“I responsabili delle violenze sono stati individuati nei tifosi del Barletta”. Annullato DASPO per 6 manfredoniani


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Bari. “A quanto consta dalle segnalazioni di polizia (almeno da quelle qui rese disponibili), i soggetti resisi responsabili delle condotte violente sono stati individuati dalla stessa polizia in servizio d’ordine nei tifosi del Barletta, i quali hanno anche provocato il ferimento dell’Appuntato dei Carabinieri. Pertanto, l’adozione del provvedimento interdittivo nei confronti di tifosi manfredoniani, accompagnato dall’ulteriore prescrizione dell’obbligo di firma, appare destituita di fondamento, in assenza dei citati elementi tipici della misura del DASPO, ovvero l’identità certa dei soggetti destinatari dei menzionati decreti e la loro pericolosità sociale per l’ordine pubblica e la sicurezza“.

Con sentenza di recente pubblicazione, il TAR Puglia di Bari ha accolto il ricordo proposto da 6 privati contro il Ministero dell’Interno, e Questura di Foggia, per l’annullamento dei provvedimenti DASPO emessi dal Questore della Provincia di Foggia il 10 marzo 2023, tutti di egual contenuto (…).

I fatti risalgono allo scorso 10 aprile 2022, quando i 6 privati, residenti a Manfredonia, si recavano allo Stadio “Miramare” della città sipontina dove assistevano alla partita di calcio “Manfredonia – Barletta”, gara valevole per il campionato regionale di Eccellenza Pugliese, girone A. 

Dalla sentenza, in occasione dell’incontro di calcio, i tifosi del Barletta, giunti in Manfredonia a bordo di due pullman, anziché prendere l’uscita “Manfredonia Nord”, ove ad attenderli vi erano le forze dell’ordine, appositamente predisposte per canalizzarli e scortarli presso lo Stadio “Miramare”, prendevano l’uscita “Manfredonia Sud” che conduceva direttamente nel centro abitato di Manfredonia.

Giunti nei pressi dello stadio, all’altezza del Castello Aragonese, i tifosi barlettani a bordo dei loro pullman incrociavano un gruppo di tifosi del Manfredonia che stavano raggiungendo lo stadio a piedi. In quella circostanza, i tifosi ospiti del Barletta schernivano i tifosi locali del Manfredonia e, dopo avere costretto gli autisti a fermare i pullman, scendevano dai loro mezzi e aggredivano il personale delle Forze dell’Ordine interposto a presidio del settore loro riservato. Ciò nel chiaro intento di scontrarsi con la tifoseria locale verso la quale si dirigevano, atteso che molti manfredoniani erano in coda ai vicini varchi d’accesso della Gradinata Est, intenti a incassare l’accesso allo Stadio per assistere alla citata gara di calcio.

Da qui la necessità di arginare la tifoseria ospite che reagiva con particolare violenza e lancio di sassi al tentativo di contenimento delle Forze dell’Ordine costrette a indietreggiare. Nel concitato contesto, riportava lesioni per contusioni alla schiena e alla caviglia, l’Appuntato dei Carabinieri in forza al locale Comando Stazione. A seguito di tali eventi, con nota della Questura di Foggia – Divisione Anticrimine datata 12.01.2023 e notificata il 21.01.2023, per il tramite del Commissariato di P.S. di Manfredonia, gli odierni ricorrenti ricevevano la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo per l’adozione del provvedimento di DASPO, ai sensi dell’art. 6 legge n. 401/1989, dalla quale venivano notiziati che a loro carico era in corso il relativo iter istruttorio, in relazione ai fatti accaduti, in occasione dell’incontro di calcio Manfredonia – Barletta.

Nello specifico, veniva evidenziato “che in data 10.04.2022 durante l’incontro di calcio presso lo stadio “Miramare” di Manfredonia tra la squadra Manfredonia Calcio 1932 e quella del Barletta… usavano violenza nei confronti del personale di PS., in servizio di Ordine Pubblico. La violenza è consistita nello scagliarsi contro i suddetti pubblici ufficiali e nel colpire con sassi un App.to dei CC, che riportava lesioni”.

“Nei termini assegnati, con articolata memoria depositata in data 30.01.2023, gli esponenti nel contestare in fatto e in diritto i rilievi a loro carico formulati, chiedevano al Questore di Foggia l’archiviazione del procedimento”.

Nondimeno, il Questore della Provincia di Foggia, sul presupposto che “in occasione della suddetta manifestazione sportiva i ricorrenti tenevano una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, di turbative per l’ordine pubblico. In particolare, prima dell’incontro di calcio, all’esterno dello stadio di Manfredonia, usavano violenza nei confronti del personale di P.S. in servizio di ordine pubblico scagliandosi e lanciando sassi contro i predetti pubblici ufficiali colpendo un appuntato dei Carabinieri che riportava lesioni, comportamenti tutti idonei a porre in pericolo la sicurezza e a creare turbative per l’ordine pubblico”, emetteva i provvedimenti impugnati, con i quali ai ricorrenti “viene fatto divieto ex 4 art. 6 della L. n. 401 del 1989 e successive modifiche di accedere per anni 6 (sei) ai luoghi, sia del territorio nazionale che degli stati esteri, ove si svolgono competizioni sportive calcistiche, anche amichevoli, le sedute di allenamento, relative ai campionati nazionali professionistici, semiprofessionistici, dilettantistici, ai tornei internazionali (Champions League, Europa League ecc.), alla Coppa Italia, a quelli nazionali (Trofeo Birra Moretti, Trofeo Berlusconi, Trofeo Tim ecc.) alle partite delle nazionali italiane di calcio o nell’ambito di incontri di calcio o nell’ambito di specifiche manifestazioni sportive, quali campionati del mondo, campionati europei e olimpiadi”, con l’unica eccezione per un privato, per il quale la durata del divieto di accesso alle dette manifestazioni sportive era di tre anni.

Ora il ricorso al TAR e l’accoglimento dello stesso, con annullamento tra l’altro degli atti impugnati.

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www.statoquotidiano.it è stato pubblicato il 2024-01-11 19:30:18 da Michele Solatia


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