Indennità discontinuità per lavoratori dello spettacolo 2024

Indennità discontinuità per lavoratori dello spettacolo 2024


[ad_1]

Dal 1° gennaio 2024 entrerà in vigore la nuova indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo.

Si tratta di un aiuto economico di circa 1.500 euro in media che andrà a sostituire l’ALAS, attualmente in vigore.

Lo scopo è sostenere economicamente i lavoratori dello spettacolo che, per la tipologia stessa del lavoro svolto, sono costretti ad alternare fasi di lavoro a periodi di inattività.

La misura è prevista dallo schema di Decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2023 che ha come oggetto il riordino e la revisione degli ammortizzatori sociali per i lavoratori del mondo dello spettacolo.

In questa guida vi spieghiamo come funziona, a chi spetta e come richiedere l’indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo.

COS’È L’INDENNITÀ DISCONTINUITÀ LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

La nuova indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo è un sostegno economico per tutelare tali categorie nei periodi di inattività o durante le fasi di studio e formazione.

Il bonus per i lavoratori dello spettacolo ha un valore medio di circa 1.500 euro e si rivolge a ben 21.000 operatori del comparto. Entrerà in vigore dal 1° gennaio 2024 quando verrà abrogato l’attuale ALAS (Indennità Disoccupazione Lavoratori Autonomi Spettacolo). Per ottenerla sarà necessario presentare domanda all’INPS.

Questa nuova indennità, che è di tipo strutturale, è stata istituita con il Decreto legislativo il cui schema-bozza è stato approvato dal Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2023, illustrato in questa nota stampa e definito “Riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l’introduzione di un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo“.

La misura dovrà essere valutata dalle Commissioni di Camera e Senato. Successivamente, il Decreto dovrà essere ancora approvato dal Governo, con eventuali modifiche, prima di entrare in vigore il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Noi, vi aggiorneremo.

Intanto, vediamo insieme a chi si rivolge la misura e come funziona.

A CHI SI RIVOLGE

Chi rientra tra i lavoratori dello spettacolo? La nuova indennità di discontinuità lavoratori dello spettacolo si rivolge a:

  • lavoratori discontinui dello spettacolo, autonomi, co.co.co. e subordinati a tempo determinato;

Tali lavoratori devono essere impiegati in attività connessa direttamente con la produzione e la realizzazione di spettacoli o in modo indiretto rispetto al campo dell’intrattenimento. Saranno quindi probabilmente coinvolti sia artisti, performer ed interpreti sia tutto lo staff tecnico che opera nel settore della musica, danza, teatro, spettacoli viaggianti, cinema, produzioni televisive, concerti. Le figure professionali sono molteplici, dai tecnici del suono ai cameraman, dalle maschere teatrali ai guardarobieri, dai montatori ai produttori.

Tutti i lavoratori interessati saranno individuati nel dettaglio con Decreto interministeriale (Lavoro – Cultura) che sarà emanato successivamente.

REQUISITI

L’indennità di discontinuità è riconosciuta, previa domanda, agli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

  • essere cittadino dell’Unione Europea;

  • essere residente in Italia da almeno un anno;

  • essere in possesso di un reddito ai fini dell’IRPEF non superiore a 25.000 euro, determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda;

  • aver maturato, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno 60 giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Ai fini del calcolo delle giornate non si computano le giornate eventualmente riconosciute a titolo di indennità di discontinuità, di indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e di indennità della nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) nel medesimo anno;

  • avere un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall’esercizio delle attività per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Ciò nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda;

  • non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista l’indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

  • non essere titolare di trattamento pensionistico.

COME FUNZIONA L’INDENNITÀ LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

L’indennità lavoratori dello spettacolo viene corrisposta in un’unica soluzione, previa domanda presentata dall’interessato all’INPS con riferimento ai requisiti maturati dal richiedente nell’anno precedente.

La misura è strutturale e permanente e ha le seguenti caratteristiche:

  • viene riconosciuta per un numero di giornate pari ad un terzo di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell’anno civile precedente la presentazione della domanda dell’indennità, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, nel limite della capienza di 312 giornate annue complessive. Ai fini della durata dell’indennità di discontinuità non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di altra prestazione di disoccupazione;

  • concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR;

  • viene corrisposta nella misura del 60% del valore calcolato tenendo conto della media delle retribuzioni imponibili in rapporto alle giornate oggetto di contribuzione.

Vediamo i dettagli su come si calcola.

COME SI CALCOLA L’INDENNITÀ LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

Ai lavoratori del mondo dello spettacolo destinatari della misura andranno in media, a decorrere dall’anno 2024, circa 1.500 euro.

L’indennità sarà erogata in un’unica soluzione e sarà calcolata nella misura del 60% del valore calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili relative all’anno solare precedente la presentazione della domanda.

L’importo giornaliero dell’indennità non potrà in ogni caso superare l’importo del minimale giornaliero contributivo stabilito annualmente dall’INPS, su cui vi aggiorneremo non appena usciranno i dettagli normativi.

Ora vediamo, in attesa di maggiori delucidazioni da parte dell’INPS, come si calcolano i contributi per i lavoratori dello spettacolo con la nuova indennità.

COME FUNZIONA IL CALCOLO CONTRIBUTI

A decorrere dal 1° gennaio 2024, ai lavoratori interessati che hanno diritto alla nuova indennità sono dovuti:

  • un contributo a carico del datore di lavoro o committente con aliquota pari all’1% dell’imponibile contributivo;

  • un contributo di solidarietà a carico dei lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, pari allo 0,50% della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo previsto per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo e stabilito annualmente.

La contribuzione confluirà presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.

Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i lavoratori subordinati dello spettacolo spetterà il contributo addizionale pari all’1,10% dell’imponibile previdenziale.

COME FUNZIONA LA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

La contribuzione figurativa da considerare per la nuova indennità di discontinuità è rapportata alla retribuzione entro un limite di retribuzione giornaliera pari a 1,4 volte l’importo massimo (che sarà definito annualmente dall’INPS).

Le giornate riconosciute sono accreditate figurativamente nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda presso il Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, fino a concorrenza del numero di giornate richieste ai fini del raggiungimento del requisito dell’annualità di contribuzione. Ciò, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 182, e comunque nei limiti dei periodi non coperti da contribuzione a qualsiasi altro titolo.

OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

I lavoratori percettori della nuova indennità di discontinuità, allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze finalizzate al reinserimento nel mercato del lavoro, devono partecipare a percorsi di formazione continua e di aggiornamento professionale nelle discipline dello spettacolo, anche mediante l’utilizzo delle risorse dei fondi paritetici interprofessionali.

Le iniziative possono essere finanziate, in tutto o in parte, nell’ambito delle programmazioni regionali delle misure di formazione e di politica attiva del lavoro o nell’ambito dei programmi nazionali, compreso il Programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL), di cui alla Missione 5, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

CUMULABILITÀ

L’indennità di discontinuità non è cumulabile, nell’anno di competenza e con riferimento alle medesime giornate, con:

  • le indennità di maternità, malattia, infortunio;

  • tutte le indennità di disoccupazione involontaria, anche in agricoltura, compresa DIS COLL o la prestazione NASpI erogata in forma anticipata e le prestazioni integrative di durata della NASpI;

  • le tutele previste in caso di sospensione del rapporto di lavoro;

  • le prestazioni di cassa integrazione salariale ordinaria e straordinaria anche in deroga;

  • le prestazioni di assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale e dei Fondi di solidarietà;

  • l’assegno ordinario di invalidità;

QUANDO ARRIVA LA NUOVA INDENNITÀ

La nuova indennità di discontinuità per lavoratori dello spettacolo arriva a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Prenderà il posto dell’indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS).

DISCIPLINA TRANSITORIA TRA ALAS E NUOVA INDENNITÀ

Il Governo, per meglio definire la misura, introduce anche un regime transitorio destinato a trovare applicazione agli eventi di cessazione involontaria intervenuti fino alla data del 31 dicembre 2023.

Si tratta, cioè di una disciplina transitoria per i lavoratori che abbiano maturato i requisiti nell’anno 2022 e presentino la domanda per ALAS entro il 15 dicembre 2023. Il Decreto legislativo prevede infatti, l’incumulabilità tra l’indennità di discontinuità e l’ALAS.

Se volete sapere come si calcola l’ALAS o come funziona l’ALAS, vi consigliamo di leggere la nostra guida dedicata.

LE RISORSE

La copertura finanziaria prevista per la nuova indennità per i lavoratori spettacolo è di:

  • 100 milioni di euro per il 2023;

  • 46 milioni di euro per il 2024;

  • 48 milioni di euro per il 2025;

  • 40 milioni di euro a decorrere dal 2026.

Come chiarito dal Ministero della cultura, tali cifre saranno incrementate da:

  • gli oneri contributivi a carico dei datori di lavoro pari all’1% dell’imponibile contributivo;

  • il contributo di solidarietà, a carico dei lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo pari allo 0,50% della retribuzione;

  • la revisione e il riordino degli ammortizzatori sociali e delle indennità. 

TESTO E ITER DECRETO INDENNITÀ LAVORATORI SPETTACOLO

La nuova indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo è stata istituita con il Decreto legislativo il cui schema-bozza (Pdf 198 Kb) è stato approvato dal Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2023, illustrato in questa nota stampa.

La misura dovrà essere valutata dalle Commissioni di Camera e Senato, prima di essere nuovamente approvata dal Governo. Solo dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo finale, poi, dal 1° gennaio 2024 il Decreto entrerà in vigore abrogando l’attuale ALAS (Indennità Disoccupazione Lavoratori Autonomi Spettacolo).

DICHIARAZIONI DEL MINISTRO GENNARO SANGIULIANO

Lo schema di decreto legislativo varato dal Consiglio dei Ministri ha un’importanza grandissima e rappresenta una norma di giustizia sociale da troppi anni attesa. Siamo riusciti, in tempi rapidissimi, a dare seguito alla nostra promessa di intervenire per tutelare una delle categorie più esposte e che da tempo reclamava un intervento. Abbiamo voluto occuparci delle tante lavoratrici e lavoratori dello spettacolo che non sono sui palchi, che non hanno visibilità, ma il cui lavoro oscuro è indispensabile e consente a questi momenti di cultura di realizzarsi.”

ALTRI APPROFONDIMENTI E AGGIORNAMENTI

A vostra disposizione la guida alla nuova domanda precompilata NASPIVi consigliamo anche il nostro articolo di approfondimento sulle istruzioni INPS per gli iscritti alla gestione separata. Da leggere anche la nostra guida su ALAS.

Per scoprire altri aiuti, agevolazioni e bonus per disoccupati, persone e famiglie puoi visitare questa pagina.

Per restare aggiornato su tutte le novità iscriviti alla nostra newsletter gratuita e al nostro canale Telegram.

di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.
Tutti gli annunci di lavoro pubblicati sono rivolti indistintamente a candidati di entrambi i sessi, nel pieno rispetto della Legge 903/1977.


Per restare aggiornato iscriviti alla nostra newsletter gratuita e al nostro Canale Telegram. Seguici su Google News cliccando su “segui”.



xx

[ad_2] Leggi tutto l’articolo Indennità discontinuità per lavoratori dello spettacolo 2024
www.ticonsiglio.com è stato pubblicato il 2023-08-31 08:50:38 da Valeria Cozzolino


0 Comments