Cassa integrazione 2023 e sostegno al reddito: tutte le novità

Cassa integrazione 2023 e sostegno al reddito: tutte le novità


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Con riferimento alla Cassa integrazione e alle misure di sostegno al reddito, sono molte le novità introdotte nel corso del 2023.

Dal rifinanziamento dei Fondi per i trattamenti di integrazione salariale alla proroga per tutto il 2023 della Cassa Integrazione guadagni straordinaria per alcune categorie di lavoratori, fino all’incremento, per l’ultima mensilità, dell’indennità riconosciuta ai dipendenti a titolo di congedo parentale da 30 all’80% della retribuzione.

L’INPS ha anche fornito istruzioni sul versamento del contributo addizionale per la CIGS e spiegato le novità del Decreto lavoro convertito in Legge.

In questo articolo vi forniamo un quadro completo delle misure previste nel 2023 facendo il punto di tutte le disposizioni attive.

COS’È LA CASSA INTEGRAZIONE E COME FUNZIONA

La Cassa Integrazione Guadagni (CIG) rappresenta un sostegno economico fornito dallo Stato che può sostituire o integrare la retribuzione dei lavoratori.

È destinata a coloro che si trovano in situazioni di sospensione dal lavoro o lavorano con un orario ridotto a causa di difficoltà produttive dell’azienda.

Tale misura prevede il conguaglio, da parte dell’INPS, di un’indennità che il datore di lavoro corrisponde ai lavoratori ai quali ha ridotto o sospeso l’attività lavorativa. Viene concessa a operai, impiegati, quadri e anche apprendisti, ma restano esclusi dalla misura dirigenti e lavoratori a domicilio.

Esistono CIG di diverso tipo.

I DIVERSI TIPI DI CASSA INTEGRAZIONE

Vi sono differenti tipi di Cassa Integrazione Guadagno. Si distinguono in base alle cause che hanno portato a questa richiesta da parte del datore di lavoro. In ogni caso, intesa in senso generale, è un trattamento di integrazione salariale, i cui importi 2023 li definiamo in questo focus.

Si tratta di un ammortizzatore sociale in costanza di rapporto di lavoro. Gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, è bene ricordare, sono degli interventi volti a sostenere il salario dei dipendenti di aziende in una situazione di temporanea difficoltà (Cassa Integrazione Ordinaria) o di crisi strutturale (Cassa Integrazione Straordinaria). Vediamo i dettagli.

1) CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA

La CIGO, ovvero la Cassa integrazione ordinaria, è quella richiesta nei casi in cui l’azienda si trovi in situazioni di crisi momentanee, senza colpe da parte dei datori di lavoro o dei lavoratori. Può essere concessa fino ad un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino ad un massimo complessivo di 52 settimane e, se relativa a più periodi non consecutivi, non può superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile.

Il contributo ordinario a carico delle imprese che rientrano nell’ambito di applicazione della CIGO varia da un minimo dell’1,70% ad un massimo del 4,70% della retribuzione imponibile a fini previdenziali a seconda del tipo e del livello occupazionale dell’impresa.

A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale è stabilito altresì un contributo addizionale. Tale contributo si aggiunge al suddetto contributo ordinario, che varia dal 9 al 15% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate. Ciò, a seconda del numero di settimane di CIGO o di CIGS fruite.

2) CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA

La CIGS, ovvero la Cassa integrazione straordinaria. Parliamo di quella richiesta in casi di riconversione, ristrutturazione, fallimento aziendale o crisi a livello di settore o territorio.

Può essere richiesta da tutti i datori di lavoro che nel semestre precedente hanno occupato mediamente più di 15 dipendenti e che non aderiscono ad alcun Fondo di solidarietà bilaterale. Si prescinde dal numero di dipendenti per le imprese del trasporto aereo, di gestione aeroportuale, per i partiti e i movimenti politici. La CIGS può essere richiesta per le seguenti causali:

  • riorganizzazione aziendale, anche per realizzare processi di transizione, per una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile;

  • crisi aziendale, ad esclusione dei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa, per una durata massima di 12 mesi, anche continuativi;

  • contratto di solidarietà, per una durata massima di 24 mesi (elevabili a 36 in determinati casi), anche continuativi, in un quinquennio mobile. In tal caso è previsto anche uno sgravio, come vi spieghiamo in questa guida.

I datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti possono altresì fruire di un ulteriore intervento di CIGS di 12 mesi complessivi (non ulteriormente prorogabili). La fruizione è in deroga ai limiti di durata generali.

Ciò, al fine di sostenere le transizioni occupazionali all’esito dell’intervento straordinario di integrazione salariale determinato da riorganizzazione o crisi aziendale, i cui programmi devono essere diretti anche ad un recupero occupazionale dei lavoratori a rischio di esubero. Il contributo ordinario a carico delle imprese che rientrano nel campo di applicazione della CIGS è pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

I lavoratori coinvolti hanno l’obbligo di seguire un percorso formativo e accedono al programma GOL. Per il 2023 è riconosciuto, in deroga ai limiti di durata generali, un trattamento straordinario di integrazione salariale. Vale per un massimo di 52 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2023.

3) TRATTAMENTO CIG IN DEROGA

La Cassa integrazione in deroga (CIGD) rappresenta un meccanismo di integrazione salariale volto a sostenere le imprese che non possono usufruire degli strumenti ordinari come la CIGO e la CIGS. Questo può verificarsi perché sono state escluse fin dall’inizio da tali tutele o perché hanno già esaurito il periodo in cui possono beneficiarne.

Il trattamento di CIG in deroga è disponibile per i lavoratori subordinati con almeno 12 mesi di anzianità lavorativa nell’azienda al momento dell’inizio del periodo di intervento. Possono richiedere il trattamento solo le imprese regolate dall’articolo 2082 del Codice Civile.

Le situazioni idonee per richiedere il trattamento di CIG in deroga includono:

  • sospensioni o orari ridotti dovuti a eventi temporanei non attribuibili né all’imprenditore né ai lavoratori;

  • sospensioni o orari ridotti dovuti a fluttuazioni di mercato temporanee;

  • situazioni aziendali in crisi;

  • processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale.

Le priorità di intervento sul territorio sono definite attraverso accordi quadro stipulati a livello regionale, rispettando le risorse disponibili.

La CIG, in tutte le sue forme, ha durate e termini differenti, a seconda dei casi, spesso modificati da appositi interventi normativi. Vediamo insieme, quali sono le disposizioni in vigore dal 2023.

CASSA INTEGRAZIONE, NOVITÀ 2023

Nel corso del 2023 il Governo e il Parlamento sono intervenuti a più riprese per la modifica della normativa relativa alla cassa integrazione e sostegno al reddito.

In particolare:


Inoltre, sono state previste anche diverse proroghe o conferme delle misure già in atto dagli scorsi anni. Vediamo allora, per punti, cosa prevede ciascuno di questi provvedimenti.

1) NOVITÀ LEGGE DI BILANCIO 2023

Innanzitutto, Legge di Bilancio 2023 dedica dai commi 324 a 329 e 510 alla materia degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro prevedendo in particolare:

  • 250 milioni di euro annui in più da destinare al Fondo sociale per occupazione e formazione a decorrere dall’anno 2023 a copertura dei trattamenti di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti da imprese operanti in aree di crisi industriale complessa. Di questi, 70 milioni di euro serviranno alla prosecuzione dei trattamenti di sostegno al reddito (cassa integrazione straordinaria e mobilità in deroga) in favore dei lavoratori dipendenti da imprese operanti in aree di crisi industriale complessa.;

  • la proroga per il 2023 delle misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center. Fissato, per il 2023, il limite di spesa di 10 milioni di euro;

  • proroga per il 2023 dell’integrazione del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) per i dipendenti del gruppo ILVA e per quelli delle imprese del territorio di Savona, a seguito della frana avvenuta a novembre 2019 che ha danneggiato la funivia;

  • proroga per l’anno 2023 del trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività. La misura di sostegno – per la cui prosecuzione sono stanziati 50 milioni di euro – potrà essere concessa per un periodo massimo di 12 mesi.

La Legge di Bilancio 2023, infine, interviene anche sul congedo parentale in un’ottica di maggior favore per le mamme e i papà lavoratori dipendenti. La Manovra, più precisamente, prevede che dei 9 mesi di periodo massimo di astensione uno vene indennizzato all’80% (in luogo degli altri 8 retribuiti al 30%). Per tutti i dettagli su questa novità vi rimandiamo all’approfondimento dedicato.

2) NOVITÀ DECRETO MILLEPROROGHE 2023

In seconda battuta, si ricorda che l’articolo 9 del Decreto Milleproroghe 2023 prevede, dai commi 3 e 5, due importanti interventi in tema di ammortizzatori sociali. In particolare:

  • la proroga del termine di adeguamento dei decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà bilaterali. Il Decreto proroga al 30 giugno 2023 il termine, precedentemente fissato al 31 dicembre 2022, per adeguare i decreti istitutivi di tali fondi con quanto previsto dalla riforma degli ammortizzatori sociali del 2022 che vi abbiamo spiegato in questa guida. In caso di mancato adeguamento alla disciplina, i datori di lavoro dei relativi settori confluiranno nel Fondo di integrazione salariale, a decorrere dal 1° luglio 2023;

  • sanatoria con riferimento al fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema aeroportuale: le domande presentate tra il 1° gennaio 2022 e il 30 settembre 2022 sono ritenute validamente trasmesse anche se inviate oltre il termine di decadenza previsto dalla normativa vigente.

3) NOVITÀ DECRETO LAVORO 2023

L’articolo 30 del testo prevede anche nuove tutele CIGS per le aziende che abbiano dovuto fronteggiare situazioni di perdurante crisi aziendale e di riorganizzazione e che non siano riuscite a dare completa attuazione, nel corso del 2022, ai piani di riorganizzazione e ristrutturazione originariamente previsti per prolungata indisponibilità dei locali aziendali.

Vale solo per cause non imputabili al datore di lavoro, su domanda dell’azienda, anche qualora si trovi in stato di liquidazione. In sostanza, il Ministero del lavoro può autorizzare, per queste realtà, un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2023. 

Come spiegato nel Messaggio INPS n.2512 del 04-07-2023, però:

  • questo periodo deve essere fruito in continuità con quelli precedentemente autorizzati e copre il lasso di tempo che va dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2023, in deroga a tutti i limiti temporali esistenti per gli ammortizzatori sociali e le procedure di consultazione sindacale;

  • il trattamento può essere concesso per sospensioni del lavoro fino al massimo dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva specifica.

Inoltre, con il Messaggio n. 3575 del 12-10-2023, l’INPS sottolinea che per le imprese che beneficiano della CIGS in deroga secondo l’articolo 30 del Decreto lavoro convertito in Legge:

  • è obbligatorio versare il contributo addizionale come previsto dall’articolo 5 del Decreto Legislativo 148 del 2015. Inoltre, non è richiesta la consultazione sindacale né la procedura di presentazione della domanda;

  • l’erogazione avviene esclusivamente con pagamento diretto da parte dell’INPS ai lavoratori. Poi, i datori di lavoro devono effettuare il versamento al Fondo di Tesoreria L. 296/2006, dei contributi relativi alle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa a causa della riduzione oraria o della sospensione dell’attività anche durante il periodo di integrazione salariale;

  • per la procedura di domanda e pagamento, è stato istituito un nuovo codice evento 147 all’interno del “Sistema UNICO” di gestione degli ammortizzatori sociali, nell’ambito del codice intervento “333”;

  • i datori di lavoro devono fornire tutti i dati necessari per l’erogazione dell’integrazione salariale entro il secondo mese successivo all’inizio del periodo di integrazione salariale o, se successivo, entro 60 giorni dalla comunicazione dell’autorizzazione. In caso di mancato rispetto di queste scadenze, i costi delle prestazioni rimarranno a carico del datore di lavoro.

4) PROROGA SOSTEGNO AL REDDITO AZIENDE SEQUESTRATE

Prevista anche nel 2023 anche la proroga del trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria.

La misura, si ricorda, è stata prevista dalla Legge di Bilancio 2021 per il triennio 2021 – 2023 e viene concessa per una durata massima complessiva di 12 mesi nel triennio e nel limite di spesa di un milione di euro per ciascuna annualità.

5) PROROGHE CIGS AZIENDE IN CRISI

Operative nel 2023 anche le proroghe dei processi riorganizzativi complessi o piani di risanamento complessi di crisi. Le misure erano state previste dalla Legge di Bilancio 2022. Hanno a disposizione 100 milioni di euro per l’anno 2023 e 50 milioni di euro per l’anno 2024.

Più precisamente, le imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale e con rilevati problematiche occupazionali possono richiedere un ulteriore periodo di CIGS nel 2023. L’ulteriore periodo di CIGS può durare:

  • 6 mesi in caso di crisi aziendale;

6) PROROGA CIGS POST ACCORDO TRANSIZIONE OCCUPAZIONALE

Nel 2023 è attiva anche la proroga dell’intervento straordinario di integrazione salariale a seguito di accordi di transizione occupazionali.

La misura strutturale è prevista dal Decreto Legislativo 148 del 2015 e consiste nella possibilità di ricorrere a un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria (CIGS) per sostenere le transizioni occupazionali.

Il trattamento, finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, può essere concesso, per un periodo massimo di 12 mesi complessivi. Ciò in relazione alle causali di riorganizzazione e crisi aziendale.

La CIGS non è ulteriormente prorogabile. La disposizione si rivolge ai datori di lavoro destinatari della disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti.

7) PROROGA CIGS IN SITUAZIONI DI DIFFICOLTÀ ECONOMICA

Sempre nel corso del 2023 è possibile ricorrere al trattamento straordinario di integrazione salariale per fronteggiare processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica. Anche questa misura è prevista dal Decreto Legislativo 148 del 2015.

Alla proroga vi possono accedere datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione straordinaria che – avendo raggiunto i limiti massimi di durata complessiva dei trattamenti nel quinquennio mobile – non possono accedere a ulteriori trattamenti di integrazione salariale straordinaria.

La durata massima è di 52 settimane fruibili nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023.

QUANTI SOLDI SI PRENDONO IN CASSA INTEGRAZIONE

Con la Cassa integrazione il lavoratore ha diritto ad una indennità pari all’80% della retribuzione giornaliera, calcolata in base alle ore non lavorate. Potete leggere gli importi 2023 in questo focus.

RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI

ALTRI AIUTI E AGGIORNAMENTI

Vi consigliamo anche la guida ai contratti di solidarietà, quella sulla cassa Integrazione con caldo eccessivo. Da leggere anche l’articolo sugli incentivi assunzioni lavoratori in cassa integrazione straordinaria o quello sull’ammortizzatore sociale unico.

Da leggere anche lo sgravio contributivo per i contratti di solidarietà e la guida agli incentivi alle assunzioni.

Per scoprire altre interessanti aiuti ai lavoratori vi invitiamo a visitare questa pagina. In questa sezione trovate gli aiuti alle imprese.

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di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.

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www.ticonsiglio.com è stato pubblicato il 2023-10-13 08:20:33 da Valeria Cozzolino


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