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L’Assegno sociale 2023, l’ex pensione sociale, è una prestazione economica di natura assistenziale erogata dall’INPS alle persone più bisognose.
È una misura dedicata ai cittadini italiani, comunitari o extracomunitari residenti in Italia che hanno un reddito al di sotto delle soglie stabilite annualmente dalla Legge. Dal 7 settembre 2023 l’INPS ha lanciato una procedura semplificata per le domande per l’assegno sociale.
In questa guida vi spieghiamo in modo chiaro e dettagliato quali sono i requisiti per ottenere la misura INPS 2023, che cos’è l’assegno sociale e a chi spetta.
COS’È L’ASSEGNO SOCIALE 2023
L’Assegno sociale è un contributo economico, pari a 503,27 euro per il 2023, di natura assistenziale erogato dall’INPS per 13 mensilità a tutti coloro che si trovano in condizioni economiche disagiate.
L’Assegno sociale INPS viene dato a cittadini italiani o stranieri residenti in Italia, con almeno 67 anni di età, in possesso di specifici requisiti di reddito.
Dal punto di vista della disciplina normativa, questa misura è stata introdotta con la Legge 335 del 8 agosto 1995 chiamata anche “riforma Dini” ed ha sostituito, a partire dal 1° gennaio 1996, la pensione sociale.
Successivamente è stata modificata a più riprese fino al Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 che è intervenuto sui requisiti di accesso, come chiariscono la Circolare n° 131 del 12-12-2022 e il Messaggio INPS n. 1268 del 03-04-2023. Il Messaggio n. 2003 del 30-05-2023, infine, prevede una nuova procedura semplificata di invio domanda.
Ma vediamo più nel dettaglio, a chi spetta, i requisiti reddituali, come funziona questo sussidio e ogni altra informazione utile.
A CHI SPETTA
Chi ha diritto di assegno sociale? A decorrere dal 1° gennaio 2019 secondo quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2018 e chiarito nella Circolare n° 131 del 12-12-2022 e nel Messaggio numero 1268 del 03-04-2023, per ottenere l’assegno sociale, tutti i cittadini italiani e stranieri devono soddisfare i seguenti requisiti:
- avere compiuto 67 anni di età;
- essere in uno stato di bisogno economico;
- essere cittadini dell’Unione europea e cittadini extracomunitari loro familiari;
- essere in possesso dei requisiti reddituali previsti per l’anno solare di riferimento (per il 2023 sono quelli presunti nel 2023). L’assegno è infatti erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell’anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti; più avanti indichiamo tutti i dettagli sui requisiti di reddito;
- essere cittadini della Repubblica di San Marino;
- essere cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria e rispettivi coniugi ricongiunti oppure essere cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo;
- essere cittadini svizzeri e dello Spazio Economico Europeo;
- avere residenza effettiva in Italia da almeno 10 anni (requisito dei 10 anni di soggiorno legale e continuativo in Italia).
CHIARIMENTI REQUISITI DI RESIDENZA
Come chiarito nella Circolare n° 131 del 12-12-2022, su parere conforme del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, per individuare i criteri utili alla verifica del requisito del soggiorno continuativo di 10 anni nel territorio dello Stato italiano, si applica quanto previsto nel “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Cioè, le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo quando:
- sono inferiori a 6 mesi consecutivi;
- non superano complessivamente 10 mesi in un quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi.
Ne consegue che, il soggiorno continuativo si interrompe nel caso in cui le assenze siano superiori a 6 mesi per un quinquennio dei 10 anni previsti per legge.
Per la verifica del requisito di 10 anni il calcolo va fatto dalla prima data di ingresso nel territorio nazionale, indipendentemente dalla nazionalità del richiedente. Il requisito è autocertificabile e l’INPS garantirà i controlli secondo i dettami del Messaggio numero 1268 del 03-04-2023.
REQUISITI REDDITUALI
Per avere accesso al beneficio tali cittadini devono percepire un reddito al di sotto delle soglie stabilite annualmente dalla Legge. Secondo l’aumento del +1.9% dovuto alla perequazione stabilito dal Dm 10 novembre 2022 e riportata nella Circolare INPS n.135 del 22 dicembre 2022 per il 2023 i limiti reddituali sono:
- 6.542,51 euro di reddito personale;
- 13.085,02 euro di reddito coniugale.
Ciò significa che possono accedere all’assegno sociale nel 2023 coloro che non sono sposati e hanno un reddito inferiore a 6.542,51 euro e coloro che sono sposati e hanno un reddito familiare inferiore a 13.085,02 euro.
COME FUNZIONA L’ASSEGNO SOCIALE INPS 2023
L’Assegno sociale INPS 2023 viene erogato su domanda ai beneficiari e secondo i limiti stabiliti dalla Legge. Il pagamento dell’assegno inizia dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Il beneficio ha carattere provvisorio.
La verifica del possesso dei requisiti socioeconomici e della effettiva residenza avviene annualmente, tant’è che si può perdere il beneficio nel caso, per esempio, la situazione reddituale dell’interessato cambi nel frattempo. La prestazione ha natura assistenziale e non è esportabile e non può quindi essere riconosciuta se il titolare della prestazione risiede all’estero. Il beneficio economico, infine, non è reversibile ai familiari superstiti.
QUANDO PRESENTARE DOMANDA
La domanda per l’assegno sociale può essere inoltrata solo a partire dal mese in cui si perfeziona il requisito anagrafico dell’età previsto dalla legge (attualmente fissato al 67° anno di età). Infatti, non è consentita la presentazione della domanda prima di tale mese.
COME FARE DOMANDA SEMPLIFICATA PER L’ASSEGNO SOCIALE
La domanda per l’assegno sociale deve essere presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato in questa pagina accedendo all’area riservata nella sezione “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per persone a basso reddito” > “Assegno sociale”.
Come annunciato con il Messaggio n. 2003 del 30-05-2023, per richiedere l’assegno sociale (categoria 078), ossia escluso l’assegno sociale sostitutivo (categoria 044), è stata attivata una nuova procedura semplificata. L’INPS ha rilanciato il servizio dal 7 settembre 2023, per ora disponibile solo per i cittadini, in attesa dell’attivazione anche per Patronati e intermediari. La nuova procedura semplificata permette un invio più veloce della domanda poiché una volta inserito il proprio codice fiscale, il sistema compilerà in modo automatico i dati di cittadinanza, residenza e trattamenti erogati dall’#NPS.
Con tale sistema, il richiedente l’assegno sociale può accedere al servizio relativo alternativamente tramite:
- la Carta Nazionale dei Servizi.
In alternativa, chi non è in grado di procedere in autonomia all’invio delle domanda online può chiedere supporto agli operatori INPS chiamando il Contact Center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile. Saranno gli stessi operatori a presentare la domanda per nome e per conto dell’interessato.
COME COMPILARE LA DOMANDA
Nel caso in cui si decida di procedere in autonomia, ecco i passaggi da seguire per l’invio della domanda online sul sito INPS, con la nuova procedura semplificata:
- una volta selezionato il “profilo cittadino” e completata l’autenticazione con la propria identità digitale, l’interessato può scegliere se consultare una dichiarazione già presentata o compilare una nuova domanda;
- i dati necessari da inserire sono quelli che attestano la cittadinanza, la residenza e le informazioni sui trattamenti erogati dall’INPS. Tali dati possono essere accettati o modificati dall’interessato, fatta eccezione per i trattamenti erogati dall’INPS, per i quali è inserito automaticamente il valore risultante dalle banche dati dell’Istituto.
Tuttavia, al fine di favorire l’automazione della liquidazione, la nuova domanda di assegno sociale prevede l’inserimento obbligatorio delle informazioni di seguito riportate:
- stato civile “separata/o” ovvero “divorziata/o”. Devono essere indicati gli estremi della sentenza di separazione o divorzio, ovvero del Decreto di omologazione della separazione consensuale/modifica delle condizioni della separazione (Organo giudiziario emanante, relativa sezione, data di deposito in cancelleria e numero), qualora il provvedimento giudiziario non sia stato allegato alla domanda su iniziativa del richiedente. Nell’ipotesi di accordo di separazione, divorzio oppure di modifica delle condizioni di separazione o divorzio innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile, devono essere riportati i relativi estremi (Comune, data e numero di protocollo);
- cittadini extracomunitari. In attesa dell’entrata in vigore dell’articolo 17, commi 4-bis e 4-ter, del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35, che prevede la autocertificazione riguardante Stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani in materia di immigrazione, il richiedente dovrà allegare il titolo di soggiorno di cui è in possesso.
È possibile inserire anche altri documenti e informazioni. Come, ad esempio:
- quelle che certificano il requisito del soggiorno legale e continuativo per almeno 10 anni nel territorio dello Stato. L’utente può, cioè, allegare informazioni che giustificano la sua eventuale presenza all’estero;
- la documentazione relativa alle informazioni di tipo reddituale non autocertificabili, da inserire nella pagina relativa alla compilazione dei dati reddituali.
COME FUNZIONA LA VERIFICA DEI DATI
La procedura semplificata prevede un unico modello sia per la domanda che per l’istruttoria, con un workflow ottimizzato nella fase di verifica.
In particolare, l’inserimento da parte dell’istante dei propri dati anagrafici e reddituali e l’automazione della verifica degli stessi ridurranno sensibilmente i tempi di istruttoria e di liquidazione.
L’IMPORTO DELL’ASSEGNO SOCIALE 2023
Qual è l’importo dell’assegno sociale nel 2023? A quanto ammonta l’assegno sociale? L’Assegno sociale INPS, nella sua misura piena, ammonta a 503,27 euro al mese per il 2023 e viene erogato per 13 mensilità, in base alla perequazione delle prestazioni economiche assistenziali stabilite dal Dm 10 novembre 2022.
Vi sono però delle differenze nell’erogazione:
- il beneficio spetta in misura intera a tutti i disoccupati non coniugati con reddito personale pari a zero e ai disoccupati coniugati con reddito familiare pari a zero;
- l’importo viene ridotto in base al reddito del richiedente o del nucleo familiare quando i redditi ci sono ma risultano comunque inferiori al limite reddituale annuo (nel 2023 6.542,51 euro per le persone sole e 13.085,02 euro per i coniugati). In questo caso l’importo dell’assegno si può facilmente calcolare sottraendo dalla soglia limite personale o familiare il reddito percepito dividendo il risultato per 13 mensilità.
Infine, si precisa che l’Assegno sociale non è soggetto alle trattenute IRPEF.
ESEMPI
Facciamo degli esempi: ipotizziamo che una persona non coniugata abbia un reddito annuo di 3.000 euro all’anno: l’importo dell’assegno sociale sarà pari a 272,46 euro ovvero a 6.542,51 – 3.000 euro/13.
Allo stesso modo, supponiamo che una persona coniugata, sommando quindi i redditi del coniuge, abbia un reddito pari a 8.000 euro all’anno: l’importo del suo assegno sociale sarà pari a 389 euro, ovvero 13.085,02 – 8.000 euro / 13 mensilità.
PERCHE’ L’IMPORTO CAMBIA OGNI ANNO
Nel 2022 l’Assegno sociale INPS, nella sua misura definitiva, ammontava a 469,03 euro al mese, erogato per 13 mensilità.
L’importo viene reso noto con una circolare INPS alla fine di ogni anno – nel 2023 dalla n.135/2022 – e stabilito annualmente da un Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che, a sua volta, tiene conto degli incrementi dell’indice annuo dei prezzi al consumo accertati dall’ISTAT (si parla, in questo caso, di “perequazione”, ossia di adeguamento annuale dei trattamenti assistenziali e previdenziali al costo della vita).
Più precisamente, viene stabilito il valore “definitivo” per l’anno in corso, in base all’inflazione effettivamente registrata, e l’importo “provvisorio” per l’anno futuro, in base all’inflazione prevista.
Ecco perché, insieme all’importo definitivo del 2022, l’importo provvisorio dell’Assegno sociale per il 2023 – “provvisorio” perché stabilito in base alle previsioni dell’inflazione per il 2023 – è di 503,27 euro.
Il Decreto sopra citato stabilisce anche che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni è pari a +7,3% dal 1° gennaio 2023. Per maggiori informazioni si consiglia di leggere il nostro approfondimento su come funzionano gli aumenti pensioni 2023.
COME SI CALCOLA IL REDDITO
Per l’attribuzione dell’assegno sociale INPS 2023, come chiarito anche nella Circolare n° 131 del 12-12-2022, si considerano i seguenti redditi del coniuge e del richiedente:
- redditi assoggettabili all’IRPEF, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva;
- redditi esenti da imposta (ad esempio le indennità per gli invalidi civili o anche gli stessi assegni sociali dell’eventuale coniuge);
- redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi a premi, corrisposte dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche e private);
- redditi soggetti a imposta sostitutiva come interessi postali e bancari, interessi dei CCT e di ogni altro titolo di stato, interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche e Società per Azioni, ecc.;
- redditi di terreni e fabbricati;
- rendite vitalizie erogate dall’INAIL;
- pensioni dirette erogate da Stati esteri;
- pensioni e gli assegni erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi;
- assegni alimentari corrisposti a norma del Codice Civile.
COSA NON SI CALCOLA NEL REDDITO
Come chiarito anche nella Circolare n° 131 del 12-12-2022, ai fini dell’attribuzione non si computano:
- il reddito della abitazione di abitazione;
- il reddito delle pensioni di guerra;
- l’indennizzo previsto dalla Legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
- l’indennità di accompagnamento;
- l’importo aggiuntivo di 154,94 euro, previsto dal comma 7 dell’articolo 70 della Legge n. 388 del 2000;
- i trattamenti di famiglia;
- eventuali sussidi economici, erogati da Enti pubblici, che non abbiano carattere di continuità.
CASI DI RIDUZIONE DELL’ASSEGNO SOCIALE
Nel caso in cui la persona titolare dell’Assegno sociale sia ricoverata in un istituto con rette a carico dello Stato o di Enti pubblici, l’importo dell’assegno viene ridotto del:
- 50% se la retta è a totale carico dello Stato;
- 25% quando la retta versata dall’interessato o dai familiari è di un importo inferiore alla metà dell’assegno sociale.
Se, invece, la retta comporta una spesa superiore al 50% dell’assegno stesso, questo non subisce diminuzioni.
La legge prevede che l’interessato deve produrre idonea documentazione, rilasciata dall’istituto o comunità presso cui è ricoverato, che attesti l’esistenza e l’entità del contributo a carico di enti pubblici e di quello eventualmente a carico dell’interessato o dei suoi familiari.
Attraverso il modello ACCAS/PS disponibile direttamente online sul sito INPS, è necessario accertare lo stato di eventuale ricovero e i requisiti di residenza effettiva in Italia.
CASI DI MAGGIORAZIONE DELL’ASSEGNO SOCIALE
Questa misura prevede dei cosiddetti casi di “maggiorazione sociale”, chiariti nel dettaglio anche dalla Circolare n° 131 del 12-12-2022. Ovvero:
- con l’articolo 70, comma 1 della Legge di Bilancio 2001 è possibile ottenere una maggiorazione, non soggetta a perequazione. Per chi ha un’età inferiore a 75 anni, la norma riconosce un aumento dell’assegno sociale di 12,92 euro per 13 mensilità. Per chi ha un’età pari o superiore a 75 anni, invece, la legge riconosce un aumento dell’assegno sociale di 20,66 euro per 13 mensilità.
- dal 1° gennaio 2022, con la Legge di Bilancio 2002, inoltre, al compimento dei 70 anni di età, il titolare di assegno sociale può richiedere il cosiddetto “incremento al milione”. L’incremento è riconosciuto a coloro che hanno 70 anni di età. L’età viene ridotta di un anno per ogni 5 anni di contribuzione (fino ad un massimo di 5 anni). A tale fine deve essere presa in considerazione tutta la contribuzione (figurativa, volontaria e da riscatto), a condizione che non abbia dato luogo a un trattamento pensionistico. Il riconoscimento dell’incremento è concesso d’ufficio e decorre dal mese successivo al perfezionamento dei requisiti ed è soggetto a perequazione.
COMPATIBILITÀ TRA ASSEGNO SOCIALE E PENSIONE DI CITTADINANZA
Nel Messaggio n° 548 del 03-02-2022, l’INPS specifica che vi è compatibilità tra l’assegno sociale e la pensione di cittadinanza fino ad un massimo di 780 euro mensili.
In pratica, chi ha un ISEE non superiore a 9.360 euro annui ed è in possesso degli altri requisiti previsti dal Decreto Legge n.4 del 2019 per ottenere la pensione di cittadinanza può richiedere l’integrazione dell’Assegno con la pensione fino al tetto di 780 euro mensili.
Ricordiamo che la pensione di cittadinanza attuale, dal 1° gennaio 2024, con l’entrata in vigore dell’assegno di inclusione al posto del Reddito di Cittadinanza, lascerà spazio all’assegno di inclusione per over 67.
ASSEGNO SOCIALE E ISEE
L’Assegno sociale è una delle poche prestazioni assistenziali riconosciute dall’INPS per le quali non è richiesta la presentazione di ISEE o di altri indicatori della Dichiarazione Sostitutiva Unica. Ciò che bisogna indicare nella domanda è la sola situazione reddituale.
Ma attenzione, una volta che l’Assegno viene riconosciuto questo fa reddito ai fini del calcolo dell’ISEE. Le prestazioni di assistenza, come l’Assegno sociale, infatti, rientrano nella dichiarazione ISEE in quanto rilevano ai fini della situazione economica della famiglia. In pratica, l’Assegno sociale rientra nell’ISEE perché determina, nella generalità dei casi, un incremento di ricchezza del nucleo familiare.
Precisiamo infine che non è necessario indicare l’ammontare dell’Assegno sociale e delle altre prestazioni di assistenza nella dichiarazione ISEE in quanto è l’INPS stesso a riportare le prestazioni automaticamente nella DSU, riprendendole dalle proprie banche dati.
CASI DI REVOCA
L’Assegno sociale INPS viene sottoposto a controlli costanti in quanto è una misura provvisoria. Viene infatti sospeso se il titolare soggiorna all’estero per più di 29 giorni. Dopo un anno dalla sospensione, la prestazione è revocata.
Invece, il diritto all’erogazione dell’Assegno sociale può venir meno nel caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge. Possono infatti verificarsi variazioni della situazione reddituale che devono essere comunicate ogni anno all’INPS tramite l’invio del modello RED accessibile da questa sezione
Nel caso in cui il beneficiario dell’assegno ometta di comunicare i dati aggiornati, l’assegno viene prima sospeso e poi interrotto definitivamente dopo 60 giorni. L’Assegno sociale incassato senza diritto per mancanza dei requisiti richiesti dovrà essere restituito, salvo il caso di buona fede del beneficiario, come illustrato dal Messaggio n° 2756 del 28-07-2021.
RICHIESTA INFORMAZIONI
Per richiedere informazioni sulla propria specifica situazione è possibile rivolgersi direttamente all’INPS chiamando il contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile.
In alternativa è possibile rivolgersi ad un patronato vicino a abitazione e chiedere assistenza.
RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
ALTRI AIUTI E AGGIORNAMENTI
Vi consigliamo anche il nostro approfondimento sulla nuova pensione Quota 103 e quello sulla rivalutazione delle pensioni 2023. Interessante anche il nostro articolo sul bonus casalinghe, ovvero come l’assegno sociale viene erogato a donne e uomini che svolgono lavori domestici.
Vi invitiamo a consultare infine il nostro elenco aggiornato di tutti i bonus riconosciuti con ISEE sotto 15 000 euro.
Per conoscere altri aiuti, bonus e agevolazioni disponibili per famiglie e lavoratori potete visitare la nostra sezione dedicata agli aiuti alle persone.
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www.ticonsiglio.com è stato pubblicato il 2023-09-08 08:20:43 da Valeria Cozzolino

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