Sversamento di nafta nel porto di Termoli: dichiara inammissibili i ricorsi di tre imputati


Roma, 18 maggio 2025 – Con sentenza di recente pubblicazione, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da tre imputati condannati per violazione della normativa ambientale in relazione a uno sversamento di carburante nel porto di Termoli, avvenuto nel 2024.

I ricorrenti sono G. P., G.O. entrambi originari di Manfredonia (FG), P.L.., nativo di San Giovanni Rotondo (FG). Tutti erano stati riconosciuti colpevoli in primo grado dal Tribunale di Larino per avere provocato lo sversamento di nafta in mare durante le operazioni connesse all’ormeggio e rifornimento dell’imbarcazione «Luigia Madre», presso la banchina portuale molisana.

I precedenti giudiziari

Il Tribunale di Larino, con sentenza di primo grado, aveva ritenuto integrata la fattispecie di cui all’art. 8 del D.Lgs. 202/2007, assorbendo le imputazioni ex art. 4 del medesimo decreto e art. 674 c.p., e aveva condannato G. P. a un anno di arresto e 20.000 euro di ammenda, e L. P. e G. O. a dieci mesi di arresto e 15.000 euro di ammenda ciascuno.

In appello, la Corte di Campobasso aveva riqualificato il fatto come contravvenzione ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 202/2007, riducendo le pene e sostituendole con ammende pecuniarie: 12.000 euro per G. P., 10.000 euro ciascuno per L. P. e G. O..

I motivi di ricorso

I tre imputati, con ricorso unitario, avevano lamentato:

  1. Vizi nella ricostruzione dei fatti e nella valutazione della prova indiziaria da parte della Corte territoriale, ritenuta errata e priva del necessario rigore logico, soprattutto in relazione alla presunta riconducibilità dello sversamento alla nave da pesca coinvolta.

  2. L’erronea attribuzione della responsabilità a G. P., descritto come pensionato e non più titolare dell’imbarcazione.

  3. Il diniego della sospensione condizionale della pena nei confronti dello stesso.

  4. La mancata concessione della remissione in termini per la richiesta di oblazione, a seguito della riqualificazione della fattispecie.

  5. L’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, che sarebbe maturata nel corso del 2024.

La decisione della Cassazione

La Quarta Sezione Penale della Cassazione ha ritenuto inammissibili tutti i motivi di ricorso, in quanto:

  • Le doglianze relative alla valutazione della prova si fondavano su una diversa lettura del materiale indiziario, vietata in sede di legittimità. Il Collegio ha ribadito che il vizio motivazionale può essere denunciato solo in presenza di un ragionamento manifestamente illogico o contraddittorio, cosa che non è emersa nel caso in esame.

  • In merito alla posizione di G. P., la Corte ha evidenziato che la responsabilità gli è stata attribuita non per la titolarità del mezzo, ma per una condotta concorsuale, rilevata sulla base di elementi oggettivi, e ha confermato che pregiudizi penali pregressi escludevano la concessione del beneficio della sospensione condizionale.

  • Quanto alla mancata remissione in termini per l’oblazione, i giudici di legittimità hanno chiarito che l’onere di proporre tempestivamente la richiesta gravava sugli imputati, anche in caso di successiva riqualificazione del fatto.

  • Infine, l’eccezione di prescrizione è stata rigettata in quanto la sua maturazione è successiva alla pronuncia d’appello, e comunque non può essere esaminata in presenza di un ricorso inammissibile.

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www.statoquotidiano.it è stato pubblicato il 2025-05-18 10:57:52 da Michele Solatia


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