[ad_1]
Roma. Con ricorso di recente pubblicazione, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato da Marino Arturo Pio Ciccone, confermando l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Bari che dispone la misura cautelare della custodia in carcere per reati aggravati dall’art. 416 bis.1 del codice penale. Le accuse riguardano tentata estorsione e danneggiamento seguito da incendio, aggravati dall’aver agevolato il clan mafioso “Li Bergolis”.
Marino Arturo Pio Ciccone, nato a Foggia nel 1958, era stato raggiunto da misura cautelare emessa dal GIP di Bari il 25 settembre 2024, confermata poi dal Tribunale del Riesame il 7 novembre dello stesso anno. Gli veniva contestata la partecipazione a un tentativo di estorsione e un attentato incendiario in concorso con altri, aggravati dal metodo mafioso e dall’agevolazione dell’organizzazione criminale “Li Bergolis”, in un contesto in cui l’indagato era già sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.
Il difensore di fiducia ha proposto ricorso per Cassazione lamentando, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’applicazione delle aggravanti e alla presunta partecipazione all’accordo estorsivo. Secondo la difesa, il Tribunale non avrebbe risposto puntualmente ai rilievi sollevati in sede di riesame, limitandosi a riportare le motivazioni del GIP.
La Suprema Corte ha giudicato il ricorso inammissibile per aspecificità e genericità, ritenendo che l’unico motivo proposto non si confronti con la reale motivazione dell’ordinanza impugnata. I giudici hanno richiamato i principi consolidati in tema di giudizio di legittimità, ribadendo che la Cassazione non può rivalutare i fatti né reinterpretare le intercettazioni telefoniche, se non in caso di travisamento della prova.
Secondo la Corte, il Tribunale del Riesame ha fornito una motivazione autonoma e coerente, confermando la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Gli elementi posti a fondamento della misura cautelare sono stati: l’incontro tra Ciccone e i due esecutori materiali (La Torre Orazio Pio e Palena Raffaele) il giorno prima dell’attentato incendiario, le intercettazioni ambientali nelle quali lo stesso Ciccone descriveva di aver trasmesso alla vittima, Nicola La Torre, la richiesta estorsiva per conto di soggetti “forti e tosti”, la natura dell’attentato, con esplosione e incendio di mezzi e materiali presso la ditta amministrata dalla vittima, i rapporti stabili tra l’indagato e membri del clan mafioso, già riconosciuto come tale con sentenze definitive.
La Corte ha ritenuto correttamente integrata l’aggravante del metodo mafioso, evidenziando che ” l’agente si è comportato in modo idoneo a suscitare nella vittima la coartazione tipica delle organizzazioni criminali, evocando la forza intimidatrice dell’associazione”. La presenza dell’aggravante soggettiva dell’agevolazione mafiosa è stata ritenuta provata dalla consapevolezza dell’indagato circa l’appartenenza dei coautori al clan Li Bergolis e dalla finalizzazione dell’azione criminale al sostentamento della consorteria.
www.statoquotidiano.it è stato pubblicato il 2025-06-23 18:55:42 da Giuseppe de Filippo
0 Comments