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In ordine a quanto indicato all’art. 2, recante “requisiti generali di ammissibilità delle candidature”.
Con riferimento alla incandidabilità all’incarico professionale da parte di coloro che siano stati collocati in quiescenza, la disposizione è da ritenersi superata in base al disposto normativo statuito dall’art. 12-bis, comma 2, del D. Lgs. 63 del 15 maggio 2024.
Pertanto, sono ammessi a partecipare i candidati già in pensione alla data del 15 maggio 2024, che abbiano proseguito la loro attività professionale, e siano in possesso dei requisiti specifici previsti.
Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26”.
Per quanto riguarda l’art. 3 dell’Avviso recante “Criteri di valutazione delle candidature”, ove è previsto che “a parità di punteggio sarà data preferenza all’aspirante più giovane”, si chiarisce che, nel caso di parità di punteggio e/o di valutazione tra due o più candidati ritenuti idonei ai fini della proposta di conferimento dell’incarico di che trattasi, si applicano i seguenti criteri:
- Numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
- aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
- minore età.
(Cfr. art. 7, comma 6 del D. Lgs n. 165/2001; art. 5, comma 5 del D.P.R. 09/05/1994, n. 487; l’art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall’art. 2, della legge. 16 giugno 1998, n. 191).
www.regione.abruzzo.it è stato pubblicato il 2025-05-08 17:02:38 da 1
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