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Bari. “ritenuto opportuno ai fini della decisione di merito – in ragione della natura economica delle pretese fatte valere dal Comune e contrastate dalla Società ricorrente – che, nelle more, entrambe le parti riassumano le proprie rivendicazioni in apposita documentata distinta, dalla quale emergano con evidenza i punti di contrasto, in specie in relazione agli effettivi versamenti eseguiti e alle relative imputazioni ai titoli edilizi rilasciati“.
Con recente ordinanza, il TAR per la Puglia (Sezione Prima) ha respinto il ricorso proposto da Folaghe S.r.l., contro il Comune di Manfredonia, per l’annullamento – previa sospensione dell’efficacia, e/o la dichiarazione di inefficacia, previa sospensione della sua esecutività: dell’atto di ingiunzione di pagamento esecutivo n. 4227 del 30.1.2020, notificato il 3.2.2020, con cui il Comune di Manfredonia ha chiesto il pagamento di € 378.301,78, oltre interessi legali per € 2.565,41 e spese di notifica per € 6,80, per un totale di € 380.866,41, per l’asserito mancato esatto pagamento di quanto dovuto a titolo di contributo di concessione, oneri di urbanizzazioni secondarie, costo di costruzione e conguaglio (con sanzioni ed interessi), relativi al permesso di costruire n. 232 del 24.10.2003, e con domanda riconvenzionale, in esecuzione della Sentenza n.297/2023 emessa il 31.1.2023 dal Tribunale di Foggia, II Sezione Civile, nel giudizio R.G. n. 5072/2020, e non notificata, nella quale è stata declinata la giurisidizione ordinaria in favore di quella del G.A..
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www.statoquotidiano.it è stato pubblicato il 2024-02-01 19:51:01 da Redazione
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