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Roma. “(..) i giudici di merito hanno inappuntabilmente chiarito che le spese sostenute per la realizzazione dell’abitazione familiare in contrada Garzia, l’alto
livello delle finiture, gli arredi di lusso e gli impianti tecnologici evoluti, i beni voluttuari, rimandano a una famiglia che viveva nell’agio e che poteva contare su
cospicui proventi che, dunque, il proposto realizzava con la quotidiana dedizione ai traffici di stupefacenti, posti in essere anche in contesto organizzato“.
Con sentenza di recente pubblicazione (13 dicembre 2023), la Corte di Cassazione di Roma ha dichiarato “inammissibili i ricorsi proposti da Pacillo Alexander Thomas nato a Manfredonia il 29/12/1986” e (…) “contro l’ordinanza del 20/10/2022 della Corte d’Appello di Bari” che, con il citato provvedimento, “ha confermato, nei riguardi di Alexander Thomas Pacillo e della sua convivente more uxorio (…) la misura patrimoniale della confisca del compendio patrimoniale a quest’ultima intestato e reputato riconducibile al proposto, costituito da un terreno ubicato alla contrada Garzia, nel Comune di Manfredonia, con immobile sovrastante nonché altro immobile, nel medesimo Comune (…)”.
“Il proposto è iscrivibile, secondo i giudici del merito, nelle categorie criminologiche tipizzate dagli artt. 1 e 4 digs. n. 159 del 2011, giudicate astrattamente compatibili con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo (CEDU), a patto che il relativo giudizio, in uno con il rilievo dell’attualità
di pericolosità sociale, sia fondato su precisi elementi di fatto e non su illazioni o congetture”.
“Segnatamente, si sono evidenziati profili di pericolosità generica (…), quale soggetto indiziato del delitto di cui all’art. 74 d.P.R n. 309/90“.
“Ribadite le considerazioni svolte dal Tribunale in punto di pericolosità, la Corte evidenziava altresì la acclarata significativa sproporzione – calcolata sulla base dei
flussi finanziari e sulla scorta degli indici Istat – tra gli acquisti e le disponibilità finanziarie del nucleo familiare del proposto, che risultava non aver presentato
dichiarazione dei redditi, tranne che per il 2010 e 2012 (relativamente a minimi importi per retribuzioni di lavoro in carcere) e che non è risultato intestatario di
immobili”.
“Il giudice di appello si faceva carico di disattendere la doglianza difensiva secondo la quale il provvedimento di confisca si fonderebbe su una motivazione
apparente, siccome riproduttiva delle stesse argomentazioni svolte nel decreto di sequestro, richiamando – sia pure per sintesi – l’articolata motivazione (…) invece spesa dal Tribunale per l’inquadramento del proposto quale soggetto pericoloso sotto più profili, dando ampio conto delle imputazioni elevate nei suoi riguardi e delle motivazioni dei provvedimenti giurisdizionali che l’hanno interessato”.
“Era, poi, superata anche la censura, con la quale la difesa aveva lamentato la mancata estensione dell’attività d’indagine patrimoniale alle famiglie di Pacillo e
(…). Rilevava in proposito come, in mancanza di qualsiasi allegazione da parte del proposto, ovvero della terza interessata, dell’esistenza di atti di donazione delle
somme di denaro utilizzate per gli acquisiti, detta indagine avrebbe avuto natura meramente esplorativa”.
“Infine, quanto alla lamentata errata stima, per eccesso, dell’immobile di contrada Garzia, la Corte di appello, richiamando ancora una volta la dettagliata
motivazione del Tribunale, l’ha ritenuta in netto contrasto con le risultanze della perizia all’uopo disposta”. “Ciò che imponeva la conferma del provvedimento ablativo della confisca”.
Da qui il ricorso per cassazione proposto da Alexander Thomas Pacillo e la terza interessata (…), con un unico ricorso con il quale deducono due, comuni motivi.
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, con sentenza pubblicata lo scorso 13 dicembre 2023.
www.statoquotidiano.it è stato pubblicato il 2024-01-02 18:04:27 da Giuseppe de Filippo
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