVAZIONE DIGITALE

Dopo la presentazione della domanda, i beneficiari:

  • saranno convocati dai servizi sociali entro 120 giorni per sottoscrivere il patto di attivazione digitale e avviare il patto di servizio personalizzato;

  • in fase di richiesta, dovranno rilasciare la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro e autorizzare espressamente la trasmissione dei dati relativi alla richiesta ai centri per l’impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all’attività di intermediazione, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro;

  • dimostra l’iscrizione ai percorsi di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo di istruzione;

  • effettueranno l’iscrizione presso il nuovo sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL);

  • saranno oggetto di una valutazione multidimensionale, finalizzata alla sottoscrizione di un patto di servizio personalizzato.

Dopo questa fase, si può sottoscrivere il “patto di servizio personalizzato”.

2) PATTO DI SERVIZIO PERSONALIZZATO

Dopo la presentazione della richiesta e la sottoscrizione del patto di attivazione digitale, il richiedente è convocato presso il servizio per il lavoro competente per la stipula del patto di servizio personalizzato. Può essere convocato tramite il SIISL, ovvero con altri mezzi, quali messaggistica telefonica o posta elettronica, utilizzando i contatti a tal fine forniti dai beneficiari nell’ambito del patto di attivazione digitale. Nel patto di servizio personalizzato:

  • il beneficiario deve indicare, con idonea documentazione, di essersi rivolto ad almeno 3 agenzie per il lavoro o enti autorizzati all’attività di intermediazione, quale misura di attivazione al lavoro;

  • viene prevista l’adesione ai servizi al lavoro e ai percorsi formativi previsti dal Programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori – cd. Programma GOL (di cui alla Missione 5, Componente 1, del PNRR). Ovvero i percorsi di cui all’allegato B del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 gennaio 2018, n. 4, Lep da E) a O). Rientra tra le misure di SFL anche il servizio civile universale, per lo svolgimento del quale gli enti preposti possono riservare quote supplementari in deroga ai requisiti di partecipazione.

Il Decreto attuativo chiarisce anche che il patto di servizio personalizzato:

  • deve essere sottoscritto entro 60 giorni da quando i componenti vengono inviati al centro per l’impiego. Specifichiamo che l’invio del componente del nucleo familiare al centro per l’impiego può essere modificato e adeguato in base alle concrete esigenze di inclusione o di attivazione lavorativa o formativa dell’interessato;

  • senza sottoscrizione, vi sarà la sospensione del beneficio economico;

  • nel caso in cui il beneficiario individua autonomamente le attività può darne comunicazione al SIISL per il tramite del soggetto con cui è stato sottoscritto il patto di servizio personalizzato;

  • nel caso in cui il beneficiario abbia già un patto di servizio personalizzato attivo o rientri tra i soggetti già coinvolti in programmi e azioni di politica attiva, il patto di servizio personalizzato viene aggiornato ovvero integrato;

  • le Regioni possono stabilire che la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato, e la relativa presa in carico del beneficiario del SFL, siano effettuate presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, mediante il SIISL.

A questo punto, sulla base delle attività proposte e definite nel patto di servizio personalizzato, l’interessato, attraverso il SIISL, può ricevere o individuare autonomamente offerte di lavoro, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro e di politiche attive comunque denominate ovvero specifici programmi formativi e progetti utili alla collettività.

Tutte le attività di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro organizzate a livello nazionale, regionale o locale, vengono registrate nella sezione ad hoc della Scheda anagrafico professionale (SAP) a cura dei soggetti che le erogano nell’ambito del SIU e sono rese disponibili nel SIISL. Per maggiori dettagli, vi invitiamo a leggere questa guida sul nuovo patto per il lavoro connesso a ADI e Supporto per la formazione e il lavoro.

L’obiettivo finale del percorso citato è far sì che l’interessato trovi lavoro. Nel caso in cui il beneficiario riceverà una proposta di lavoro che dovrà accettare (se è congrua), pena la decadenza. Vediamo i dettagli.

QUANDO UN’OFFERTA DI LAVORO È CONGRUA

Il beneficiario del Supporto per la formazione e il lavoro, preso in carico dagli uffici competenti, se non vuole perdere il sussidio è tenuto ad accettare un’offerta di lavoro congrua o – come definita nel Decreto Lavoro convertito in Legge  – “adeguata”.

Per i soggetti occupabili, cioè coloro che hanno una età compresa tra i 18 e i 59 anni e non rientrano tra le categorie individuate come “fragili”, è prevista la decadenza dal beneficio nel caso di rifiuto di un’offerta di lavoro a tempo pieno o parziale, non inferiore al 60% dell’orario a tempo pieno e con una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi e che sia, alternativamente:

  • a tempo indeterminato, su tutto il territorio nazionale;

  • a tempo determinato, anche in somministrazione, se il luogo di lavoro non dista oltre 80 km dal domicilio.

Il Decreto convertito in Legge in caso di nuclei familiari con figli under 14 prevede anche:

  • l’obbligo di accettare il contratto (anche a tempo indeterminato) scatta solo entro una distanza dal luogo di impiego di 80 Km o entro un limite temporale di 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico;

  • per quanto riguarda il solo lavoro a tempo determinato (anche in somministrazione), l’obbligo di accettare il contratto vale non solo nel limite degli 80 Km ma anche per quello orario di 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.

QUANDO DECADE

Il Decreto attuativo prevede la decadenza dal Supporto per la formazione e il lavoro per ciascun beneficiario di SFL:​

  • in caso di mancata adesione, per rifiuto o abbandono dell’attività, rilevata attraverso il SIISL o mediante segnalazione di inadempienze trasmesse per il tramite della piattaforma SIU, da parte dei servizi competenti;

  • non comunica ogni variazione riguardante le condizioni e i requisiti di accesso alla misura entro 15 giorni dall’evento modificativo;

  • non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare entro un mese dalla variazione;

  • non si presenta presso il servizio per il lavoro competente nel termine fissato, senza un giustificato motivo;

  • non sottoscrive il patto di servizio personalizzato, salvi i casi di esonero;

  • non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, comunque denominate, nelle quali è inserito dai servizi per il lavoro, secondo quanto previsto dal patto di servizio personalizzato, ovvero non rispetta gli impegni concordati con i servizi sociali nell’ambito del percorso personalizzato ovvero non frequenta regolarmente un percorso di istruzione degli adulti di primo livello, previsto o comunque funzionale all’adempimento dell’obbligo di istruzione;

  • non accetta, senza giustificato motivo, un’offerta di lavoro relativamente ai componenti del nucleo attivabili al lavoro. Il soggetto che effettua la proposta di lavoro, attraverso la piattaforma SIU, segnala al SIISL, l’evento suscettibile di sanzione e l’INPS dispone la decadenza dal beneficio;

  • effettua comunicazioni mendaci in modo da determinare un beneficio economico maggiore;

  • non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del reddito familiare entro 15 giorni dall’evento modificativo;

  • viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro;

  • in caso di condanna in via definitiva del beneficiario per specifici reati. Nei casi diversi da quelli relativi alla condanna in via definitiva del beneficiario SFL, il beneficio può essere richiesto da un componente il nucleo familiare solo decorsi sei mesi dalla data del provvedimento di revoca o decadenza.

Il Decreto 8 agosto 2023 specifica anche che:

  • in caso di mancata conferma dell’attività rilevata attraverso il SIISL o mediante segnalazione di inadempienze trasmesse, dai servizi competenti, per il tramite della piattaforma SIU, l’INPS sospende il beneficio;

  • in caso di mancata adesione, per rifiuto o abbandono dell’attività rilevata attraverso il SIISL o mediante segnalazione di inadempienze trasmesse per il tramite della piattaforma SIU, da parte dei servizi competenti, il beneficiario decade dal beneficio.

INCENTIVI PER CHI ASSUME

Il Decreto Lavoro convertito in Legge prevede degli incentivi per chi assume i percettori di Supporto per la formazione e il lavoro, così come avviene per i percettori di ADI. In particolare:

  • esonero al 100% dei contributi per i datori di lavoro privati che assumono i beneficiari. Dall’esonero contributivo per assunzioni beneficiari ADI, previsto nel limite massimo di 8.000 euro su base annua, sono esclusi i premi e contributi INAIL. La misura di decontribuzione al 100% vale per i contratti di lavoro subordinati a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche per i contratti di apprendistato;

  • esonero al 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL (nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile). Ciò vale nel caso di contratti a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, per un massimo di 12 mesi.

Cosa succede in caso di licenziamento di un beneficiario Supporto alla formazione e al lavoro (SFL) che ha accettato un’offerta di lavoro?

Nel caso di licenziamento del beneficiario del SFL effettuato nei 24 mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo. L’esonero è riconosciuto per ciascun lavoratore anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di 24 mesi.

INCENTIVI PER L’AUTOIMPRENDITORIALITÀ E PER LE ASSUNZIONI

Ai beneficiari della misura SFL che avviano un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione del beneficio è riconosciuto in un’unica soluzione un beneficio addizionale pari a 6 mensilità dell’Assegno di inclusione, nei limiti di 500 euro mensili.

Specifichiamo anche che, al fine di agevolare l’occupazione dei beneficiari dell’SFL, alle agenzie per il lavoro viene riconosciuto, per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività di mediazione effettuata mediante l’utilizzo della piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva, un contributo pari al 30% dell’incentivo massimo annuo.

Per maggiori dettagli anche sugli incentivi rivolti agli intermediari e quelli per l’autoimprenditorialità relativamente ai percettori di Supporto per la formazione e il lavoro, vi consigliamo di leggere questo focus. Si tratta di sgravi simili a quelli dedicati a chi assume coloro che sono beneficiari del RdC che vi spieghiamo in questo approfondimento. Per maggiori dettagli su come funzionerà dal 1° settembre 2023, vi consigliamo di leggere questa guida.

QUANDO ENTRA IN VIGORE IL SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO

Il Supporto per la formazione e il lavoro è operativo dal 1° settembre 2023.  Intanto, INPS e Ministero del Lavoro hanno reso noti passaggi da RdC a SFL, come vi spieghiamo in questo approfondimento.

COSA ACCADE NELLA FASE TRANSITORIA TRA RDC E SFL?

Il Ministero del lavoro e l’INPS con il Messaggio n. 2835 del 31-07-2023 ha chiarito tutti i passaggi della fase transitoria del Reddito di Cittadinanza il cui limite è stato fissato a 7 mesi. Con un vademecum, il Ministero ha spiegato cosa succede tra agosto 2023 e dicembre 2023, prima dell’abolizione definitiva del RdC nel 2024. Per molti, l’erogazione del Reddito di Cittadinanza si interrompe ad agosto. Non tutti potranno avere diritto, dal 1° settembre 2023, al Supporto per la formazione e il lavoro. In particolare:

  • le famiglie con persone minorenni, disabili e persone di età pari o superiore ai 60 anni riceveranno il Reddito di Cittadinanza fino al 31 dicembre 2023;

In sostanza:

  • famiglie con persone minorenni, disabili e persone di età pari o superiore ai 60 anni percepiranno l’Assegno di Inclusione per 18 mesi rinnovabili;

  • le persone beneficiarie dell’Assegno di Inclusione escluse dalla scala di equivalenza (ma non genitori) possono ricevere anche il Supporto per la formazione e il lavoro per massimo 12 mesi non rinnovabili.

Se volete dettagli ed esempi su cosa accadrà a ogni singolo nucleo familiare, secondo casi e requisiti, vi consigliamo di leggere la nostra guida dedicata.

STRETTA “ANTI FURBETTI”

Al fine di consentire un efficace svolgimento dell’attività di vigilanza sulla sussistenza di circostanze che comportano la decadenza dal Supporto per la formazione e il lavoro, il Decreto Lavoro convertito in Legge e il Decreto 8 agosto 2023 hanno intensificato i controlli. Il personale ispettivo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha a tal fine accesso:

  • a tutte le informazioni e le banche dati, sia in forma analitica che aggregata, trattate dall’INPS;

  • alle informazioni collegate ai requisiti e alle condizioni per accedere e conservare il beneficio.

I controlli ispettivi sull’SFL sono svolti dal personale ispettivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) e dal Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, dal personale ispettivo dell’INPS, nonché dalla Guardia di finanza nell’ambito delle ordinarie funzioni di polizia economico-finanziaria.

SANZIONI

Oltre a un attento monitoraggio, previste anche pene più severe per i furbetti che riscuotono il sussidio senza averne diritto. Il testo del Decreto Lavoro divenuto legge nello specifico, prevede reclusione:

  • da 2 a 6 anni per false dichiarazioni o documenti falsi;

  • da 1 a 3 anni per l’omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini del mantenimento del beneficio.

CUMULABILITÀ

Il Decreto Lavoro convertito in Legge e il Decreto 8 agosto 2023 hanno confermato che il Supporto per la formazione e il lavoro è incompatibile con:


  • ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione (come NASPI o DIS COLL per esempio).

RIFERIMENTI NORMATIVI

INTERESSANTI APPROFONDIMENTI CORRELATI

Ecco le altre guide correlate che vi consigliamo di leggere:

Per tutte le altre informazioni, potete leggere anche la guida al Decreto Lavoro convertito in Legge.

ALTRI AIUTI, BONUS E AGGIORNAMENTI

Vi rimandiamo al nostro interessante focus che vi spiega come ricevere fino a 1.400 euro con il nuovo supporto per la formazione e il lavoro. Tra le novità da scoprire vi consigliamo la lettura l’approfondimento sul reddito alimentare, misura per contrastare la povertà e la guida sulla carta risparmio spesa, destinata alle famiglie a basso reddito.

Sono disponibili anche il nostro focus sui prezzi bloccati per la spesa dal 1° ottobre e la nostra guida alla nuova pensione di cittadinanza.

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di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.

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www.ticonsiglio.com è stato pubblicato il 2023-08-28 08:10:07 da Valeria Cozzolino

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