Operaio accusa banca di usura e perde abitazione, no Tar a fondi – Notizie

Operaio accusa banca di usura e perde abitazione, no Tar a fondi – Notizie


[ad_1]

Una sentenza del Tar della Liguria
ha bocciato il ricorso di un operaio che aveva denunciato un
istituto di credito per “interessi da usura” su un mutuo
ipotecario. Il ricorso era stato è presentato contro Viminale,
Prefettura di Genova, Commissario straordinario del Governo per
il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura e
Comitato di solidarietà, dopo che era stata respinta la sua
richiesta di concessione di un mutuo. L’operaio sosteneva di
avere diritto ad un finanziamento di 145mila euro a carico del
Fondo di solidarietà per i morti dell’usura, perché un
istituto creditizio, in forza di un contratto di mutuo
ipotecario stipulato nel 2005, gli avrebbe applicato interessi
superiori al tasso-soglia.

   
L’uomo nel ricorso aveva sottolineato che, a seguito del
mancato pagamento delle rate, nel 2014 l’istituto di credito
aveva promosso una procedura esecutiva, nella quale la sua abitazione
è stata pignorata e venduta all’asta. L’operaio si era rivolto
al Tar sostenendo che la normativa “accorderebbe la sovvenzione
a chiunque, soggetto passivo di un negozio usurario, abbia
subito danno ad un bene di sua proprietà”. Il Tar ha dato
ragione al Viminale, confermando gli atti del Commissario
anti-usura, “per difetto del requisito soggettivo” poiché “il
richiedente non esercita un’attività imprenditoriale o comunque
economica, ma svolge un lavoro dipendente”. Il ricorrente aveva
fatto riferimento alle leggi per la concessione di mutui
gratuiti ai soggetti passivi del reato di usura. Ma la legge, ha
evidenziato il Tar, limita i benefici a chi ” esercita attività
imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica,
ovvero una libera arte o professione”, oppure “in favore
dell’imprenditore dichiarato fallito”. “La limitazione
soggettiva della platea dei beneficiari è coerente con lo scopo
del finanziamento finalizzato ad aiutare la vittima di usura
esercente un’attività economica a rientrare nei circuiti “sani”
– spiega la sentenza del Tar – La normativa invocata dal
ricorrente riguarda la differente elargizione a fondo perduto
per i morti di richieste estorsive e, pertanto, non risulta
applicabile al caso in esame”.

   

Riproduzione riservata © Copyright ANSA

[ad_2]
Source link


0 Comments