Otto per mille dell’IRPEF: le novità normative


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Con Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2024, n. 213, sono state introdotte modifiche alla procedura per la selezione e la gestione dei progetti finanziati a valere sulla quota IRPEF otto per mille devoluta alla diretta gestione statale.

Le principali modifiche di interesse per i beneficiari sono di seguito elencate.

  1. Nuova tipologia di interventi: è stata introdotta una categoria specifica per le dipendenze patologiche.
  2. Domanda unica annuale: ogni ente potrà presentare una sola domanda di contributo all’anno. I progetti di importo superiore a 500.000 euro dovranno essere organizzati per lotti funzionali e funzionanti.
  3. Modulistica online: è obbligatorio utilizzare i moduli online e inserire i dati nella piattaforma dedicata entro 3 mesi dalla richiesta.
  4. Requisiti per i beneficiari:
    • devono essere in regola con il pagamento di imposte, tasse, assicurazioni sociali e, se previsto, con l’applicazione dei contratti collettivi nazionali;
    • non devono aver subito, negli ultimi cinque anni, la revoca totale o parziale della destinazione dell’otto per mille;
    • devono operare in base a uno Statuto che includa espressamente tra gli scopi istituzionali gli interventi previsti dal Regolamento e documentare un’attività nel settore per un importo pari al contributo richiesto negli ultimi tre anni;
    • è necessario nominare un responsabile tecnico qualificato per la gestione dell’intervento;
    • devono dimostrare di avere la capacità finanziaria, come attestato da un istituto bancario;
    • devono avere al massimo due interventi in corso;
    • devono essere in regola con la restituzione di eventuali contributi ricevuti in seguito a revoche, decadenze, risparmi di spesa o rinunce.
  5. Relazioni e tempi
    • È obbligatorio presentare relazioni semestrali; in caso contrario, le successive istanze non saranno esaminate.
    • Tempi per le varie fasi:
      • 3 mesi per inviare l’accettazione del finanziamento.
      • 12 mesi dalla data di accredito della prima quota per avviare le attività.
      • 3 mesi dal termine dei lavori per presentare la relazione finale.
      • 20 giorni per restituire eventuali somme non dovute.
  6. Gestione delle varianti e proroghe
    • è possibile apportare al progetto al massimo due varianti;
    • le proroghe sono limitate a un numero massimo di due, per un tempo totale non superiore a 12 mesi;
    • la richiesta di utilizzo dei risparmi di spesa deve essere presentata contestualmente alla relazione finale
       



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www.governo.it è stato pubblicato il 2025-02-12 14:52:33 da Redazione


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