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Il bonus rimpatrio, conosciuto anche come “bonus impatriati” o “bonus lavoratori rimpatriati” è stato confermato per tutto il 2023 e prorogato, con nuove regole per il 2024, dalla nuova Legge di Bilancio.
Con una serie di agevolazioni, lo Stato italiano vuole incentivare il ritorno in Italia dei residenti all’estero proponendo detassazione estremamente vantaggiosa per i lavoratori “impatriati”, ossia coloro che tornano a lavorare nella propria patria (l’Italia).
In questa guida chiara e dettagliata vi spieghiamo come possono ottenere benefici fiscali gli impatriati, come funziona il bonus rimpatrio 2023 2024 e quanto dura l’agevolazione. Rendiamo disponibili anche i riferimenti normativi.
COS’È IL BONUS IMPATRIATI
Il bonus impatriati è un regime di tassazione dei redditi agevolato temporaneo riconosciuto ai lavoratori dipendenti o autonomi che dopo aver lavorato all’estero per 2 anni consecutivi decidono di trasferire le propria residenza in Italia permanendo a lavorare per almeno 2 anni. L’agevolazione viene riconosciuta per un periodo ordinario di massimo 5 anni (più eventuale proroga).
Grazie al bonus rimpatriati 2023, i redditi ammessi all’agevolazione e prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo IRPEF limitatamente al 30% del loro ammontare (mentre il restante 70% è esentasse). Il beneficio è maggiore inoltre per i trasferimenti nel Mezzogiorno, per cui si considera fiscalmente rilevante ai fini IRPEF solo il 10% del reddito dai beneficiari con residenza stabilita in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.
Invece, dal 2024, come si evince dalle novità delle Legge di Bilancio 2024, seppur confermato per il prossimo anno, il bonus impatriati cambia regole.
PROROGA BONUS IMPATRIATI 2024
Anche dal prossimo 1° gennaio, stando alle novità delle Legge di Bilancio 2024 e alla riforma fiscale 2024 collegata, i lavoratori che ritornano in Italia potranno usufruire di un nuovo regime agevolato sia se sono dipendenti che autonomi e trasferiscono la loro residenza fiscale nel nostro Paese per un massimo di 5 anni. Il bonus, infatti, rispetto al 2023, cambia veste. Ovvero, gli impatriati:
- saranno in grado di godere di una riduzione del 50% dell’aliquota fiscale (non più del 70% come fino al 31 dicembre 2023), purché il loro reddito agevolabile non superi i 600.000 euro;
- l’agevolazione sarà destinata ai lavoratori con elevate qualifiche o specializzazioni, a condizione che non abbiano già risieduto nel nostro Paese nei tre periodi d’imposta precedenti al trasferimento della residenza.
Inoltre, la norma 2024 prevede che:
- i lavoratori impatriati saranno tenuti a restituire le agevolazioni, oltre al pagamento degli interessi, se non manterranno la loro residenza fiscale in Italia per l’intero periodo di 5 anni;
- le disposizioni già previste per i ricercatori e professori universitari resteranno invariate.
La misura potrebbe, però, essere ulteriormente modificata nel corso della discussione in Parlamento sulla Legge di Bilancio 2024. Vi aggiorneremo sulle novità.
Intanto, vediamo i dettagli sul bonus, spiegando innanzitutto, chi sono i lavoratori impatriati e quali sono i requisiti per accedere al bonus nel 2023 (attendendo la conferma dei requisiti 2024).
CHI SONO I LAVORATORI “RIMPATRIATI” E REQUISITI
Possono beneficiare del regime fiscale agevolato grazie al bonus rimpatriati 2023:
- i titolari di reddito di lavoro dipendente;
- i titolari di reddito di lavoro autonomo.
Le condizioni da rispettare per avere accesso all’imposta sostitutiva sono però due, ovvero che:
- il lavoratore non sia residente in Italia nei due periodi d’imposta precedenti (dal 2024 i periodi d’imposta saranno 3) il trasferimento e si impegna a risiedervi per almeno due anni (dal 2024 gli anni minimi di residenza saranno 5);
- l’attività lavorativa dopo il trasferimento venga svolta prevalentemente nel territorio italiano. Dal 2024, invece, l’agevolazione probabilmente sarà destinata ai soli lavoratori con elevate qualifiche o specializzazioni, ma vi faremo sapere se tale limite sarà confermato.
La normativa di riferimento per questa agevolazione, più volte rimodulata, è contenuta nell’articolo 16 del Decreto Legislativo n. 147/2015 che ha previsto misure specifiche volte a incentivare il trasferimento in Italia dei lavoratori. In precedenza i soggetti beneficiari erano stati individuati dalla Legge 30 dicembre 2010, n. 238 (di cui all’articolo 2, comma 1), poi nella categoria dei soggetti che potevano ottenere il bonus impatriati, con il Dl n. 78/2010 (all’articolo 44) sono stati fatti rientrare anche i docenti e i ricercatori residenti all’estero per favore il cosiddetto rientro dei cervelli.
COME FUNZIONA IL BONUS IMPATRIATI PER DOCENTI E RICERCATORI
Il regime agevolato per i lavoratori rimpatriati, più volte rimodulato, è stato esteso sotto forma di bonus rimpatriati dall’articolo 44 del Dl n. 78/2010 anche a docenti e ricercatori residenti all’estero per invogliare il rientro dei cosiddetti “cervelli in fuga“. Le modalità di esercizio dell’opzione e le condizioni per usufruire della proroga del regime agevolato sono quindi le stesse dei lavoratori impatriati in generale e sono definiti nel provvedimento del 3 marzo 2021 dell’Agenzia delle Entrate.
COME OTTENERE BENEFICI FISCALI IMPATRIATI
Per beneficiare del regime fiscale agevolato previsto dal bonus rimpatrio 2023 si deve presentare apposita domanda:
- nel caso dei lavoratori dipendenti è il datore di lavoro (in quanto sostituto di imposta) a occuparsene;
- nel caso dei lavoratori autonomi, gli interessati possono invece farlo direttamente, oppure sarà il consulente o commercialista oppure il delegato alla presentazione della dichiarazione dei redditi a farlo.
Vediamo nel dettaglio come vanno presentate le domande, sia nel caso di lavoratore subordinato che di libero professionista.
1) DOMANDA BONUS IMPATRIATI LAVORATORI DIPENDENTI
I titolari di reddito di lavoro dipendente devono presentare una richiesta scritta al datore di lavoro entro il 30 giugno. In questo caso il datore di lavoro applica il beneficio dal periodo di paga successivo alla richiesta. Se il datore di lavoro non ha potuto riconoscere l’agevolazione, il contribuente può fruirne direttamente nella dichiarazione dei redditi. La domanda deve contenere le seguenti informazioni:
- generalità (nome, cognome e data di nascita);
- codice fiscale;
- data di rientro in Italia e della prima assunzione in Italia (in caso di assunzioni successive o più rapporti di lavoro dipendente);
- dichiarazione di possedere i requisiti previsti dal regime agevolativo;
- l’attuale residenza in Italia;
- l’impegno a comunicare tempestivamente al datore di lavoro ogni variazione della residenza prima del decorso del periodo minimo previsto dalla norma;
- la dichiarazione di non beneficiare contemporaneamente anche degli incentivi fiscali previsti dall’articolo 44 del Dl n. 78/2010 (“regime agevolato per docenti e ricercatori rientrati in Italia”), dalla legge n. 238/2010 (“incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia”) e dall’articolo 24-bis del TUIR (“regime opzionale per i neo residenti”).
Inoltre, è bene specificare che:ù
- dunque, l’esercizio dell’opzione, espressamente qualificata come irrevocabile, si esercita o con la già citata richiesta scritta da presentare al datore di lavoro (sostituto di imposta) affinché applichi le ritenute ridotte oppure, in alternativa, direttamente in dichiarazione dei redditi solo se il datore di lavoro non ha potuto riconoscere il beneficio.
Quindi, il contribuente che omette di richiedere al datore di lavoro l’agevolazione e non presenta una dichiarazione con riduzione dell’imposta, non può esercitare l’opzione.
2) DOMANDA BONUS IMPATRIATI LAVORATORI AUTONOMI
I titolari di reddito di lavoro autonomo possono invece accedere al regime agevolato direttamente nella dichiarazione dei redditi. In alternativa, possono fruire del beneficio in sede di applicazione, da parte del committente, della ritenuta d’acconto sui compensi percepiti. A tal fine, devono presentare un’autocertificazione che può essere allegata al modello 730 – che vi illustriamo in questo articolo – in cui vanno riportati:
- generalità (nome, cognome e data di nascita);
- codice fiscale;
- data di rientro in Italia;
- la dichiarazione di possedere i requisiti per fruire del regime agevolativo;
- l’attuale residenza in Italia;
- la dichiarazione di non beneficiare contemporaneamente anche degli incentivi fiscali previsti dall’articolo 44 del Dl n. 78/2010 (“regime agevolato per docenti e ricercatori rientrati in Italia”), dalla legge n. 238/2010 (“incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia”) e dall’articolo 24-bis del TUIR (“regime opzionale per i neo residenti”).
Al contrario dei lavoratori dipendenti, in questo caso:
- il beneficiario del bonus rimpatrio non ha l’impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione della residenza prima del decorso del periodo minimo previsto dalla norma;
- è il committente, all’atto del pagamento del corrispettivo, che opera la ritenuta del 20% sull’imponibile ridotto in base a quanto previsto dalla disciplina agevolativa.
DA QUANTO DECORRE L’AGEVOLAZIONE IMPATRIATI
Il Decreto Legislativo n. 147/2015 stabilisce che le agevolazioni impatriati si applicano a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato, ciò, ai sensi dell’articolo 2 del TUIR. Dunque, l’agevolazione inizia dal 1° anno di residenza fiscale italiano del lavoratore. Vi faremo sapere se nel 2024 cambieranno le regole sulla decorrenza.
QUANTO DURA L’AGEVOLAZIONE IMPATRIATI
Al regime agevolato del bonus impatriati si può accedere per un periodo ordinario di 5 anni ma i benefici si applicano per altri cinque periodi d’imposta (altri 5 anni) ai lavoratori:
- con almeno un figlio minorenne o a carico;
- che diventano proprietari di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia dopo il trasferimento o nei 12 mesi precedenti.
Per il periodo di prolungamento, però, i redditi agevolati concorrono alla formazione dell’imponibile per il 50% del loro ammontare, il 10% solo in caso di lavoratori con almeno tre figli minorenni o a carico.
La Legge di Bilancio 2021 ha esteso la proroga di 5 anni anche a chi ha trasferito la residenza in Italia prima del 30 aprile 2020 e, al 31 dicembre 2019. Tuttavia, per la generalità dei “lavoratori impatriati”, la possibilità di fruire dell’allungamento temporale per cinque periodi d’imposta del trattamento agevolato è riconosciuta previo versamento di un importo pari al 10% o al 5% – a seconda dei requisiti posseduti – dei redditi agevolati e relativi all’annualità precedente a quella di esercizio dell’opzione.
Nello specifico, viene data la possibilità di applicare questa imposta sostitutiva da versare con modello F24 pari al:
- 10% per i lavoratori con un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, acquistata successivamente al trasferimento nel nostro Paese o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, oppure divenuti proprietari dell’immobile entro 18 mesi dal versamento;
- 5% per i lavoratori con almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, acquistata successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, oppure divenuti proprietari dell’immobile entro 18 mesi dalla dal versamento.
Per il 2023, come ricordato dall’Agenzia delle Entrate, c’era tempo fino al 30 giugno per versare l’imposta sostitutiva, pari al 10 o 5 % del reddito prodotto in Italia, tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide). Effettuato il pagamento, il contribuente in possesso dei benefici ha diritto allo sconto delle tasse. La data successiva ovviamente sarà nel 2024 e noi vi aggiorneremo.
La misura non si applica agli sportivi professionisti.
DECADENZA BONUS IMPATRIATI
La decadenza dal bonus impatriati può verificarsi nei seguenti casi:
- mancanza di documentazione sufficiente a dimostrare i due anni precedenti all’impatrio in Italia con residenza fiscale estera (3 anni, probabilmente, nel 2024);
- mancato mantenimento della residenza fiscale italiana per almeno due anni dall’impatrio (5 anni, probabilmente, nel 2024).
Nel caso in cui viene verificata la mancata conformità ai requisiti per l’applicazione di questa agevolazione, si applicano sanzioni amministrative.
Per quanto riguarda le sanzioni applicabili in caso di decadenza dall’agevolazione, si tratta di sanzioni per dichiarazione infedele. In questo scenario, quando i requisiti richiesti per ottenere l’agevolazione non sono rispettati, l’Agenzia delle Entrate ha il potere di procedere al recupero dei benefici già ottenuti, applicando le relative sanzioni e interessi.
Solitamente, tali sanzioni amministrative vanno dal 90% al 180% dell’importo delle imposte dovute e non versate. Tuttavia, è importante notare che in alcune circostanze si può arrivare anche all’applicazione di sanzioni penali, anch’esse legate a dichiarazioni infedeli.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
ALTRI AIUTI E AGGIORNAMENTI
Per approfondire vi rimandiamo alla nostra guida sul bonus rimpatriati previsto per il cd. rientro dei cervelli. Mettiamo a vostra disposizione le novità delle Legge di Bilancio 2024 e quelle della riforma fiscale 2024. Vi consigliamo anche il nostro approfondimento su tutti i bonus assunzioni ancora attivi.
Per scoprire altri aiuti, agevolazioni e bonus per lavoratori, persone e famiglie potete consultare questa pagina.
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www.ticonsiglio.com è stato pubblicato il 2023-10-20 08:20:47 da Federica Petrucci

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