Offerte di lavoro e compatibilità con Assegno di inclusione

Offerte di lavoro e compatibilità con Assegno di inclusione


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Quando vi è compatibilità tra offerte di lavoro e Assegno di inclusione? In quali casi l’ADI e il reddito da lavoro (o altro reddito) percepito sono compatibili? Quali sono le caratteristiche e la differenza con le offerte di lavoro “congrue”?

I componenti “occupabili” dei nuclei familiari che percepiscono l’Assegno di inclusione (ADI) possono continuare a ricevere il sussidio se vengono rispettati dei criteri di compatibilità tra il beneficio economico e gli altri redditi percepiti. Diverso è invece il caso in cui ai percettori ADI viene fatta presentata una proposta di lavoro “congrua” (ossia se rispetta determinati criteri), per continuare a ricevere il sussidio.

In questa guida vi spieghiamo quali sono le caratteristiche dell’offerta di lavoro considerata “congrua”, nonché quali sono i criteri di compatibilità tra ADI e il reddito da lavoro (o altro reddito) già percepito dai beneficiari dell’Assegno di inclusione.

QUANDO LAVORO E ASSEGNO DI INCLUSIONE SONO COMPATIBILI

In determinati casi, un impiego o un’offerta di lavoro possono essere compatibili con il diritto a ricevere l’Assegno di inclusione, ovvero la misura che prenderà il posto del Reddito di Cittadinanza dal 2024. A stabilirlo è il Decreto lavoro convertito in Legge ossia il Decreto 4 maggio 2023, n. 48.

In linea generale, l’articolo 9, comma 2 del Decreto prevede la sospensione d’ufficio dell’Assegno di inclusione per la durata del rapporto di lavoro. Il sussidio, cioè, viene sospeso se il beneficiario riceve (e accetta) l’offerta per un rapporto di lavoro avente durata compresa almeno tra 1 e 6 mesi. Ciò, fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 5 del Decreto in termini di compatibilità tra il beneficio economico e il reddito da lavoro percepito. Ossia, in caso di redditi di lavoro, l’assegno non sarà sospeso ma sarà cumulabile fino a 3000 euro annui. Tali redditi però, andranno comunicati all’INPS. Infatti, la norma stabilisce che l’Assegno di inclusione (ADI) ha specifiche compatibilità con:

  • lo svolgimento di un’attività di lavoro, rispettivamente autonomo e dipendente;

  • la percezione di altri redditi (ad esempio pensione o altre indennità come NASPI o DIS COLL).

Con riferimento all’attività d’impresa o al lavoro autonomo, tuttavia, l’INPS nel suo focus sul dl lavoro ha specificato che, se svolta da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, l’attività stessa deve essere comunicata all’INPS entro il giorno antecedente all’inizio della stessa. Il reddito sarà individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività. Lo stesso dovrà essere comunicato all’INPS entro il 15° giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell’anno.

I’Istituto, inoltre, attribuisce ai beneficiari dell’ADI che avviano un’attività – autonoma, di impresa individuale o una società cooperativa – entro i primi 12 mesi di fruizione del beneficio, in un’unica soluzione, un beneficio addizionale pari a 6 mensilità dell’ADI, nei limiti di 500 euro mensili. A tal fine, però, rimanda a un apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, da adottarsi di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con quello delle Imprese e del Made in ltaly, la definizione delle modalità di richiesta e di erogazione. Su ci vi aggiorneremo. 

Inoltre, il testo stabilisce anche le eventuali rideterminazioni del beneficio a seguito della variazione delle condizioni occupazionali. Scopriamo i dettagli.

1) COMPATIBILITÀ ADI CON LAVORO DIPENDENTE

Il Decreto lavoro convertito in Legge prevede specifiche compatibilità dell’ADI con i redditi da lavoro dipendente. In primis, il testo stabilisce che nel caso di accettazione di offerte di lavoro anche di durata inferiore a un mese, la cumulabilità con l’ADI è riconosciuta entro il limite massimo annuo di 3.000 euro lordi annui.

Nello specifico,  caso di avvio di un’attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione del beneficio:

  • il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico ma entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui. Il testo specifica, al riguardo che i percettori devono fare comunicazione all’INPS soltanto dei redditi che eccedono questo limite massimo;

  • il reddito da lavoro eccedente la soglia di 3.000 euro lordi annui concorre alla determinazione del beneficio economico, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione fino a quando il maggior reddito non è recepito nell’ISEE per l’intera annualità.

Il Decreto chiarisce anche che:

  • l’avvio dell’attività di lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie;

  • il reddito derivante dall’attività deve essere, comunque, comunicato dal lavoratore all’INPS entro 30 giorni dall’avvio della medesima, secondo modalità che saranno definite dall’Istituto (su cui vi aggiorneremo), che mette l’informazione a disposizione del sistema informativo SIISL;

  • qualora sia decorso il termine di 30 giorni dall’avvio della attività – come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie – senza che il lavoratore abbia reso la comunicazione, la norma prevede la sospensione dell’erogazione dell’ADI fino all’ottemperanza di questo obbligo. Ma, comunque, non oltre 3 mesi dall’avvio dell’attività. Trascorsi i 3 mesi senza alcuna comunicazione, il Decreto stabilisce la decadenza del beneficio.

2) COMPATIBILITÀ ADI CON LAVORO AUTONOMO

Nel caso di avvio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo (sia in forma individuale, sia di partecipazione) da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione dell’Assegno di inclusione, le regole sono chiare:

  • l’interessato deve comunicare l’avvio dell’attività all’INPS entro il giorno antecedente il suo inizio. L’INPS definirà le modalità (su cui vi aggiorneremo) e informerà il SIISL. Se l’interessato non effettua la comunicazione, scatta la decadenza dell’ADI;

  • il reddito per l’attività d’impresa o di lavoro autonomo sarà individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività. Tale reddito deve essere comunicato entro il 15° giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell’anno.

3) INCENTIVO AUTOIMPRENDITORIALITÀ

A titolo di incentivo, il beneficiario che avvia un’attività d’impresa o un lavoro autonomo fruisce senza variazioni dell’Assegno di Inclusione (ADI) per le 2 mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata complessiva del beneficio. Il beneficio, a questo punto:

  • è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente;

  • concorre per la parte eccedente il limite di 3.000 euro lordi annui all’assegnazione o decadenza del beneficio.

4) COMPATIBILITÀ CON ALTRI REDDITI

Il Decreto lavoro 2023 convertito in legge prevede anche delle specifiche regole di compatibilità tra Assegno di inclusione e altri redditi. Ovvero in caso di:

  • partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro che prevedano indennità o benefici di partecipazione (comunque denominati), la cumulabilità con il beneficio è riconosciuta entro il limite massimo annuo di 3.000 euro lordi;

  • trattamenti pensionistici intervenuti nel corso dell’erogazione dell’Assegno di Inclusione (ADI), la situazione reddituale degli interessati è corrispondentemente aggiornata ai fini della determinazione del reddito familiare;

  • godimento di ogni strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria (come, ad esempio, NASPI e DIS COLL) l’Assegno di Inclusione (ADI) è compatibile con gli emolumenti percepiti, rivelati secondo quanto previsto dalla disciplina dell’ISEE.

CHI SONO GLI “OCCUPABILI” DELL’ADI

Gli “occupabili” dell’ADI sono i componenti del nucleo familiare beneficiario della misura, di età compresa tra 18 e 59 anni, attivabili al lavoro. Ovvero, quelli che non rientrano nella categoria dei “fragili” e che, se vogliono continuare a percepire il sussidio, sono tenuti ad accettare le offerte di lavoro considerate “congrue”. Ricordiamo che l’Assegno di Inclusione (ADI) è una misura di sostegno economico, di contrasto alla povertà e di inclusione sociale che sarà attiva dal 1° gennaio 2024. Tale indennità spetta, a richiesta, ai nuclei familiari al cui interno vi sia almeno (o al contempo):



  • una persona con almeno 60 anni di età.

Il Decreto lavoro convertito in Legge specifica che l’ADI sarà destinato anche ai componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla Pubblica Amministrazione.

Però, la norma prevede che i componenti del nucleo familiare beneficiario che, invece, possono lavorare, vengano inviati ai centri per l’impiego per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato. Il patto di servizio obbligatorio che vi spieghiamo in questo focus, serve a trovare un lavoro a queste persone. In sostanza, il componente del nucleo familiare beneficiario dell’Assegno di inclusione che risulta attivabile al lavoro è tenuto ad accettare un’offerta di lavoro che risulti “adeguata” se vuole continuare a percepire l’assegno.

Inoltre, a titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni dell’ADI per le 2 mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata complessiva della prestazione. La condizione occupazionale, successivamente, deve essere aggiornata ogni trimestre.

Vediamo quali sono le caratteristiche delle offerte di lavoro “congrue”, ovvero quelle che gli “occupabili” dei nuclei familiari percettori di ADI devono accettare per mantenere il diritto al sussidio.

ASSEGNO DI INCLUSIONE E OFFERTA DI LAVORO ADEGUATA

Per gli “occupabili” un’offerta di lavoro è adeguata (o congrua) se:

  • è a tempo pieno o parziale, non inferiore al 60% dell’orario a tempo pieno;

  • prevede una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi.

Inoltre, deve presentare, alternativamente, le seguenti caratteristiche:

  • rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In tal caso può essere proposta su tutto il territorio italiano. Se l’interessato non accetta, l’intero nucleo familiare perderà il beneficio;

  • contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione. In tal caso, il testo specifica che l’offerta è congrua se rientra in una distanza massima di 80 Km rispetto al domicilio dell’interessato.

Il Decreto lavoro convertito in Legge poi, in caso di nuclei familiari con figli under 14, prevede che:

  • l’obbligo di accettare il contratto (anche a tempo indeterminato) scatta solo entro una distanza dal luogo di impiego di 80 Km o entro un limite temporale di 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico. Ciò a differenza della formulazione iniziale del Decreto lavoro 2023, che prevedeva invece, che un contratto a tempo indeterminato andava accettato in tutto il territorio nazionale per mantenere il diritto all’ADI;

  • per quanto riguarda il solo lavoro a tempo determinato (anche in somministrazione), l’obbligo di accettare il contratto vale non solo nel limite degli 80 Km ma anche per quello orario di 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.

L’Assegno di inclusione decade se “l’occupabile” non accetta l’offerta di lavoro congrua (o adeguata) che gli viene proposta. Se volete conoscere tutti i dettagli sulla decadenza o su come funziona l’ADI, vi consigliamo di leggere la nostra guida dedicata. Per maggiori dettagli su quali sono le modifiche all’ADI previste dal Decreto lavoro divenuto legge, vi consigliamo di leggere questo focus.

Come specificato inoltre dal focus INPS sul decreto lavoro convertito in legge, Se l’offerta di lavoro riguarda un rapporto di lavoro di durata compresa tra 1 e 6 mesi, l’ADI è sospeso d’ufficio per la durata del rapporto, ed al termine del rapporto l’erogazione riprende per il periodo residuo di fruizione. Cosa comporta questo provvedimento ve lo spieghiamo nella nostra guida su sospensione, revoca e decadenza dell’Assegno di inclusione.

COSA ACCADE QUANDO TERMINA IL RAPPORTO DI LAVORO

La norma stabilisce, infine, che, una volta concluso il rapporto di lavoro, il beneficio continua a essere erogato per il periodo rimanente di fruizione. Ricordiamo che l’ADI può essere fruito per un massimo di 18 mesi e possibili rinnovi per ulteriori 12 mesi, sempre con 1 mese di stop. Quanto è stato percepito, specifichiamo, non si computa, ai fini della determinazione del reddito per il mantenimento del beneficio.

LA GUIDA ALL’ASSEGNO DI INCLUSIONE (ADI)

Mettiamo a vostra disposizione la guida dedicata all’Assegno di inclusione in cui spieghiamo cos’è l’ADI, come funziona, a chi spetta e tutte le regole che lo disciplinano. L’articolo è in continuo aggiornamento.

RIFERIMENTI NORMATIVI

  • Decreto 4 maggio 2023, n. 48 (Pdf 296 Kb), il cosiddetto Decreto lavoro 2023 del Governo Meloni che ha istituito la misura ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.103 del 4-5-2023.
  • Testo emendato del Decreto Lavoro convertito in Legge approvato dal Senato in data 22 giugno 2023. Il testo emendato dovrà passare al vaglio della Camera dei Deputati e diventerà Legge con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale su cui vi aggiorneremo.

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Per scoprire altri bonus e agevolazioni disponibili per famiglie e lavoratori è possibile visitare la sezione dedicata agli aiuti alle persone.

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di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.

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www.ticonsiglio.com è stato pubblicato il 2023-08-18 08:20:22 da Valeria Cozzolino


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