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Roma. Con provvedimento di recente pubblicazione, la Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, con sentenza n. 18132/2025, ha annullato in parte la sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila che aveva confermato la condanna di Francesco Paolo De Salvia, nato a Manfredonia il 18 dicembre 1954, in qualità di legale rappresentante dell’associazione sportiva dilettantistica “Sport Service”, per una serie di reati tributari, tra cui l’emissione di fatture per operazioni inesistenti e l’omessa dichiarazione ai fini IVA.
La Suprema Corte, decidendo sul ricorso presentato dal difensore di fiducia dell’imputato, ha rigettato diverse censure, ritenendole infondate o manifestamente infondate, ma ha accolto due motivi di ricorso, annullando in parte la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Perugia per un nuovo esame limitato a specifici profili.
De Salvia era stato condannato in primo grado dal GUP del Tribunale di Pescara e successivamente in appello, per i reati di cui agli artt. 8 e 2 del D.Lgs. 74/2000 (emissione di fatture per operazioni inesistenti) e di cui all’art. 5 dello stesso decreto (omessa dichiarazione), in relazione agli anni d’imposta 2016, 2017 e 2018.
Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito e confermato dalla Cassazione, l’associazione avrebbe emesso, per un biennio, fatture fittizie per “servizi pubblicitari” e “marketing” in favore di due società – la GDA Communication s.r.l. e la DS Communication s.r.l. – per operazioni risultate inesistenti. I relativi importi, transitati dai conti dell’associazione a quelli personali dell’imputato, sarebbero poi stati prelevati direttamente da quest’ultimo. In tale contesto, il ricorrente non avrebbe fornito alcuna documentazione idonea a giustificare l’effettività delle prestazioni.
I motivi di ricorso accolti
La Suprema Corte ha invece ritenuto fondati due dei motivi di ricorso, relativi:
All’elemento soggettivo del reato di omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000):
I giudici di merito avevano fondato la prova del dolo specifico richiesto dalla norma penale esclusivamente sulla carica rivestita da De Salvia in qualità di legale rappresentante dell’associazione. Tale motivazione è stata ritenuta dalla Cassazione carente, in quanto configurerebbe un automatismo non consentito e assimilabile a un “dolo in re ipsa”, senza verificare se l’imputato avesse effettiva consapevolezza dell’omesso adempimento e dell’importo evaso. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui il dolo va desunto da elementi oggettivi come l’entità dell’evasione e la consapevolezza dell’obbligo tributario.
Al mancato esame della richiesta di sospensione condizionale della pena:
La Corte d’Appello non aveva fornito alcuna risposta alla richiesta difensiva di concessione del beneficio previsto dagli artt. 163 e 164 c.p., pur a fronte di una pena complessiva che, cumulata con una precedente condanna a un mese di reclusione, restava nei limiti consentiti dalla legge per l’ammissione al beneficio.
Motivi dichiarati inammissibili o infondati
Non sono stati accolti, invece, i rilievi difensivi sulla presunta mancanza di motivazione da parte della Corte territoriale circa la responsabilità per l’emissione di fatture fittizie. I giudici di legittimità hanno rilevato come la sentenza impugnata contenesse un iter argomentativo completo e coerente, tale da escludere la sussistenza di una motivazione meramente apparente.
Ugualmente inammissibile è stata ritenuta la doglianza secondo cui non vi sarebbe stato spazio per la coesistenza dei reati di emissione di fatture fittizie e di omessa dichiarazione: la giurisprudenza è infatti ferma nel ritenere che l’IVA è dovuta anche per le fatture inesistenti, con conseguente obbligo dichiarativo.
Infine, la censura relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stata rigettata per genericità: il ricorrente si era limitato a invocare la risalenza dei precedenti penali e l’età avanzata, senza però allegare elementi positivi di valutazione che potessero controbilanciare gli indicatori negativi rilevati dai giudici di merito.
www.statoquotidiano.it è stato pubblicato il 2025-05-18 10:38:26 da Michele Solatia
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