Credito d’imposta per ricerca e sviluppo 2023: come funziona

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È disponibile anche nel 2023 il credito d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica. Il tax credit pari al 20%, 15, 10 o al 5%, nel limite massimo annuale di 5, 4 o 2 milioni di euro.

La misura si pone l’obiettivo di sostenere la competitività delle imprese stimolando gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, anche nell’ambito del paradigma 4.0 e dell’economia circolare, design e ideazione estetica.

Il 19 settembre 2023 il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso ha anche approvato le regole per richiedere una certificazione preventiva attestante la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare.

In questa guida vi spieghiamo come funziona il credito d’imposta ricerca e sviluppo, a chi spetta, come richiederlo e a quali spese si riferisce.

COS’È IL CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO

Il credito d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica è un aiuto rivolto a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza o dalla dimensione.

Confermato fino al 31 dicembre 2025 per alcuni comparti e fino a fine 2031 per altri, è fruibile in una percentuale del 5, 15, 10 o 20%, a seconda dei settori di investimento.

Scopo dell’agevolazione è sostenere la competitività delle imprese stimolando gli investimenti in ricerca e sviluppo, nonché in innovazione tecnologica, imprese 4.0 e transizione green.

ITER NORMATIVO

Dal punto di vista normativo, il credito d’imposta ricerca e sviluppo è stato introdotto dal Decreto 23 dicembre 2013, n. 145. Poi:


La misura usa le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Questo tax credit, si precisa infine, esiste anche nella sua forma maggiorata, con l’aliquota fino al 45% per le imprese del Sud, come vi spieghiamo in questa guida.

Il 19 settembre 2023 il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso ha anche approvato la disciplina per richiedere una certificazione preventiva ai fini dell’applicabilità del credito d’imposta, ovvero ai fini della maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta.

L’annuncio è arrivato con questa nota stampa. Ma vediamo tutti i dettagli su come funziona e a chi spetta il credito d’imposta ricerca e sviluppo.

A CHI SPETTA

Il credito d’imposta ricerca e sviluppo si rivolge a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti. Vale indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali dell’impresa richiedente.

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Sono escluse le imprese:

  • in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale;

  • destinatarie di sanzioni interdittive.

COME FUNZIONA

Il credito d’imposta ricerca e sviluppo è utilizzabile dai beneficiari in compensazione. Cosa si può fare con il credito di imposta? Può essere richiesto per tre tipologie di investimenti:

  • per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico;

  • per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. Vale anche per le attività di innovazione tecnologica 4.0 e green;

  • per le attività di design e ideazione estetica.

I criteri per la corretta applicazione di tali definizioni sono dettati dal Decreto attuativo 26 maggio 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell’OCSE.

La base di calcolo del credito d’imposta deve essere assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili. Nel rispetto dei massimali indicati, e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d’imposta.

Ma vediamo a quanto ammonta il tax credit e cosa rientra nelle spese di ricerca e sviluppo in ogni ramo d’investimento (o attività) ammesso.

1) ATTIVITÀ DI RICERCA IN CAMPO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO

Nel caso delle attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, il credito d’imposta è riconosciuto:

  • fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 20% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro;

  • dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro.

SPESE AMMISSIBILI

Per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale le spese amissibili sono:

  • spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo;

  • quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo;

  • spese per contratti di ricerca extra muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta;

  • quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale;

  • spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta;

  • spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta.

2) ATTIVITÀ DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA, 4.0 E GREEN

Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, il credito d’imposta è riconosciuto:

  • fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro;

  • dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro.

Invece, per le attività di innovazione tecnologica 4.0 e green, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d’imposta è riconosciuto:

  • fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 15% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro;

  • dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10%, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro;

  • dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro.

SPESE AMMISSIBILI

Per le attività di innovazione tecnologica sono ammissibili:

  • spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa;

  • quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica;

  • spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta;

  • spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta;

  • spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta.

3) ATTIVITÀ DI DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA

Per le attività di design e ideazione estetica finalizzate ad innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (linee, contorni, colori, struttura superficiale, ornamenti, ecc), il credito d’imposta è riconosciuto:

  • fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro;

  • dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro.

SPESE AMMISSIBILI

Le spese ammissibili al credito d’imposta relativamente alle attività di design e ideazione estetica sono:

  • spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell’impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta;

  • quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d’imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari;

  • spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta;

  • spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili al credito d’imposta;

  • spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta.

COME RICHIEDERE IL CREDITO D’IMPOSTA

Per ottenere il credito d’imposta ricerca e sviluppo le imprese interessate devono inviare al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, tramite PEC, una comunicazione con i dati e le altre informazioni riguardanti l’applicazione del credito d’imposta.

Sul sito del MIMIT è disponibile il modello di comunicazione dei dati (Docx 58 Kb) e delle altre informazioni riguardanti l’applicazione del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, attività di innovazione tecnologica e attività di design e ideazione estetica.

Il modello di comunicazione, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, va trasmesso in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo cirsid@pec.mise.gov.it. In caso di problemi tecnici il modello può essere inviato direttamente alla PEC della Direzione: dgpiipmi.dg@pec.mise.gov.it.

DOCUMENTI NECESSARI PER LA DOMANDA

Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta ricerca e sviluppo, i beneficiari devono produrre:

  • apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti per dimostrare l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro;

  • una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.

COME FUNZIONA LA CERTIFICAZIONE PREVENTIVA

Il 19 settembre 2023 è stato firmato, su proposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Urso, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri volto a favorire l’applicazione, in condizioni di certezza operativa da parte delle imprese, del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, in attività di innovazione tecnologica e in attività di design e ideazione estetica. Il testo del DPCM non è stato ancora pubblicato e appena sarà reso disponibile, ve lo forniremo. 

Come accennato, il DPCM introduce una disciplina che consentirà ai soggetti d’impresa interessati di avvalersi della facoltà di richiedere una certificazione preventiva ai fini dell’applicabilità del credito di imposta ovvero ai fini della maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta.

Tale certificazione attesta:

  • la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare;

  • la qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica.

Il provvedimento definisce anche gli aspetti procedurali e il contenuto della certificazione, che dovrà riportare:

  • ogni informazioni utile sull’adeguatezza delle capacità organizzative e delle competenze tecniche dell’impresa rispetto agli investimenti effettuati o programmati;

  • la descrizione analitica dei progetti e sotto progetti realizzati o in fase di avvio o realizzazione;

  • le motivazioni tecniche sulla base delle quali vengono attestati i requisiti per l’ammissibilità al credito d’imposta o il riconoscimento della maggiorazione di aliquota.

CHI PUÒ FARE LA CERTIFICAZIONE PREVENTIVA

Il Decreto, infine, istituisce, presso la Direzione generale per la politica industriale, l’innovazione e le PMI del MIMIT, l’Albo dei soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni.

Potranno iscriversi all’Albo:

  • le persone fisiche in possesso di un titolo di laurea idoneo rispetto all’oggetto della certificazione;

  • le imprese che svolgono professionalmente servizi di consulenza aventi ad oggetto progetti di ricerca sviluppo e innovazione;

  • i centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0;

  • i centri di competenza ad alta specializzazione;

  • i poli europei dell’innovazione digitale (EDIH e Seal of Excellence);

  • le Università statali, le università non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca.

Al Ministero delle imprese e del Made in Italy è demandato il compito di vigilanza e di verifica della correttezza formale delle certificazioni rilasciate.

QUANDO SI PUÒ UTILIZZARE IL CREDITO D’IMPOSTA

Una volta presentata domanda e ottenuto l’ok ministeriale, il credito d’imposta ricerca e sviluppo può essere usato indicandolo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Il codice tributo da usare è “6857” per “Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – art. 3, d.l. 23 Dicembre 2013, n. 145”. 

In questa pagina trovate un esempio su come compilare il modello F24 per questa misura.

RIFERIMENTI NORMATIVI

ALTRI AIUTI E INVESTIMENTI

Vi consigliamo di leggere anche gli approfondimenti su:

Mettiamo a vostra disposizione anche il bando sviluppo di impresa 2023 (requisiti e domanda) e la guida agli incentivi nazionali e regionali disponibili per agevolare l’imprenditoria giovanile in Italia. Vi consigliamo anche di approfondire l’articolo su Smart & Start 2023, la misura per supportare le start up innovative.

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di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.

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www.ticonsiglio.com è stato pubblicato il 2023-09-20 08:10:32 da Valeria Cozzolino

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