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L’art. 57- bis del D.L. 24.04.2017, n. 50 ha introdotto la possibilità del credito d’imposta in compensazione per gli investimenti pubblicitari su stampa cartacea e digitale, emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, in presenza di un incremento minimo dell’1% rispetto agli analoghi investimenti dell’anno precedente, effettuati dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali.
Per gli anni 2020, 2021 e 2022, il credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari era concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati e viene meno il requisito dell’incremento minimo dell’1% rispetto agli investimenti effettuati l’anno precedente. Possono accedere all’agevolazione le imprese o i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che…
www.dialessandria.it è stato pubblicato il 2024-01-25 08:00:16 da Raimondo Bovone

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