Comune di Napoli – Avviso agli elettori sulle modalità di identificazione


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L’elettore che si presenta a votare deve essere, innanzitutto, identificato.

Per votare alle elezioni i cittadini devono presentarsi al seggio non solo con la tessera elettorale, ma
anche con un documento di riconoscimento.

La tessera elettorale attesta la regolare iscrizione del cittadino nelle liste elettorali del Comune di Napoli. Essa
contiene i dati anagrafici del titolare, il luogo di residenza, il numero e sede della sezione alla quale l’elettore è
assegnato, il collegio e la circoscrizione di appartenenza in ciascun tipo di elezione, ed è valida per 18
elezioni.

Tuttavia, la tessera elettorale non è l’unico documento che l’elettore deve portare con sé: è necessario
presentarsi al seggio anche con un documento di riconoscimento.

L’identificazione dell’elettore al seggio, al momento del voto, può avvenire mediante presentazione della
carta d’identità o di un altro documento di identificazione anche se scaduti.

A norma dell’art. 57, comma 2, del Testo Unico n. 361 del 1957 e secondo le istruzioni impartite dal
Ministero dell’Interno, ai fini dell’identificazione degli elettori, sono equipollenti alla carta d’identità anche
altri documenti di identificazione rilasciati dalla pubblica amministrazione, benché scaduti, purché siano sotto
ogni altro aspetto regolari e assicurino l’identificazione dell’elettore, in particolare si ritengono equipollenti: 
• il passaporto; 
• la patente di guida; 
• la patente nautica; 
• il libretto di pensione; 
• il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici; 
• il porto d’armi; 
• le tessere di riconoscimento; 
• la ricevuta della richiesta emissione CIE – Carta Identità Elettronica.

In mancanza di un idoneo documento di identificazione, quest’ultima può avvenire per attestazione di uno dei
membri dell’Ufficio elettorale di sezione, che conosca personalmente l’elettore, a norma dell’art. 57, comma
3, del Testo Unico n. 361 del 1957.

In mancanza di un idoneo documento di identificazione e se nessuno dei membri dell’Ufficio elettorale di
sezione è in grado di accertare, sotto la sua responsabilità, l’identità dell’elettore
, l’identificazione può
avvenire per attestazione di un altro elettore del Comune, “noto all’Ufficio”, che ne attesti l’identità (art. 57,
comma 4, del Testo Unico n. 361 del 1957). È da considerarsi “noto all’Ufficio”, l’elettore che sia conosciuto
personalmente da almeno uno dei membri dell’Ufficio stesso o che sia stato ammesso a votare in base ad un
regolare documento di identificazione personale rilasciato da una pubblica Amministrazione.

Napoli, 4 giugno 2025



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