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Roma. Con sentenza di recente pubblicazione, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da Matteo Li Bergolis, nato a Monte Sant’Angelo il 05.02.1973, detenuto in espiazione pena per reati connessi ad associazione mafiosa e traffico di stupefacenti, avverso l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma, che aveva confermato la proroga del regime di detenzione speciale ex art. 41-bis dell’ordinamento penitenziario.
La pronuncia in commento si inserisce nell’alveo di una consolidata giurisprudenza che attribuisce natura marcatamente preventiva al regime differenziato, destinato ai detenuti ritenuti ancora in grado di mantenere collegamenti con ambienti criminali di riferimento, malgrado lo stato detentivo.
Il contesto fattuale e il ricorso
Il Tribunale di Sorveglianza, con provvedimento del 14 novembre 2024, aveva respinto il reclamo presentato dal detenuto contro il decreto ministeriale del 4 dicembre 2023, con cui era stata disposta la proroga del regime differenziato. Tale decisione era stata motivata facendo leva su tre elementi principali:
il ruolo apicale ricoperto dal ricorrente nell’organizzazione mafiosa da lui stesso costituita insieme ai fratelli;
la perdurante operatività del sodalizio, come dimostrato da una recente ordinanza del GIP del Tribunale di Bari, emessa nel settembre 2024;
l’assenza di significativi segnali di ravvedimento o distacco dalle logiche criminali, desumibile anche da una infrazione disciplinare commessa nel 2023 e dai contenuti della relazione comportamentale che evidenziano una minimizzazione dei reati commessi.
Avverso tale ordinanza, il difensore di Li Bergolis aveva proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge e difetto di motivazione, in particolare sotto il profilo della valutazione della pericolosità del ricorrente e della capacità di mantenere contatti con il contesto criminale. Il ricorrente sosteneva, tra l’altro, che le comunicazioni sequestrate non lo riguardassero direttamente e che la relazione comportamentale evidenziasse anche aspetti positivi della condotta carceraria, come la partecipazione ad attività lavorative e i rapporti cordiali con il personale penitenziario.
La decisione della Suprema Corte
La Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, affermando che la decisione del Tribunale di Sorveglianza è congruamente motivata e conforme ai parametri normativi e giurisprudenziali vigenti.
In particolare, i giudici di legittimità hanno ribadito che, in sede di scrutinio dell’ordinanza ex art. 41-bis, è consentito ricorrere in Cassazione solo per violazione di legge, ai sensi del comma 2-sexies della medesima disposizione. Ne consegue che l’unico vizio sindacabile è l’assoluta carenza di motivazione, intesa come assenza grafica o strutturale della stessa, o come presenza di argomentazioni totalmente illogiche o sganciate dai dati fattuali.
Nel caso di specie, la motivazione del Tribunale è stata ritenuta compiuta e logicamente coerente, fondata su elementi concreti e attuali che attestano la persistenza del rischio di mantenimento dei contatti tra il detenuto e il contesto criminale mafioso di riferimento.
Finalità e natura del regime 41-bis
I giudici di legittimità hanno altresì richiamato la giurisprudenza nazionale e sovranazionale, tra cui la nota sentenza della Corte EDU nel caso Provenzano c. Italia (25 settembre 2018), nella quale si riconosce la natura essenzialmente preventiva e non punitiva del regime 41-bis.
Il regime differenziato, sottolinea la Corte, ha l’obiettivo di impedire che detenuti in posizione apicale in organizzazioni mafiose possano ancora esercitare, anche indirettamente, un’influenza sull’esterno, mantenendo relazioni o esercitando funzioni direttive.
Il principio affermato, condiviso anche dalla Corte EDU, è che non è necessaria una prova del perdurante contributo operativo del detenuto all’attività dell’organizzazione criminale, ma è sufficiente che vi siano elementi oggettivi e attuali da cui possa ragionevolmente presumersi la capacità del soggetto di mantenere contatti con il gruppo mafioso, in ipotesi di rientro nel regime ordinario.
www.statoquotidiano.it è stato pubblicato il 2025-05-18 11:09:11 da Giuseppe de Filippo
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